Consiglio di Stato, sez. I, parere sospensivo 2011-06-03, n. 201102264

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere sospensivo 2011-06-03, n. 201102264
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201102264
Data del deposito : 3 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="24568d8b-9df2-57b4-bffa-7516111b1fe1" href="/decisions/itcs8qqtrtg40gmb7xx">N. 03694/2010</a> AFFARE

Numero 02264/2011 e data 03/06/2011 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 25 maggio 2011




NUMERO AFFARE

03694/2010

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti direzione generale politiche abitative.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, previa sospensiva, proposto dal signor I C contro il Comune di San Michele di Serino, per l’annullamento della graduatoria definitiva della Commissione Provinciale di Avellino presso l’I.A.C.P. per l’assegnazione di n. 12 alloggi di edilizia residenziale pubblica;

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 8631 del 19 luglio 2010 trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, con la quale è stato chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, presidente Giuseppe Barbagallo;


Premesso e considerato:

Appare utile anche ai fini dell’esame della ricevibilità e ammissibilità del ricorso in oggetto acquisire: 1) copia del bando di concorso del 10 dicembre 2007 per l’assegnazione di 12 alloggi nel Comune di san Michele di Serino e di eventuale comunicazione della esclusione impugnata;
2) documentazione relativa all’avvenuta proposizione del ricorso giurisdizionale (n. 1587/09) innanzi al TAR, alla rinuncia al ricorso stesso e al suo esito.

Va pertanto richiesta all’Amministrazione riferente la produzione di tale documentazione.

Valutati i contrapposti interessi e considerato che il contraddittorio non appare integro, in quanto il ricorso è stato notificato soltanto ad uno dei controinteressati, non ricorrono i presupposti per l’accoglimento della richiesta sospensiva.

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