Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-08-19, n. 202207299

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-08-19, n. 202207299
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202207299
Data del deposito : 19 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/08/2022

N. 07299/2022REG.PROV.COLL.

N. 05890/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5890 del 2020, proposto da:
Lignano Pineta S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. R B, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale Oronzo Quarta, 16



contro

Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. M D, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 158/2020.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Friuli Venezia Giulia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. L M;

Udito, nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2022, l’avv. R B;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Lignano Pineta S.p.a. impugna la sentenza n. 158 del 18 maggio 2020 con la quale il TAR Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 69/2020 lo ha dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte infondato.

La ricorrente aveva agito in primo grado dinanzi al TAR Friuli per ottenere l’annullamento:

- del provvedimento contenuto nella nota 16 gennaio 2020, con il quale il Direttore del Servizio direzione centrale patrimonio, demanio e servizi generali e informativi la Regione Friuli Venezia Giulia ha rideterminato in via definitiva il canone concessorio aggiornato in base alle variazioni OMI, dovuto dalla ricorrente per l’anno 2019 in dedotta applicazione della legge 296/2006;

- del provvedimento presupposto contenuto nella nota 18 novembre 2019, con il quale il Direttore del Servizio direzione centrale patrimonio, demanio e servizi generali e informativi ha richiesto il pagamento di un conguaglio canone 2019;

- del provvedimento contenuto nella nota 27 febbraio 2020 con il quale il medesimo Ufficio ha invitato la società al pagamento di euro 293.016,99 entro otto giorni dalla ricezione;

- per quanto di ragione, del disciplinare prot. 9120 dell’11 dicembre 2008, nella parte in cui stabilisce che l’aggiornamento annuale del canone avverrà in base alle variazioni dei valori OMI, anziché alle variazioni degli indici ISTAT.

In primo grado la ricorrente aveva anche proposto motivi aggiunti, ai quali ha successivamente rinunciato.

La Regione appellata si è costituita nel presente grado di giudizio depositando memoria con cui ha chiesto il rigetto dell’appello.

Con ordinanza n. 5488 del 18 settembre 2020 la Sez. V ha respinto l’istanza cautelare per assenza di fumus boni iuris e per mancata dimostrazione del periculum in mora .

In vista della trattazione del merito le parti hanno depositato memorie conclusive e repliche e all’udienza pubblica del 19 luglio 2022, udito l’avv. R B che ha eccepito la tardività della memoria della Regione depositata il 17 giugno 2022 dopo le ore 12:00, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Devono essere tratteggiati i fatti di causa come ricostruiti attraverso la documentazione versata agli atti del giudizio.

Con atto formale suppletivo di concessione demaniale rep. n. 8904 dell’8 novembre 2007 la Regione Friuli Venezia Giulia, direzione centrale pianificazione territoriale, operava una ricognizione del rapporto concessorio in essere con Lignano Pineta S.p.A. costituito da diversi provvedimenti concessori e autorizzatori, e in particolare:

- concessione demaniale n. 1/57 di durata cinquantennale con decorrenza 31 marzo 1957 avente ad oggetto l’occupazione e uso di una zona di demanio marittimo della superficie di mq. 270.000, allo scopo di costruire opere per l’esercizio di attività turistico-balneare;

- atto suppletivo n. 4/58 avente ad oggetto l’occupazione e l’uso di uno specchio acqueo della superficie di mq. 850 allo scopo di costruire un pontile;

- atto suppletivo n. 22/71 avente ad oggetto l’approvazione di talune varianti al progetto di cui alla concessione principale;

- atto suppletivo n. 34/77 avente ad oggetto una superficie di mq. 584 per la costruzione e il mantenimento, su superficie già in concessione, di un fabbricato e una fontana ornamentale;

- autorizzazione ex art. 24 cod. nav. n. 169/82 per la realizzazione di cabine in muratura con soprastante passeggiata pedonale.

Tutte le elencate concessioni avevano scadenza al 31 marzo 2006, poi prorogata di 24 mesi in virtù della legge regionale n. 29/2005 e quindi fino al 31 marzo 2008.

Il 23 gennaio 2008, stante l’imminente scadenza della concessione come innanzi prorogata, è stato pubblicato l’avviso di selezione per l’affidamento della stessa concessione.

L’appellante Lignano Pineta è risultata vincitrice con atto formalizzato il 28 marzo 2008.

Lo stesso 28 marzo 2008 è stata rilasciata alla suddetta società una concessione provvisoria fino al 30 giugno 2008 onde consentirle di presentare la documentazione necessaria per la sottoscrizione del disciplinare.

Con atto del 24 giugno 2008 la concessione provvisoria è stata prorogata fino al 31 dicembre 2008.

Il disciplinare (prot. 9120) è stato infine firmato l’11 dicembre 2008: con tale atto la Regione concedeva alla società i suddetti beni per la durata di venti anni con decorrenza 1 aprile 2008 e con scadenza 31 marzo 2028.

Il disciplinare in parola, dando atto di incertezze in ordine alla determinazione del canone (che qualificava provvisorio), ne rinviava la definitiva determinazione a successivo provvedimento che sarebbe stato adottato a seguito di parere richiesto all’Agenzia del Demanio.

Tale provvedimento definitivo veniva comunicato il 24 dicembre 2015 con nota prot. 31097 che veniva impugnata dinanzi al TAR Friuli Venezia Giulia, con ricorso deciso con sentenza n. 217/2018 recante declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, conseguente all’annullamento d’ufficio dell’atto da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.

Infatti la Regione, essendo elle more intervenuto il parere dell’Agenzia del Demanio, con provvedimento del 15 maggio 2018 annullava in autotutela il provvedimento del dicembre 2015 e ne adottava un altro con il quale ( inter alia ) rideterminava il canone concessorio per gli anni che vanno dal 2008 al 2018, quantificandolo in euro 3.489.741,61 e richiedendo un importo a conguaglio.

Ritenendo illegittimo tale provvedimento, Lignano ne chiedeva l’annullamento, con ricorso che il TAR Friuli Venezia Giulia rigettava con sentenza 361/2019, avverso la quale la Società proponeva appello al Consiglio di Stato, tuttora pendente con n. 7642/2019 R.G..

Tuttavia, poiché la Regione Friuli Venezia Giulia manifestava l’intendimento di richiedere per intero le somme (seppur contestate col pendente ricorso al Consiglio di Stato) e con nota del 18 novembre 2019 richiedeva il pagamento del conguaglio dei canoni per l’anno 2019 e, a seguito di richiesta di chiarimenti in merito alla determinazione del predetto canone, con nota 16 gennaio 2020, nel fornire le motivazioni del suo operato, invitava la società a pagare la differenza canone per l’anno 2019, l’odierna appellante impugnava i suddetti provvedimenti dinanzi al TAR formulando quattro motivi dei quali: il primo è stato respinto, il secondo è stato oggetto di declaratoria di difetto di giurisdizione, il terzo e il quarto sono stati respinti.

3. Oggetto del presente appello sono soltanto i capi della sentenza con i quali il TAR ha respinto il terzo ed il quarto motivo del ricorso introduttivo.

3.1. Con il terzo motivo la ricorrente denunciava l’illegittimità dell’aggiornamento del canone (come rideterminato a partire dal 2007): a) per violazione delle norme di gara stabilite nell’avviso di selezione pubblica; per violazione e falsa applicazione del comma 251 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, delle norme contenute nel piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con finalità turistico ricreative, approvato con decreto del presidente della Regione n. 320 del 9 ottobre 2007, dell’art. 13 legge della Regione Friuli Venezia Giulia 13 novembre 2006 n. 22, dell’art. 58 della legge nella Regione Friuli Venezia Giulia n. 10 del 21 aprile 2017, della circolare del ministero delle infrastrutture trasporti n. 22 del 25 maggio 2009.

Per quanto in questa sede rileva la ricorrente contestava le modalità con le quali la Regione Friuli Venezia Giulia ha inteso aggiornare il canone originariamente stabilito. Chiariva, infatti, di non contestare l’applicabilità o meno dei valori OMI in sede di determinazione del canone demaniale, ma le modalità con le quali la Regione, una volta rideterminato il canone in base al valore OMI, lo ha aggiornato negli anni successivi, che si ripercuote anche sulla annualità 2019 oggetto di richiesta di pagamento immediato.

Infatti con la impugnata nota del 16 gennaio 2020 la Regione Friuli Venezia Giulia richiamava l’art. 6 comma 6 del disciplinare di concessione dell’11 dicembre 2008 che prevedeva l’aggiornamento del canone (per quel che attiene alle pertinenze demaniali destinati ad attività commerciali, terziario direzionali e di produzione di beni e servizi), sulla base della variazione dei valori mensili unitari e massimi indicati dall’osservatorio del mercato immobiliare, anziché secondo l’indice ISTAT come invece previsto dal bando di

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