Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2020-01-24, n. 202000252

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2020-01-24, n. 202000252
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000252
Data del deposito : 24 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/01/2020

N. 07889/2019 REG.RIC.

N. 00252/2020 REG.PROV.CAU.

N. 07889/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7889 del 2019, proposto da


C M D M, rappresentato e difeso dall'avvocato C P Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Cineca Consorzio Interuniversitario, Università degli Studi di Napoli Federico II non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Cristina Contini non costituita in giudizio;

per l’esecuzione

dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 2111/2018.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2020 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Di Giorgio Davide e Pellegrini Quarantotti Cristiano;


Rilevato che

- il ricorrente, avendo partecipato alla prova di accesso alle Scuole di Specializzazione in Medicina a.a. 2016/2017, giusto concorso indetto con D.M. n. 720 del 29 settembre 2017, ha impugnato la relativa esclusione;

- la Sezione, con ordinanza n. 2111/2018, in riforma dell’impugnata ordinanza del T.A.R. del Lazio ha accolto l'istanza cautelare, ritenendo che “ ad un primo esame, sussiste il lamentato danno, donde la necessità che sia riaperto lo scorrimento delle graduatorie dei candidati all’ammissione alle Scuole di specializzazione, sui posti eventualmente disponibili nella sede richiesta, secondo l’ordine di priorità ”;

- con la successiva ordinanza n. 5599/2018 di accoglimento della domanda di esecuzione, è stato ordinato “ al MIUR di dar piena ed integrale esecuzione alla citata ordinanza n. 2113/2018, disponendo entro giorni dieci (10 gg.), l’ammissione dell’appellante, col dianzi indicato ordine di preferenza e nei limiti di disponibilità, ad una delle Scuole di specializzazione da lui prescelta ”, con la precisazione che “ tale ammissione è ben accetta, come ha dichiarato dal patrono dell’appellante all’odierna udienza camerale, se del caso senza l’erogazione della borsa di studio, purché avvenga con la doverosa sollecitudine sottesa al breve termine assegnato alla P.A. per adempiere, in vista dell’ormai imminente inizio dell’anno accademico ”;

- il ricorrente sta frequentando, con profitto, la scuola di specializzazione, con impegno a tempo pieno, senza, tuttavia, l’erogazione del trattamento economico previsto dalla legge;

- per tale ragione, chiede all’amministrazione di procedere alla erogazione del trattamento economico in relazione alla iscrizione alla scuola di specializzazione, comprensivo degli arretrati maturati a far data dalla intervenuta immatricolazione;

- il Ministero, a seguito di apposita richiesta istruttoria della Sezione (ordinanza n. 7416 del 2019), ha specificato di ritenere eseguite le ordinanze cautelari citate, le quali non includerebbero anche il dovere di erogare la borsa di studio;

Ritenuto che

- il tenore testuale dell’ordinanza n. 5599/2018 non depone nel senso che dopo l’immatricolazione (d’urgenza) debba necessariamente essere corrisposta anche la borsa di studio, come pare confermato dalle stesse istanze rivolte da parte ricorrente all’amministrazione a seguito del suddetto provvedimento cautelare;

- una diversa interpretazione avrebbe, in ipotesi, consentito all’amministrazione di non ammettere parte ricorrente alla specializzazione in assenza dei relativi fondi (in sintonia con il testo della medesima ordinanza, che dispone l’ammissione “ nei limiti di disponibilità ”);

- anche l’assunta necessaria accessorietà della borsa alla frequentazione della Scuola, deve confrontarsi col fatto che, nel caso di specie, si versa in una ipotesi di ammissione con riserva, a seguito di un provvedimento cautelare, e dunque ontologicamente instabile sino all’esito del giudizio di merito;
sul punto, resta comunque salva, al di fuori dell’ambito di esecuzione dell’ordinanza cautelare, la possibilità per l’amministrazione di valutare comunque l’erogazione della borsa al ricorrere dei relativi presupposti;

- le spese di lite possano essere compensate;

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