Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-06-28, n. 202104897

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-06-28, n. 202104897
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202104897
Data del deposito : 28 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/06/2021

N. 04897/2021REG.PROV.COLL.

N. 04626/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4626 del 2015, proposto dalla s.r.l. -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A T in Roma, largo dei Lombardi, n. 4;

contro

il Comune di Rio nell'Elba, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M M in Roma, via Federico Confalonieri, n. 1;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rio nell'Elba e del Comune di Rio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 11 maggio 2021 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Barbara Borgiotti, su delega dell’avvocato G V, e Giovanni Tieri, su delega dell’avvocato L C, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) d.l. 1/2021;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Con ricorso notificato in data 29 aprile 2015, la s.r.l. -OMISSIS- ha appellato la sentenza del TAR per la Toscana, I Sezione, n. -OMISSIS-, resa nei giudizi riuniti RG n. -OMISSIS-e RG n.-OMISSIS-.

- Il primo giudizio RG. n. -OMISSIS-aveva originariamente ad oggetto la domanda di condanna del Comune di Rio nell’Elba all’adozione del provvedimento di conclusione del procedimento relativo alla adozione del piano di lottizzazione ad iniziativa privata presentato dalla ricorrente per la realizzazione di una residenza turistico alberghiera in località -OMISSIS-.

Successivamente alla comunicazione del preavviso di diniego di cui alla lettera dell’amministrazione in data 18 aprile 2012, prot. n. 2221, il Comune di Rio nell’Elba rigettava con provvedimento prot. n. 3130 del 30 maggio 2012 il progetto di piano di lottizzazione ad iniziativa privata presentato dalla -OMISSIS-, provvedimento contro il quale venivano notificati primi motivi aggiunti.

Il Consiglio Comunale del Comune di Rio nell’Elba adottava altresì la deliberazione n. 25 del 3 luglio 2012, impugnata dalla ricorrente con secondi motivi aggiunti.

1.2 - Nelle more del giudizio RG n. -OMISSIS-sopra citato, la s.r.l. -OMISSIS- (che nel frattempo aveva rinunciato in data 12 ottobre 2012 all’istanza di sospensiva svolta con i motivi aggiunti), introduceva un nuovo distinto ricorso ex art. 2 bis della legge 241/1990 dinanzi al TAR Toscana, rubricato con RG. n.-OMISSIS-.

1.3 - Stante la connessione soggettiva ed oggettiva, il TAR per la Toscana, con la sentenza impugnata, ha disposto preliminarmente la riunione dei due ricorsi, respingendoli entrambi.

2 - La società lottizzatrice appella ora la predetta sentenza, deducendo le censure di seguito sintetizzate.

2.1 - Con il primo motivo di impugnazione, l’appellante ripropone le stesse censure fatte valere nel primo grado con la proposizione dei secondi motivi aggiunti avverso la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 3 luglio 2012, deducendo altresì l’erroneità della sentenza del TAR in relazione alla ritenuta legittimità della richiesta dell’Amministrazione, ritenuta pretestuosa, del “ dettaglio, mediante l’indicazione dei relativi dati catastali delle eventuali proprietà da espropriare o da vincolare secondo le procedure e le modalità delle leggi statali e dell’art. 66” che il TAR ha viceversa ritenuto essere uno degli elementi che obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 67 L.R. 1/2005, debbono essere contenuti nei piani attuativi.

2.1.1 - Controdeduce il Comune che l’appellante, bemché sapesse che non sarebbero stati ammissibili piani attuativi che non fossero stati estesi a tutta l’area perimetrata, non ha provveduto a dimostrare la proprietà o la disponibilità di tutte le particelle catastali ricadenti nella perimetrazione di ambito, né a trasmettere il dettaglio, mediante l’indicazione dei relativi dati catastali, delle proprietà da espropriare o da vincolare secondo le procedure e le modalità delle leggi statali e dell’art. 66, come previsto dall’art. 67, comma 1, lett. f) della L.R. n. 1/2005.

2.2 - Con il secondo motivo di appello, l’appellante censura il provvedimento di diniego del Comune per avere l’Ente insistito nella richiesta di un’integrazione documentale - a suo dire - non dovuta. perché il progetto dalla stessa presentato sarebbe stato corredato di tutti i documenti richiesti dall’art. 67 della LRT n. 1/2005.

2.2.1 - Controdeduce il Comune che, benché ripetutamente sollecitata, l’appellante non ha mai presentato, (tra gli altri documenti mancanti) “il dettaglio, mediante l’indicazione dei relativi dati catastali, delle eventuali proprietà di soggetti terzi da espropriare o da vincolare secondo le procedure e modalità stabilite dalle leggi statali e dall’art. 66 della L.R. n. 1/2005” (art. 67, comma 1 lett. f), oltre agli altri documenti legittimamente richiesti.

2.3 - Con il terzo motivo di appello, l’appellante censura un presunto ulteriore vizio della deliberazione n. 25/2012, già fatta oggetto del terzo motivo nell’ambito dei secondi motivi aggiunti (e quarto motivo dei primi motivi aggiunti), lamentando la violazione del modello collaborativo previsto dall’art. 10 bis della legge 241/1990, teso ad accentuare il dialogo tra soggetto privato e pubblica amministrazione, non avendo l’Amministrazione confutato le osservazioni presentate dagli interessati nell’ambito della partecipazione procedimentale.

2.3.1 - Controdeduce il Comune che, per la consolidata giurisprudenza, l’art. 10 bis della legge 241/1990 non impone la puntuale e analitica confutazione delle osservazioni presentate dalla parte privata a seguito della ricezione della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto stesso.

2.4 - Con il quarto motivo di ricorso in appello, l’appellante censura la sentenza del TAR per avere ritenuto che la s.r.l. -OMISSIS- non avrebbe conseguito alcuna utilità dall’adozione del piano attuativo, stante il divieto generale vigente nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata. Infatti, ad avviso dell’appellante, la situazione dell’area (pacificamente inserita tra quelle a rischio idraulico molto elevato) sarebbe radicalmente mutata per effetto della realizzazione dell’opera pubblica di messa in sicurezza del bacino di -OMISSIS-.

2.4.1 - Controdeduce il Comune che, in realtà, l’opera pubblica non era stata collaudata, come accertato anche dalla stessa Regione con nota del 8 luglio 2011, e che già la scheda norma 1.7.2.24 prevedeva espressamente la sospensione di ogni trasformazione in attesa della attuazione degli interventi di regimazione e messa in sicurezza idraulica;
le criticità, carenze ed incoerenze dei documenti prodotti dall’appellante rendevano pertanto legittima la richiesta di integrazione documentale.

2.5 - Con il quinto motivo di ricorso in appello l’appellante censura la sentenza del TAR nella parte in cui, sul giudizio RG.-OMISSIS-, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta con ricorso ex art. 2 bis della legge 241/1990 introdotto con l'art. 7, comma 1 lett. c), l. 18 giugno 2009 n. 69 (e pertanto comunque applicabile a decorrere da tale data), nonché di ogni danno derivante dalla asserita illegittima condotta del Comune.

2.5.1 - Controdeduce il Comune che la giurisprudenza è univoca nell’affermare che il danno da ritardo provvedimentale da parte della P.A. come disciplinato all’epoca dei fatti non può essere riconosciuto per il mero fatto del ritardo del provvedere;
infatti, la norma applicabile pro tempore configura la responsabilità connessa al danno da ritardo in termini di responsabilità aquiliana e non da contatto sociale qualificato e, quindi, non consente il risarcimento da ritardo fine a sé stesso, ma presuppone la certa spettanza del bene della vita, e non consegue alla lesione di interessi strumentali-procedimentali, per la violazione di obblighi procedimentali (quale quello di concludere nei termini il procedimento) da risarcire indipendentemente dalla successiva emanazione del provvedimento richiesto e dal suo contenuto.

2.5.2 - Inoltre, prosegue il Comune, nel caso concreto occorre considerare che:

a) se “il bene della vita” fosse stato identificabile nel provvedimento di mera adozione, da parte del Consiglio Comunale, del piano di lottizzazione proposto da -OMISSIS-, il danno derivante dalla sua ipotetica lesione non sarebbe suscettibile di risarcimento al pari di – ad esempio – di un permesso a costruire risultato illegittimamente negato, poiché, nel particolare procedimento “complesso” che conduce al perfezionamento dei piani attuativi, la P.A. può effettuare, anche dopo l’adozione, legittime valutazioni di natura tecnico-discrezionale e decisioni connotate da discrezionalità amministrativa che possono portare a non dar seguito alla approvazione e/o concreta realizzazione del piano attuativo, pur in precedenza oggetto di adozione:

b) se poi “il bene della vita” fosse invece stato identificabile nel concreto ottenimento finale degli atti abilitativi alla costruzione al termine dell’iter “complesso” che conduce al perfezionamento dei piani attuativi, si richiederebbe al giudicante di svolgere un giudizio prognostico ex ante estremamente arduo ed ipotetico, dovendosi escludere a priori la possibilità della presentazione di osservazioni legittime nel corso dell’iter formativo del piano e rilevanti ai fini della sua approvazione, nonché dovendosi escludere, al di fuori di ogni ragionevole dubbio, la possibilità che da parte della P.A. possano legittimamente esservi nel corso dell’iter legittime valutazioni tecnico-discrezionali tali da comportare un superamento dell’esigenza di realizzare concretamente un determinato piano attuativo.

2.5.3 – Quindi secondo il Comune intimato, in conclusione, nel caso concreto indicato il “bene della vita”, comunque lo si voglia astrattamente intendere, costituiva comunque una mera aspettativa insuscettibile di tutela risarcitoria e, prima ancora, di determinare un legittimo affidamento circa la conclusione positiva dell’intero procedimento che, solo dopo molti passaggi, avrebbe potuto portare al rilascio dei titoli abilitativi all’edificazione. In ogni caso il TAR, nell’affermare che ogni ipotetica responsabilità si configurerebbe in termini di responsabilità aquiliana e non da “contatto sociale qualificato”, avrebbe correttamente ritenuto che non ne potessero sussistere i presupposti. Dinanzi a ciò, l’appellante si è invece limitato a riprodurre le medesime argomentazioni già svolte nel primo grado (donde l’inammissibilità della censura), senza tuttavia intaccare la correttezza del ragionamento seguito dal Giudice di prime cure.

2.5.4 - Più in generale, espone il Comune che l’area nella quale si trova il terreno oggetto della domanda di adozione del Piano di Lottizzazione è classificata a pericolosità idraulica molto elevata secondo le Norme di “Piano Assetto Idrogeologico (“PAI”) Bacino Regionale Toscana Costa”, con divieto di trasformazioni fisiche che non consistessero in interventi finalizzati alla bonifica ed alla messa in sicurezza geomorfologia ed idraulica, ovvero in opere di protezione idrogeologica ed eventualmente in opere di attraversamento del corso d’acqua, così come risulta anche dall’estratto del Piano Strutturale del Comune di Rio nell’Elba approvato con la delibera di consiglio comunale n. 58 in data 29 novembre 2000, dalle “Carte della fattibilità di supporto al Regolamento Urbanistico del Comune di Rio nell’Elba – relazione tecnico illustrativa” e dalla scheda norma del Regolamento Urbanistico all’art. 1.7.2.24 “-OMISSIS-/Albergo”, per la quale ogni trasformazione era sospesa in attesa dell’attuazione degli interventi di regimazione e messa in sicurezza idraulica.

2.5.5 - Detta scheda-norma contiene, prosegue il Comune, previsioni di dettaglio ben determinate e precise per quel che attiene, anche sotto il profilo della compatibilità urbanistica, la rispondenza del piano di lottizzazione agli strumenti urbanistici. L’Amministrazione avrebbe pertanto potuto adottare il piano di lottizzazione solo dopo avere ottenuto da parte di tutte le autorità competenti i necessari nulla osta e pareri preventivi, ed una volta verificato il pieno rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni previste sia dalla normativa vigente che dal regolamento urbanistico e dalla relativa scheda norma.

2.5.6 - Espone altresì il Comune che le carenze della documentazione prodotta dall’appellante furono tempestivamente segnalate sin dal principio dagli Uffici dell’Amministrazione, come risulta chiaramente dalla nota prot.

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