Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2025-03-03, n. 202500809
Ordinanza cautelare
3 marzo 2025
Decreto cautelare
12 novembre 2024
Sentenza
9 gennaio 2025
Decreto cautelare
12 novembre 2024
Sentenza
9 gennaio 2025
Ordinanza cautelare
3 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 03/03/2025
N. 00809/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00932/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 932 del 2025, proposto da Corset & Co. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Starace, Umberto Morelli, Antonio Donnarumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Contursi Terme, non costituito in giudizio;
Sorgenti S. Stefano s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Perongini, Vincenzo Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) n. 00024/2025, resa tra le parti.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Sorgenti S. Stefano s.p.a.;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Premesso che la parte appellante ha impugnato il provvedimento (prot. 14060 dell’11 dicembre 2024), con il quale il Comune di Contursi Terme ha disposto il diniego dell’istanza di autorizzazione unica ambientale (prot. 6844 del 9 settembre 2021), relativa ad una attività di fabbricazione di prodotti in plastica e vetroresina;
- che con l’ordinanza cautelare impugnata, il primo giudice ha respinto l’istanza di sospensione ritenendo sussistente un’errata rappresentazione del quadro vincolistico da parte della società istante (in sede di valutazione del fumus boni iuris ), nonché ravvisando una prevalenza degli interessi pubblici ambientali, paesaggistici ed idrogeologici nella comparazione dei contrapposti interessi (in sede di valutazione del periculum in mora );
Considerato, preliminarmente, che in base ad una cognizione sommaria tipica della presente fase cautelare, l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica del ricorso di primo grado nei confronti della Provincia di Salerno e del controinteressato (Sorgenti S. Stefano s.p.a.) deve ritenersi infondata, dal momento che, per espressa previsione di legge, il ricorso deve essere notificato “ alla pubblica