Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-06-22, n. 201602758
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Testo completo
N. 02758/2016REG.PROV.COLL.
N. 01015/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1015 del 2009, proposto dal signor SS RO, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Liviello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Gardin in Roma, Via L. Mantegazza, 24;
contro
Comune di Casarano in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Mormandi e Giulio Micioni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Monica Scongiaforno in Roma, Via Postumia, 3;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 02718/2008, resa tra le parti, concernente diniego condono edilizio per ristrutturazione fabbricato - ris. danno
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2016 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Liviello e Normandi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il Comune di Casarano rilasciava al sig. RO SS, in data 25 ottobre 1996, una concessione edilizia per la realizzazione di lavori di ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato di sua proprietà, sito alla via Mazzini, individuato in catasto al foglio 20 particella 1779.
In data 19 dicembre 1996 la Polizia municipale, a seguito di sopralluogo, rilevava che l'altezza del fabbricato non era conforme rispetto ai lavori assentiti e sulla base di tale accertamento il Sindaco, ai sensi dell'art. 4 comma 3, della legge n. 47/1985, con ordinanza n. 215 del 19 dicembre 1996, disponeva l'immediata sospensione dei lavori.
L'immobile abusivo, in data 21 dicembre 1996 veniva sottoposto a custodia giudiziale nell'ambito del procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Lecce.
Il G.I.P. della Procura di Lecce, in data 7 agosto 1998 applicava, su concorde richiesta delle parti, ex art. 444 del cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 20, lett. B) della legge n. 47/1985, al sig. RO SS la pena di giorni sette di arresto e lire 8.000.000 di ammenda, col beneficio della sospensione condizionale disponendo, altresì, il dissequestro e la restituzione allo stesso dell'immobile (provvedimento quest'ultimo eseguito formalmente in data 3 febbraio 2009).
Nelle more del procedimento penale il sig. SS presentava istanza di sanatoria edilizia ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/1985, che veniva rigettata dal Comune con ordinanza del 24 novembre 1997.
Avverso il diniego di sanatoria il sig. RO SS proponeva ricorso al T.A.R. per la Puglia, per violazione dell'articolo 13 della legge n. 47/1985 e delle norme tecniche di attuazione del programma di fabbricazione del Comune di Casarano in relazione alla disciplina delle altezze nelle zone "B/0".
A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 326/2003 il sig. RO SS rinunciava alla richiesta sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/1985 e il T.A.R., con sentenza n. 3555 del 9 giugno 2004, dichiarava l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente.
2.- Il sig. SS, quindi, presentava, in data 10 dicembre 2004, domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 326 del 2003, provvedendo al versamento dell'oblazione e degli oneri di urbanizzazione nei termini fissati dalla legge.
Il Comune di Casarano, in data 25 ottobre 2007, comunicava all'interessato preavviso di diniego sul presupposto che il fabbricato non poteva intendersi ultimato, ai sensi dell'art. 31, comma 2 della legge n. 47/1985.
In data 31 ottobre 2007 il sig. SS presentava le proprie osservazioni, evidenziando che, ai sensi dell'art. 43, comma 5 della legge n. 47/1985, la sanatoria era comunque ammessa per "le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità", come nel caso di specie.
Le osservazioni rimanevano prive di riscontro e il sig. SS notificava in data 4 dicembre 2007 al comune di Casarano un atto di diffida finalizzato al rilascio del permesso di costruire in sanatoria o, in mancanza, alla conclusione del procedimento nei successivi trenta giorni.
2b.-