Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-12-23, n. 201505821
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Testo completo
N. 05821/2015REG.PROV.COLL.
N. 00253/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 253 del 2015, proposto dai signori P D M, M D L di R T S, rappresentati e difesi dall'avvocato P D M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dell'Orso, n. 74;
contro
L’Intendenza di Finanza di Latina, Ragioneria Provinciale dello Stato di Latina, Ufficio del Registro di Formia, Agenzia del Demanio, non costitute in giudizio;
nei confronti di
Il signor L D L T S;
per l'annullamento
della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione II, n. 10162 del 2 ottobre 2014, resa tra le parti, concernente il silenzio inadempimento dell’Intendenza di Finanza di Latina su una istanza di vendita di mappali appartenenti al demanio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2015 il Consigliere Doris Durante;
Udito per la parte ricorrente l’avvocato P D M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- I ricorrenti, con ricorso al TAR Lazio iscritto al n. 13112 del 1999, chiedevano l’annullamento del silenzio inadempimento dell’Intendenza di Finanza di Latina, della Ragioneria Provinciale dello Stato di Latina, dell’Ufficio del Registro di Formia e dell’Agenzia del Demanio in merito alle istanze presentate in ordine alla vendita dei mappali nn. 505 e 506, rispettivamente della estensione di metri quadrati 33 e 185, foglio n. 68, scheda n. 602, siti in località Salto di Fondi, a confine con l’immobile di loro proprietà.
2.- A supporto della impugnazione, i ricorrenti esponevano che:
- l’Ufficio del Registro di Formia, con nota n. 922 del 23 agosto 1988, aveva comunicato la disponibilità dell’Intendenza di Finanza di Latina di vendere i mappali a confine con la loro proprietà, invitandoli, se interessati, a produrre una specifica istanza di acquisto, corredata di planimetria e documentazione;
- di aver dichiarato inizialmente la disponibilità all’acquisto del mappale 505 della estensione di metri quadrati 33;
- di aver dichiarato successivamente, sollecitati dall’Intendenza di Finanza di Latina, con raccomandata a.r. del 28 febbraio 1990, di voler acquistare entrambi i mappali nn. 505 e 506;
- di aver sollecitato con raccomandate a.r. del 22 dicembre 1993 e del 3 aprile 1996 una risposta sulle istanze formulate, anche in considerazione del fatto che nel frattempo pagavano all’Ufficio del Registro di Formia i canoni d’uso delle suddette partcelle;
- stante il silenzio delle amministrazione, di aver notificato in data 1°–7 giugno 1999 alle amministrazioni in epigrafe un atto di significazione e, perdurando il silenzio, di aver notificato il ricorso al TAR Lazio per l’annullamento del silenzio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 1, della l. n. 241 del 1990 e del D.M. 19 ottobre 1994, n. 678.
3.- Il TAR Lazio con la sentenza n. 10162 del 2 ottobre 2014, nella pienezza del contraddittorio, essendosi costituite le amministrazioni intimate, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.
Ad avviso del TAR:
a) l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza del privato ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della l. n. 241/1990 sussisterebbe solamente laddove il privato sia titolare di una situazione giuridica protetta, qualificata come tale dall’ordinamento;
b) l’obbligo sussisterebbe anche laddove ragioni di giustizia ed equità impongano all’amministrazione di provvedere o laddove l’obbligo corrisponda al dovere di correttezza e buona amministrazione e per il privato sorga una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni della determinazione dell’amministrazione qualunque essa sia.
Nel caso di specie, sussisterebbe invece un interesse di mero fatto, come tale insuscettibile di tutela con i rimedi della procedura del silenzio.
Da ciò conseguirebbe il difetto di giurisdizione del giudice adito.
4.- Con l’atto di appello in esame, i ricorrenti hanno impugnato la sentenza del TAR, di cui hanno chiesto la riforma sia per error in procedendo che per error in iudicando alla stregua dei motivi dedotti in primo grado e riproposti in veste critica, oltre che la riforma della statuizione sulle spese di giudizio, che andrebbero poste a carico dell’amministrazione .
5.- Le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
6.- Alla camera di consiglio del 20 ottobre 2015, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
7.- L’appello è fondato e va accolto nei termini di cui di seguito.
8.- Ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 3 della l. n. 241/1990, quando ha un obbligo di provvedere, la pubblica amministrazione deve pronunciarsi sulla istanza del richiedente-
L’obbligo di provvedere di regola non sussiste quando si chieda ad una pubblica amministrazione di attivare un procedimento volto alla vendita di un suo bene.
L’obbligo di provvedere, invece, sussiste o quando vi sia una specifica disposizione di legge ovvero quando l’amministrazione titolare del bene abbia fatto sorgere una aspettativa qualificata, prospettando con atti formali che potrebbe prendere in considerazione una istanza dell’interessato.
9. Nella specie, risulta dalla documentazione che l’Ufficio del Registro di Formia, con nota n. 922 del 23 agosto 1988, aveva comunicato agli appellanti la disponibilità dell’Intendenza di Finanza di Latina di vendere i mappali a confine con la loro proprietà, invitandoli, se interessati, a produrre una specifica istanza di acquisto, corredata di planimetria e documentazione.
Come rilevato al precedente punto 2, gli appellanti hanno formalmente dato seguito alla medesima nota del 23 agosto 1988, chiedendo l’attivazione del relativo procedimento.
Ne consegue che, contrariamente a quanto ha rilevato la sentenza impugnata, i richiedenti vanno considerati non come titolari di un interesse di mero fatto, ma di un interesse legittimo, leso dal silenzio inadempimento delle Amministrazioni cui è stata rivolta l’istanza (e che devono istruire e concludere il procedimento con un atto motivato, che tenga conto degli interessi in conflitto).
10. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado
Le spese del doppio grado del giudizio vanno compensate tra le parti.