Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-07-03, n. 202405924
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Testo completo
Pubblicato il 03/07/2024
N. 05924/2024REG.PROV.COLL.
N. 01590/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1590 del 2022, proposto da Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Civitavecchia, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Ip Industrial S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi N 47;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 8946/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ip Industrial S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2024 il Cons. S Z e uditi per le parti gli avvocati: Avvocato dello Stato Giovanni Chiappiniello, Francesco Giovanni Albisinni per delega dell'Avv. L T;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha parzialmente accolto il ricorso ed i motivi aggiunti con cui la parte appellata aveva chiesto l’annullamento delle determinazioni con le quali la parte appellante aveva ricalcolato i canoni dovuti quale corrispettivo per la concessione rep.3693/2010 di cui la stessa era titolare, dichiarando invece improcedibile il ricorso nella parte relativa all’impugnazione del provvedimento “0021/Fi/2020” e dichiarando infine il difetto di giurisdizione sulla domanda di accertamento di cui al sesto motivo del ricorso introduttivo.
Avverso la decisione sono stati dedotti i seguenti motivi di appello:
1. Difetto di giurisdizione. Erroneo rigetto dell’eccezione. Error in procedendo e in