Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-05-31, n. 202305404

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-05-31, n. 202305404
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202305404
Data del deposito : 31 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2023

N. 05404/2023REG.PROV.COLL.

N. 01889/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1889 del 2017, proposto da N S S.a.s. di Manoni Niccolò & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P B, M D, J M, con domicilio eletto presso lo studio M D in Roma, via Francesco Valesio 1;



contro

Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, A I, N O, Nicolo' Paoletti, con domicilio eletto presso lo studio Nicolo' Paoletti in Roma, via Barnaba Tortolini n.34;



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 901/2016


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 marzo 2023 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati Bettiol in sostituzione anche di Molina e Iannotta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui la parte appellante ha chiesto l’annullamento della Disposizione della Direzione Commercio e Attività Produttive – Servizio Commercio Sportello Impresa 1 – U.O.C. Attività di Somministrazione Alimenti e Bevande Centro Storico del Comune di Venezia Prot. N. 134040/2016, notificatale via pec in data 18 marzo del 2016 ed avente ad oggetto: “Conclusione del procedimento di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande non autorizzata nei locali siti in Venezia, San Polo 1046 – Ditta N S S.a.s. C.F. 04114340278 PG597777/2015”

2. Avverso la predetta decisione sono sollevati i seguenti motivi di appello, così rubricati:

a) error in iudicando. Illogicità della motivazione e travisamento dei fatti.

b) error in iudicando, omessa pronuncia. Violazione dell’art.112 c.p.c. . Error in procedendo.

La parte appellante ha poi riproposto i motivi di ricorso, già sollevati in primo grado e cioè:

c) Violazione dell'art. 41 della Costituzione. Violazione dell'art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA) L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 (Regole di tutela della concorrenza) del Decreto Legge 223/2006 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale; convertito in L. 248/2006), degli artt. 1 (Oggetto e finalità), 8 (Definizioni), 11 (Requisiti vietati), 14 (Regimi autorizzatori) e 64 (Somministrazioni di alimenti e bevande) del Decreto Legislativo N. 59 del 02.03.2010 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), dell'art. 3 (Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche); violazione e falsa applicazione dell'art. 1 e 3 del Decreto 138/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo; convertito in L. 148/2011), dell'art. 1 (Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese); violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del Decreto Legge 1/2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività; convertito in L. 27/2012) e dell'art. 12 (Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche e segnalazione certificata di inizio attività) del Decreto Legge 5/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo; convertito in L. 35/2012).

d) Violazione degli artt. 1 e 2 L. 241/1990 per mancato perfezionamento del procedimento per omessa notifica del provvedimento conclusivo. Violazione dell'art. 8, c. 4 dell'Allegato B alla Deliberazione Sull'eccesso di potere per sviamento, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 1 e 3 L. 241/1990 per difetto di istruttoria.

e) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 (Regole di tutela della concorrenza) del Decreto Legge 223/2006 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale; convertito in L. 248/2006). Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 (Esercizi commerciali) e 34 (Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex ante) del Decreto Legge 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici; convertito in L. 214/2011). Illegittimità del Nuovo Regolamento per le Attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 2012 per carenza di istruttoria e di motivazione (Violazione degli artt. 1 e 3 L. 241/1990).

f) Eccesso di potere per contraddittorietà con contrarius actus. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. per violazione del legittimo affidamento.

Infine la parte appellante ha insistito nella richiesta di risarcimento dei danni subìti a causa dell’illegittimo comportamento tenuto dall’amministrazione intimata.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Venezia, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.

3. La sentenza gravata ha ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo del presente giudizio perché, con esso, notificato solo il 22 aprile del 2016, la parte appellante intendeva far valere (anche) motivi di illegittimità del

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