Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-08-24, n. 202005188

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-08-24, n. 202005188
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202005188
Data del deposito : 24 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/08/2020

N. 05188/2020REG.PROV.COLL.

N. 10718/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10718 del 2019, proposto da
Montagna D F, rappresentata e difesa dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Morabito in Roma, via Matteo Boiardo;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 01076/2019, resa tra le parti, concernente per l'accertamento, previa adozione di misura cautelare, del silenzio inadempimento mantenuto in relazione all'istanza presentata dalla ricorrente in data 1.2.2019, volta ad ottenere ex art. 3 L. 401/2000, entro i termini dell'inizio del corso, l'ammissione in soprannumero ex art. 3 L. 401/2000 al Corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2018/2021 di cui al D.lgs. n. 368 del 17.08.1999 e del D.M. del 07.03.2006 indetto dalla Regione Calabria con DDG 6072 del 11.06.2018.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2020 il Cons. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti gli avvocati presenti secondo la legge come da delega in atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato:

- che, la sig.ra Montagna D F ha chiesto, al TAR per la Calabria, l’accertamento del silenzio-inadempimento della Regione Calabria, “in relazione all’istanza presentata dalla ricorrente in data 1.2.2019, diretta ad ottenere ai sensi dell’ art. 3 della L. 401/2000, entro i termini dell’inizio del corso, l’ammissione in soprannumero al Corso di formazione specifica in Medicina Generale (triennio 2018/202) di cui al d.lgs. n. 368 del 17.08.1999 e del D.M. del 7.3.2006, indetto dalla Regione Calabria con DDG 6072 del 11.6.2018, in quanto iscritta al Corso di Laurea in Medicina presso l’Università di Messina prima del 31.12.1991 ed abilitata all’esercizio della professione, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, oltre al risarcimento del “danno da ritardo”;

- che, con istanza 1.2.2019, l’istante allega di avere presentato diffida stragiudiziale, richiedendo l’ammissione in soprannumero al predetto corso di formazione specifica in Medicina Generale;

Rilevato:

- che il Tar ha respinto la vista domanda statuendo, tra l’altro, che … la mancata impugnazione del bando preclude alla ricorrente la possibilità di chiedere la condanna dell’amministrazione intimata alla conclusione del procedimento attivato con la propria istanza ;

- che l’appello è infondato, dovendosi ritenere immune dalle dedotte censure la sentenza del primo giudice, tenuto conto che l’interessata non ha partecipato al concorso di cui chiede peraltro l’ammissione in soprannumero;

- che deve, invero, ritenersi del tutto carente l’interesse allo scorrimento di una graduatoria relativa ad un concorso di cui la istante non ha partecipato;

-che, se è vero - in linea di principio – che, a fronte di un procedimento avviato ad istanza eteronoma , l’amministrazione, ai sensi dell’art. 2 della l. 241/1990, è tenuta concluderlo, mediante l’adozione di un provvedimento espresso è, del pari vero, che l’obbligo dell’amministrazione di portare a compimento il procedimento, mediante l’invocato atto espresso postula non solo l’interesse, ma anche la legittimazione in capo alla richiedente;

- che difetta, nella specie, qualsivoglia interesse in capo alla appellante, giacché il bene della vita a cui la sig.ra Montagna D F allega di voler aspirare è l’ammissione in soprannumero (i.e. oltre ai posti messi a bando) al corso di formazione in Medicina;

- che l’interessata non ha, peraltro, partecipato al concorso, e per questo motivo non ha potuto impugnare il bando;

-che, per conseguire tale obiettivo, l’interessata avrebbe dovuto, invece, impugnare il bando, eventualmente censurando in quella sede l’insufficienza del posti ivi indicati;
e, poiché, il bando come detto, è rimasto inoppugnato imputet sibi ;

- che la contestata inerzia della amministrazione risulta, quindi, immune dalle censure dedotte, in quanto nulla vi era da rispondere a fronte di una istanza volta ad ottenere l’ammissione ad un corso di formazione di cui, si ripete, l’appellante non aveva in precedenza presentato domanda di partecipazione al concorso.

In conclusione l’appello deve essere respinto.

Le spese del presente grado di giudizio, considerata, comunque, la peculiarità del caso qui esaminato sono compensate.

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