Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-06-07, n. 202305609

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-06-07, n. 202305609
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202305609
Data del deposito : 7 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/06/2023

N. 05609/2023REG.PROV.COLL.

N. 10497/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10497 del 2021, proposto da
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania - Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Taurone Antonella, non costituita in giudizio;

nei confronti

Battagliese Mariarosaria, Altobello Valentina, non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) n. 10466/2021, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2023 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola;

Nessuno è comparso per l’appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con sentenza – resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a. – n. 10466 del 11 ottobre 2021, il TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto da A T avverso, tra l’altro, il decreto del Ministero dell’istruzione n. 51 del 3 marzo 2021, avente ad oggetto la costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n.60, contestato nella parte in cui non ha espressamente previsto l’inserimento con riserva dei soggetti in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all’estero.

2. La ricorrente originaria, infatti, ha allegato di aver conseguito il titolo abilitante all’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado nelle classi di concorso A054, A012, A22, nonché nell’ambito del sostegno (ADSS e ADMM) in data 1 luglio 2021 presso l’Università “ Titu Maiorescu ” di Bucarest (Romania) e di aver presentato domanda di riconoscimento ministeriale in data 24 luglio 2021, ritenendo integrate le condizioni prescritte per l’inserimento negli elenchi in argomento, venendo, tuttavia, in seguito esclusa dal Ministero in applicazione delle previsioni del decreto n. 51 del 2021 citato, in base alle quali il preventivo riconoscimento del titolo conseguito all’estero doveva ritenersi quale condizione indefettibile per la partecipazione alla procedura.

3. La pronuncia di accoglimento dell’adito TAR si fonda sul rilevato contrasto tra gli atti impugnati nel giudizio di primo grado e l’O.M. n. 60 del 2020, emessa in attuazione del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, la quale reca la regolamentazione compiuta delle graduatorie provinciali per le supplenze valide per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, espressamente contemplando la possibilità, con riferimento ai docenti che hanno conseguito i titoli di abilitazione ovvero di specializzazione all’estero, della loro iscrizione con riserva in dette graduatorie, nelle more della definizione del procedimento per il relativo riconoscimento. Nella sentenza impugnata, inoltre, viene evidenziato che il decreto ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021 ha indicato le modalità relative alla costituzione degli elenchi aggiuntivi senza introdurre restrizioni in ordine alla possibilità dell’inserimento negli stessi con riserva dei docenti che avessero conseguito il titolo all’estero entro il termine stabilito per l’ammissione alla procedura, specificandosi, altresì, la disponibilità da parte dell’amministrazione di un tempo congruo per l’espletamento dei controlli, tenuto conto del termine di centoventi giorni decorrenti dalla presentazione della domanda previsto per la definizione delle istanze di riconoscimento.

4. Con il ricorso in appello, il Ministero dell’istruzione e l’Ufficio scolastico regionale della Campania criticano la predetta pronuncia, deducendo in primis l’erroneità della decisione per non avere il primo giudice rilevato l’inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione del ridetto decreto ministeriale e dell’avviso integrativo del 12 luglio 2021, nonché per mancata dimostrazione del superamento della c.d. prova di resistenza, non avendo la ricorrente fornito elementi utili a comprovare l’inserimento nella graduatoria in posizione utile ai fini del conferimento di incarichi a tempo determinato successivamente alla presentazione di apposita istanza per la partecipazione di cui al d.m. n. 242 del 2021, finalizzato all’immissione in ruolo. Le deduzioni successive si appuntano sul merito della vicenda contenziosa, ritendo la Difesa erariale che l’interpretazione fornita dal primo giudice non sarebbe corretta, in quanto l’art. 7, comma 4, lett e) dell’ O.M. n. 60 del 2020 non sarebbe riferito agli elenchi aggiuntivi delle graduatore provinciali per le supplenza (di seguito anche GPS) di prima fascia ed alle graduatore di istituto (di seguito anche GI) di seconda fascia, bensì solamente alle GPS ordinarie, essendo esclusa la possibilità di iscrizione con riserva di riconoscimento del titolo relativamente alle prime, con l’ulteriore rilievo che la norma primaria di riferimento per gli elenchi aggiuntivi alle GPS per l’anno 2021/2022 non è l’art. 59, comma 4, lett. a) del d.l. n. 73 del 2021, con la quale è stata apportata solo una integrazione alla disciplina di detti elenchi per finalità di coordinamento in correlazione anche con il d.m. 242 del 2021. In tale quadro, la Difesa erariale ha ulteriormente sottolineato che il d.m. n. 51 del 2021 prescrive ai fini della iscrizione negli elenchi aggiuntivi alle GPS di I fascia e alle GI di II fascia la duplice condizione della validità dei titoli di specializzazione nel Paese di origine e dell’avvenuto riconoscimento in Italia ai sensi della disciplina vigente, evidenziando, altresì, che la disciplina di cui all’art. 10 O.M. n. 60 del 2020 inerente agli elenchi aggiuntivi rappresenta una norma derogatoria e, pertanto, destinata a prevalere sulla disciplina ordinaria prevista dall’art. 7 della medesima ordinanza ministeriale. Con articolate ulteriori argomentazioni, dunque, la parte appellante ha concluso per il mancato possesso da parte dell’originaria ricorrente del requisito per l’ammissione alla procedura, insistendo per la riforma della sentenza appellata.

A T non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notifica dell’appello presso il suo difensore e domiciliatario in primo grado.

6. Con ordinanza n. 524 del 3 febbraio 2022 la Sezione sesta rigettava la domanda cautelare.

7. All’udienza pubblica del 30 maggio 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

I. Il ricorso in appello è infondato per le ragioni di seguito esposte in conformità a quanto sancito dalla Sezione nella sentenza n. 7715/2022, il cui contenuto si richiama ai sensi e per gli effetti degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d), del c.p.a.

II. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa erariale, il ricorso di primo grado è stato tempestivamente proposto, risultando a tal fine dirimente il rilievo che il decreto ministeriale 3 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 12 luglio 2021, non reca clausole immediatamente escludenti in relazione alle contestazioni dedotte dalla ricorrente originaria, non prevedendo, nello specifico, secondo quanto si andrà di seguito più diffusamente a rilevare, quale requisito di ammissione per la partecipazione alla procedura che il titolo estero di abilitazione conseguito all’estero dovesse essere anche riconosciuto (e non solo acquisito) entro il termine di presentazione della domanda.

II.

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