Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-03-28, n. 202202246

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-03-28, n. 202202246
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202202246
Data del deposito : 28 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2022

N. 02246/2022REG.PROV.COLL.

N. 07380/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOE DEL POPOLO IALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7380 del 2021, proposto da -OISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G T e A A, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Piazza San Bernardo, n. 101 e con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia

contro

-OISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati L M e A L, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Po, n. 9 e con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia

nei confronti

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
il Consiglio Superiore della Magistratura – C.S.M., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I, n. -OISSIS-, pubblicata in data 1 luglio 2021


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della dott.ssa -OISSIS-;

Visto l’appello incidentale autonomo del Consiglio Superiore della Magistratura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il Cons. Brunella Bruno e uditi per le parti l’Avvocato A A, anche per delega dell'Avvocato G T, per la parte appellante, l’Avvocato dello Stato Ruggero Di Martino per il Consiglio Superiore della Magistratura e gli Avvocati Annalisa Lauteri e L M per la parte appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il dott. -OISSIS- ha interposto appello avverso la sentenza n. -OISSIS-pubblicata in data 1 luglio 2021, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I, in accoglimento del ricorso (R.G. n. -OISSIS-) proposto dalla dott.ssa -OISSIS-, ha annullato la delibera del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura (di seguito anche C.S.M.) -OISSIS-, di approvazione della proposta della V Commissione relativa al conferimento dell’ufficio semidirettivo di Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di -OISSIS-, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, incluso il decreto ministeriale di nomina.

Con il ricorso di primo grado, la dott.ssa -OISSIS-, all’epoca sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OISSIS- – Direzione Distrettuale Antimafia – premessa la presentazione delle proprie domande di partecipazione alle due procedure concorsuali bandite dal C.S.M. per la copertura di due posti di Procuratore Aggiunto presso la Procura di -OISSIS-, conclusesi, la prima, con la nomina della dott.ssa -OISSIS-e, la seconda, con la nomina del dott. -OISSIS- – ha censurato l’illegittimità della prevalenza accordata al dott. -OISSIS-, avendo impugnato con separato e contestuale gravame l’incarico conferito alla dott.ssa -OISSIS-.

Il C.S.M. ha pubblicato, infatti, due bandi in data 25 ottobre 2018 per la copertura di due posti di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di -OISSIS-, uno relativo alla vacanza del 13 giugno 2018 riferita al dott. -OISSIS-e l’altro relativo alla vacanza del 4 luglio 2018 riferita al dott. -OISSIS-.

Con il primo motivo di ricorso è stata censurata la violazione degli artt. 10 ss. del d.lgs. n. 160 del 2006, nonché dei criteri selettivi stabiliti dal T.U. sulla Dirigenza Giudiziale di cui alla circolare del C.S.M. n. P- 4858 del 29.7.2015, oltre al vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento e sviamento, tenuto conto, in specie, del sovvertimento della corretta sequenza procedimentale e della mera apparenza della fase di valutazione comparativa.

Con il secondo motivo di ricorso, la dott.ssa -OISSIS- ha censurato la violazione, sotto ulteriori profili, delle disposizioni legislative e della normativa secondaria sopra richiamata, unitamente al vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità dei presupposti ed inadeguatezza dell’esame svolto in sede di approvazione della proposta da parte del Plenum.

Nello specifico, con le due suddette censure sono stati contestati profili procedurali ritenuti tali da disvelare il carattere precostituito della determinazione assunta e da far emergere la sussistenza del vizio di eccesso di potere per sviamento, segnatamente riferiti: a) all’omessa valutazione del dott. -OISSIS- nella procedura concernente la vacanza -OISSIS- – il primo dei due procedimenti per la copertura dei posti di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di -OISSIS-, in quanto tale antecedente rispetto al procedimento riferito alla vacanza -OISSIS- –, il quale pure aveva presentato domanda di partecipazione ad entrambe le procedure, relativamente alla cui posizione il relatore, nelle postille sottostanti il nominativo ha annotato “ che egli è stato promosso per altro posto semi direttivo ” (cioè quello riferito alla vacanza -OISSIS-), senza che, tuttavia, fosse stata ancora espletata la relativa valutazione, avendo la trattazione dell’affare, conclusosi con la nomina del dott. -OISSIS- a Procuratore Aggiunto, formato oggetto di una azione separata e successiva rispetto al procedimento concernente la vacanza -OISSIS-;
b) alla circostanza che la relazione del cons. -OISSIS- avrebbe anticipato la propria proposta, posto che, dopo aver elencato i magistrati che avevano presentato domanda di partecipazione alla selezione e passato in rassegna i tratti salienti della carriera professionale di ciascuno, il relatore ha affermato, con riferimento al dott. -OISSIS-, che “ quest’ultimo risulta certamente idoneo per requisiti di merito ed attitudinali al conferimento dell’Ufficio a concorso ”;
c) alla ristrettezza dello spatium deliberandi che dimostrerebbe che il Plenum avrebbe deliberato senza adeguata ponderazione, in quanto la proposta della commissione, votata nella mattinata del -OISSIS-, con inizio lavori alle 10,00, è stata approvata in sede plenaria, nella seduta antimeridiana dello stesso giorno, apertasi alle ore 10,29 e conclusa alle ore 13,21.

Con il terzo motivo di ricorso, infine, è stata censurata l’enfatizzazione dei titoli professionali e di carriera secondo un percorso motivazionale asseritamente funzionale all’unico obiettivo di offrire sostegno logico ad una conclusione preconfezionata e apoditticamente posta, in assenza di una seria valutazione comparativa tra i candidati, come comprovato dalla esasperata ripetitività di clausole di stile utilizzate dalla commissione, dalla circostanza che solo a beneficio dei candidati risultati vincitori delle selezioni (dott.ssa -OISSIS- e dott. -OISSIS-) sono stati riportati elementi elogiativi, nonché dall’esiguità della motivazione dedicata al raffronto comparativo del profilo del dott. -OISSIS- con quello della dott.ssa -OISSIS-.

La sentenza appellata ha accolto il ricorso in esito ad una ricostruzione dell’ iter procedurale delle due nomine, quella della dott.ssa -OISSIS- relativamente al c.d. “procedimento -OISSIS-” e quella del dott. -OISSIS-, odierno appellante, relativamente al c.d. “procedimento -OISSIS-” che viene in rilievo nel presente giudizio, ritenendo fondate le censure proposte dalla ricorrente in primo grado, stanti le riscontrate anomalie procedimentali associate al contenuto dei verbali, tali da far emergere il probabile sviamento del potere dalla causa tipica, integrante il tradizionale vizio dell’eccesso di potere.

Con il ricorso in appello il dott. -OISSIS- critica la sentenza in quanto l’illegittimità degli atti impugnati è stata accertata in assenza di vizi sostanziali riferiti alla scelta del candidato più idoneo per il conferimento dell’incarico semidirettivo, con emersione di una erroneità ed illogicità dell’impianto motivazionale.

Le deduzioni successive si appuntano sull’erroneità della sussistenza del vizio di eccesso di potere sub specie di sviamento, accertata dal primo giudice, avendo le valutazioni espresse dalla V Commissione fatto seguito all’acquisizione ed all’analisi della documentazione concernente la procedura che viene in rilievo nel corso delle sedute che hanno avuto luogo nel mese di luglio del 2019, come emergenti dai relativi verbali. Inoltre, la redazione delle motivazioni espresse da detta Commissione in epoca successiva alla proposta approvata nella seduta -OISSIS- con cinque voti favorevoli ed una astensione, lungi dall’integrare una illegittima inversione procedimentale, costituirebbe una modalità imposta dalla necessità di disporre di un arco temporale congruo per redigere la proposta collegiale, anche tenuto conto dell’oggetto e dei contenuti del procedimento contestuale ad altri analoghi. Il primo giudice, dunque, avrebbe proceduto ad una valutazione formalistica dei verbali delle singole sedute della V Commissione, in contrasto con i consolidati principi enucleati in materia dalla giurisprudenza amministrativa, in tal modo travisando lo svolgimenti dei lavori da parte di detta Commissione con totale azzeramento della seduta -OISSIS- ed in palese distonia con le previsioni del Regolamento Interno del C.S.M..

In tale quadro, è stato anche evidenziato che a difettare sarebbe la rappresentazione formale delle valutazioni svolte nella prima procedura quanto alla posizione dell’odierno appellante, giacché il dott. -OISSIS- è risultato destinatario della proposta della Commissione inerente alla procedura oggetto del presente giudizio, identica e coeva, corrispondendo tale modus operandi ad una consolidata prassi del C.S.M. che riflette le stesse tempistiche di redazione degli atti.

La durata delle sedute degli organi collegiali che vengono in rilievo, inoltre, non assumerebbe, ad avviso dell’appellante, alcuna significatività al fine di inferire la sussistenza di uno sviamento, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, la determinazione conclusiva è scaturita da una istruttoria approfondita che ha caratterizzato tutta la fase endoprocedimentale, non essendo emerse posizioni di dissidio ed in piena conformità alla disciplina regolamentare.

Anche relativamente al deposito, in occasione del Plenum del -OISSIS-, di una proposta sostitutiva, ad avviso dell’appellante, sarebbero le stesse evidenze in atti, riguardate alla luce della disciplina di riferimento ed in esito alla corretta qualificazione delle modifiche introdotte, del tutto marginali rispetto alla proposta originaria, ad escludere l’anomalia ravvisata dal giudice di primo grado, non sussistendo, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, nessuna “ perplessità nell’agere amministrativo ”. Al riguardo, inoltre, l’appellante ha dedotto l’insussistenza di un interesse dei candidati pretermessi a far valere tale contestazione, posto che le integrazioni contenute nella nuova proposta, in quanto afferenti esclusivamente al candidato prescelto e pertanto, ulteriormente rafforzative della motivazione della decisione assunta all’unanimità dalla V Commissione, non hanno dispiegato alcuna concreta incidenza sull’esito del giudizio comparativo effettuato.

Il Consiglio Superiore della Magistratura si è costituito in giudizio chiedendo l’accoglimento dell’appello principale, nonché esperendo appello incidentale autonomo, insistendo per la riforma della sentenza impugnata.

Si è costituita in giudizio anche l’originaria ricorrente, dott.ssa -OISSIS-, concludendo, con articolate argomentazioni e con riproposizione delle censure oggetto di assorbimento nella sentenza impugnata, per l’infondatezza del ricorso in appello e dell’appello incidentale.

Con ordinanza n. -OISSIS-, questo Consiglio (Sez. V) ha accolto la domanda cautelare, valutando prevalente l’interesse pubblico a garantire, nelle more della definizione della controversia nel merito, la continuità delle funzioni assunte dall’appellante.

Successivamente le parti hanno prodotto memorie, anche in replica, insistendo per l’accoglimento delle rispettive deduzioni.

All’udienza pubblica del 23 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITO

1. Il Collegio deve preliminarmente esaminare la censura con la quale l’appellante ha sostenuto l’erroneità della sentenza impugnata sul rilievo che l’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati sarebbe avvenuto prescindendo dal riscontro in ordine alla sussistenza di vizi sostanziali riferiti alla scelta del candidato più idoneo per il conferimento dell’incarico semidirettivo.

1.1. La censura è infondata.

1.2. Nell’impianto motivazionale delle sentenza impugnata è stata riconnessa valenza implicitamente assorbente e, comunque, preponderante alla riscontrata sussistenza del vizio di eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica sulla base di una serie di asseriti indici che avrebbero inficiato il procedimento deliberativo, di portata tale da indurre, nel complesso, il primo giudice a ritenere che la decisione assunta dal Plenum fosse precostituita, scaturendo da dinamiche che si pongono al di fuori dal fisiologico ed ordinario sviluppo della procedura, in assenza di una effettiva comparazione tra i profili dei candidati.

1.3. La circostanza che il primo giudice non abbia proceduto ad una puntuale disamina delle deduzioni della originaria ricorrente concernenti gli aspetti più propriamente sostanziali della comparazione del suo profilo con quello del candidato vincitore della selezione non integra, di per sé, un vizio della pronuncia, risultando prioritario esaminare la correttezza dell’impianto motivazionale della sentenza e la sua effettiva tenuta in esito al vaglio delle successive censure proposte in appello, giacché solo nel caso in cui effettivamente fossero riscontrabili gli ulteriori vizi dedotti assumerebbe rilievo centrale il profilo riferito alle modalità di comparazione del profilo dei due candidati (odierni appellante principale ed appellata).

1.4. In altri termini, la radicalità del vizio accertato con la sentenza impugnata, ove quest’ultima risultasse immune delle censure dedotte in appello, renderebbe irrilevante la circostanza che in primo grado sia stata omessa una verifica approfondita delle modalità e degli esiti della comparazione.

2. Il Collegio ritiene di soffermarsi prioritariamente, tenuto conto della inammissibilità eccepita dalla Difesa erariale, su uno degli argomenti sui quali la sentenza impugnata ha incentrato l’accertamento in ordine alla sussistenza del vizio di eccesso di potere per sviamento.

2.1. Come esposto nella narrativa in fatto, l’impianto motivazionale alla base della sentenza appellata ha valorizzato l’omessa valutazione del dott. -OISSIS-, relativamente al procedimento riferito alla vacanza -OISSIS- – il primo dei due procedimenti per la copertura dei posti di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di -OISSIS-, in quanto tale antecedente rispetto al c.d. “procedimento -OISSIS-” –, il quale pure aveva presentato domanda di partecipazione ad entrambe le procedure, con riferimento alla cui posizione il relatore, nelle postille sottostanti al nominativo ha annotato “ che egli è stato promosso per altro posto semi direttivo ” (cioè quello riferito al c.d. “procedimento -OISSIS-”), senza che, tuttavia, fosse stata ancora espletata la relativa valutazione, avendo la trattazione dell’affare conclusosi con la nomina del dott. -OISSIS- a Procuratore Aggiunto formato oggetto di una azione separata e successiva rispetto al c.d. “procedimento -OISSIS-”. Inoltre, la sentenza ha rilevato che, specularmente, nella procedura concernente la vacanza -OISSIS-, la dott.ssa -OISSIS- non è stata scrutinata sulla base della medesima motivazione addotta a giustificazione della omessa valutazione comparativa del dott. -OISSIS- nell’altra procedura.

2.2. Deve convenirsi con la Difesa erariale quanto all’insussistenza di un interesse della ricorrente originaria a tale contestazione, non avendo l’omessa comparazione del dott. -OISSIS- con la Dott.ssa -OISSIS- dispiegato alcuna incidenza pregiudizievole nei propri confronti.

2.3. Come chiarito anche dall’Adunanza Plenaria in numerose pronunce, la giurisdizione amministrativa di legittimità si caratterizza quale giurisdizione di tipo soggettivo, “ sia pure con aperture parziali alla giurisdizione di tipo oggettivo (ma che si manifestano in precisi, limitati ambiti come, per esempio, nella estensione della legittimazione ovvero nella valutazione sostitutiva dell’interesse pubblico in sede di giudizio di ottemperanza o in sede cautelare, ovvero ancora nella esistenza di regole speciali, quali quelle contenute negli artt. 121 e 122 c.p.a., che, riguardo alle controversie in materia di contratti pubblici, consentono al giudice di modulare gli effetti della inefficacia del contratto ” (A.P. 13 aprile 2015, n. 4;
cfr. anche A.P. n. 4 del 7 aprile 2011 e n. 30 del 26 luglio 2012).

2.4. Il processo è, dunque, funzionale alla tutela di interessi individuali, avendo ad oggetto la tutela giurisdizionale di situazioni giuridiche soggettive, di cui si assume la lesione e di cui si invoca protezione.

2.5. Non è, invero, prefigurabile un pregiudizio alla posizione della ricorrente originaria derivante dalla omessa comparazione nella procedura relativa alla vacanza -OISSIS- del dott. -OISSIS- e della dott. -OISSIS- nella procedura relativa alla vacanza -OISSIS-, neppure in chiave prospettica, giacché, a prescindere dalla circostanza che il dott. -OISSIS- è risultato vittorioso nella procedura oggetto del presente giudizio, l’esito della selezione non costituisce parametro di valutazione nelle successive procedure per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi.

2.7. A conclusioni differenti si sarebbe dovuti addivenire ove il dott. -OISSIS- ovvero la dott.ssa -OISSIS-, in favore dei quali la V Commissione ha formulato le proposte favorevoli nei due procedimenti, non fossero risultati vittoriosi in esito alla deliberazione del Plenum ma, in tal caso, la rilevanza del vizio che i suddetti candidati sarebbero stati legittimati a far valere avrebbe trovato saldo ancoraggio nella sussistenza di un loro interesse, concreto e diretto.

3. Fermi i rilievi sopra svolti, neppure può ritenersi che la omessa comparazione nella c.d. “procedura -OISSIS-” della posizione del dott. -OISSIS- e, specularmente, della dott.ssa -OISSIS- nella c.d. “procedura -OISSIS-” assurga ad indice idoneo a disvelare uno sviamento dalla causa tipica degli atti impugnati con il ricorso in primo grado, risultando fondate le deduzioni sul punto proposte dalle parti appellanti, principale e incidentale.

3.1. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, il vizio di eccesso di potere per sviamento consiste nell'effettiva e comprovata divergenza fra l'atto e la sua funzione tipica, ovvero nell'esercizio del potere per finalità diverse da quelle enunciate dal Legislatore con la norma attributiva dello stesso, in particolare quando l'atto sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico. La censura di sviamento va, tuttavia, supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dare conto delle divergenze dell'atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non essendo sufficienti semplici supposizioni o indizi che non si traducano nella dimostrazione dell'illegittima finalità perseguita in concreto dall'organo amministrativo (Cons. St., Sez. V, 5 giugno 2018, n. 3401;
Sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3355). Né il vizio in questione è ravvisabile quando l'atto è comunque adottato conformemente alle norme sulla sua forma e il suo contenuto e risulta aderente al fine cui è istituzionalmente preordinato (Cons. St., Sez. IV, 22 giugno 2017, n. 3062;
Sez. V, 27 marzo 2013, n. 1776).

3.2. Nella fattispecie emerge per tabulas dalla documentazione in atti che la proposta in favore del dott. -OISSIS- era già stata votata e approvata, con cinque voti favorevoli ed un astenuto nella seduta della V Commissione -OISSIS-. La circostanza, dunque, che nel verbale della seduta -OISSIS-della medesima Commissione, di deposito e approvazione delle proposte riferite alle due procedure, figuri, relativamente alla proposta concernente la vacanza -OISSIS- l’annotazione da parte del relatore, sotto il nominativo del dott. -OISSIS- che il medesimo “ è stato proposto per altro posto semidirettivo ”, non consente, con connotazione anche solo ipotetica, alla luce dell’attività sino a quel momento svolta e della contestualità dei due procedimenti, di prefigurare – contrariamente a quanto affermato nella sentenza appellata – una predeterminazione ex ante sulla base di ragioni non note e di un “ probabile sviamento dalla causa tipica ” dei due nominativi da proporre.

3.3. E, invero, proprio lo svolgimento contestuale delle due selezioni avrebbe dovuto indurre ad una più approfondita disamina circa la suscettibilità del sostanziale stralcio della posizione del dott. -OISSIS- dalla c.d. “procedura -OISSIS-” ad assurgere a indice sintomatico di uno sviamento.

3.4. Né è stato debitamente considerato dal giudice di primo grado un ulteriore aspetto non secondario nell’indagine volta a rilevare la sussistenza di uno sviamento sotteso all’attività espletata.

3.5. Non è in contestazione che entrambe le proposte in favore, rispettivamente, della dott.ssa -OISSIS- e del dott. -OISSIS-, sono state approvate dalla Commissione con cinque voti favorevoli ed un astenuto;
inoltre, il Plenum ha deliberato in favore di detti candidati all’unanimità.

3.6. Tali evidenze – rilevanti, come si andrà ad esporre, anche in relazione alla contestata congruità delle tempistiche di adozione delle deliberazioni – non rivestono valenza marginale, tenuto conto, oltre che della composizione degli organi collegali che vengono in rilievo, anche della natura endoprocedimentale delle proposte della V Commissione trasmesse al Plenum , sebbene le stesse assumano carattere necessario e delimitino l’esame del Plenum alle ipotesi di nomina già considerate, il quale resta, comunque, libero nella decisione (Cons. St., 11 maggio 2021, nn. 3712 e 3713).

3.7. A quanto esposto va soggiunto che l’esclusione dalla comparazione dei candidati favorevolmente indicati nelle proposte della V Commissione ciascuno per una delle due procedure in questione non ha costituito una stravaganza della vicenda in esame, risultando corrispondere ad una prassi risalente seguita dal Consiglio per ragioni di efficienza e semplificazione.

3.8. A fronte di tale constatazione, emergente dagli atti, risulta priva di fondamento l’individuazione in detta esclusione di un indice sintomatico di un supposto sviamento e ciò a prescindere dalla legittimità o meno di tale prassi e dalla reale idoneità a soddisfare le finalità asserite dall’amministrazione.

3.9. E’, dunque, solo per completezza di analisi che il Collegio evidenzia i rischi insiti in tale prassi con riferimento, in specie, a pluralità di procedimenti caratterizzati da una maggiore complessità per la formulazione – nella fattispecie non sussistente – di più proposte alternative della Commissione riferite ad una stessa procedura (eventualità, questa, frequente nelle procedure selettive di cui trattasi), disvelandosi fragile, in simili evenienze, una proiezione circa le decisioni che con ragionevole probabilità potranno essere assunte dal Plenum .

3.10. Pur comprendendosi, quindi, le esigenze alla base della prassi in argomento, correlate alla possibilità che risulti integrato il disposto di cui all’art. 51 del Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria del 2015 (ai sensi del quale “ il trasferimento o l’assegnazione per il conferimento di nuove funzioni, disposti a domanda dall’interessato, nonché il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura o la conferma fuori ruolo in diversa posizione determinano la decadenza di tutte le domande in precedenza presentate ”), ove non accuratamente ponderato, il ricorso a tale prassi è suscettibile di determinare, come evidenziato dal giudice di primo grado, una regressione della pratica in Commissione e, dunque, una dilatazione delle tempistiche di conclusione delle procedure, oltre al rischio di una implementazione del contenzioso, sia pure circoscritto, quanto ai profili della legittimazione alla contestazione del vizio, ai soggetti realmente pregiudicati, secondo quanto illustrato ai precedenti capi della presente decisione.

4. Né indici di uno sviamento emergono dall’ iter procedimentale seguito nell’articolazione nella fase istruttoria ed in quella decisoria.

4.1. Le regole che governano i meccanismi di funzionamento dell’organo collegiale che vengono in rilievo relativamente al conferimento degli incarichi direttivi ovvero semidirettivi sono definite dal Regolamento Interno del C.S.M., il quale stabilisce, all’art. 59, tra gli adempimenti che devono essere espletati dalla Segreteria di ogni Commissione, la comunicazione, almeno cinque giorni prima della riunione della Commissione, del calendario settimanale al Comitato di Presidenza, ai componenti della Commissione medesima ed a tutti gli altri componenti del Consiglio.

4.2. E’ documentato in atti che la Segreteria della V Commissione abbia provveduto in data 4 luglio 2019, con mail delle ore 18.08, a trasmettere ai componenti della Commissione non solo l’ordine del giorno relativo alla settimana 8 – 11 luglio 2019 ma anche i profili professionali dei candidati alle selezioni in argomento, recanti la ricostruzione della carriera dei medesimi con indicazioni in ordine al percorso professionale, alla posizione disciplinare, allo stato delle risultanze concernenti gli affari di competenza della I Commissione (rapporti/esposti), alle risultanze del parere attitudinale specifico rilasciato dal Consiglio giudiziario competente per territorio, con particolare riguardo agli indicatori generali ed a quelli specifici individuati dal Testo Unico sulla Dirigenza, nonché il report delle statistiche comparate dell’attività svolta.

4.2. Come emerge dai relativi verbali, alla seduta della V Commissione -OISSIS-, nella quale si è preso atto di un errore materiale riscontrato nel parere attitudinale reso dal Consiglio giudiziario relativamente alla candidata -OISSIS-, hanno fatto seguito la seduta -OISSIS-, nella quale, esaminati i profili dei diversi candidati, è stato deciso il rinvio della decisione per esigenze di approfondimento delle posizioni ritenute prevalenti e la seduta -OISSIS-, nella quale, previa analisi dei profili dei candidati, è stata approvata, con cinque voti favorevoli ed una astensione, la proposta in favore del dott. -OISSIS-.

4.3. La Commissione ha, quindi, proceduto in conformità al meccanismo decisionale proprio dell’organo collegiale, incentrato sulla votazione e sull’approvazione delle proposte da sottoporre al Plenum (artt. 65, comma 1 e 66 del Regolamento Interno).

4.4. Proprio tale modalità di formazione della volontà dell’organo collegiale giustifica una differenziazione temporale tra la formulazione della proposta e la sua motivazione, come già riconosciuto da questo Consiglio con valutazioni condivise dal Collegio (Sez. V, 12 febbraio 2021, n. 1257, di conferma della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, 16 giugno 2020, n. 6754).

4.5. E, del resto, l’adeguatezza del contenuto dei verbali delle sedute della V Commissione in esame deve essere riguardata anche nella considerazione della natura dell’attività svolta, della fase del procedimento complessivo nel quale quest’ultima si è inserita, delle specificità che hanno caratterizzato la valutazione, con una sostanziale piena convergenza (ad eccezione di un solo componente che si è astenuto) sulla medesima proposta. Né può ritenersi condivisibile un approccio che prefigura una cesura – smentita dall’articolazione e dallo sviluppo del procedimento – tra la seduta -OISSIS-, nella quale la proposta è stata approvata, e la seduta -OISSIS-, nella quale la V Commissione, proseguendo la trattazione della nomina, ha approvato la motivazione scritta della proposta destinata al Plenum , non constando nessuna evidenza sufficiente a lumeggiare una difformità dell’ iter motivazionale rispetto agli argomenti sulla base dei quali la Commissione ha espresso la prevalenza in favore del dott. -OISSIS-, né che consenta, tanto meno, di postulare una falsità dell’effettivo esame del profilo dei candidati attestato nei verbali della V Commissione.

4.6. Il contenuto della motivazione, poi, ulteriormente concorre a sostenere la necessità della disponibilità di uno spatium temporis congruo per procedere ad una redazione dettagliata della motivazione della proposta, senza trascurare il complesso degli elementi considerati e riferiti ad un numero non esiguo di candidati, rendendo, in tal modo conoscibili i passaggi valutativi a fondamento della deliberazione adottata.

5. Tanto alla luce delle previsioni regolamentari quanto sulla base della stessa coerenza logica delle modalità di adozione delle determinazioni che governano l’operato della Commissione, deve escludersi la sussistenza di una inversione procedimentale, sostenuta dal giudice di primo grado, difettando, dunque, un ulteriore elemento che nell’impianto argomentativo della sentenza impugnata è assurto tra gli indici sintomatici di uno sviamento.

6. Quanto esposto priva di significatività le ulteriori argomentazioni a sostegno della sussistenza del suddetto vizio che il primo giudice ha ritenuto integrato anche in considerazione delle tempistiche di svolgimento delle attività degli organi collegiali.

6.1. La sentenza impugnata non ha mancato, invero, di richiamare l’univoca giurisprudenza in materia di procedure selettive che esclude che le tempistiche di valutazione costituiscano, di per sé considerate, un indice di illegittimità, potendo, infatti, tali tempistiche essere condizionate da vari fattori che necessitano di un apprezzamento in concreto, con onere per la parte che tale vizio deduce di allegazione di circostanze specifiche suscettibili di conferire significatività al rilievo in rapporto al risultato finale al quale l’amministrazione addiviene.

6.2. Nella pronuncia impugnata, tuttavia, la significatività di tale aspetto, considerato quale indice rilevatore di una valutazione comparativa solo apparente tra i candidati, è stata fatta discendere da quelli che erroneamente, per le ragioni sopra esposte, il giudice di primo grado ha ritenuto di individuare quali indici di uno sviamento, nonché da una altrettanto erronea valutazione delle circostanze concrete emergenti dagli atti.

6.3. Quanto alle attività della V Commissione, infatti, la sentenza ha obliterato le risultanze riferite all’istruttoria propedeutica alle sedute svolte, alle tempistiche con le quali i componenti della Commissione hanno avuto accesso ai profili dei vari candidati (come già chiarito nei capi che precedono), allo svolgimento di più sedute nel corso delle quali neppure sono emerse posizioni divergenti ovvero alternative;
inoltre, è stata attribuita una enfasi eccessiva alla durata della seduta -OISSIS-, nella quale è stata approvata la motivazione scritta della proposta destinata al Plenum e, dunque, esclusivamente verificata l’esplicitazione di quanto aveva già costituito oggetto di disamina nel corso delle attività precedenti, accedendosi, in tal modo, ad una parcellizzazione – priva di supporto sul piano sia fattuale che giuridico – di un iter più articolato che avrebbe dovuto essere apprezzato complessivamente e in aderenza alle disposizioni di riferimento.

7. Analogamente, con riferimento alla deliberazione del Plenum , difettano evidenze sintomatiche di uno sviamento, non desumibile dalle tempistiche di approvazione delle determinazioni concernenti procedure analoghe involgenti la valutazione dei medesimi candidati.

7.1. In relazione alla “ perplessità nell’agere amministrativo ” ravvisata dal giudice di primo grado nella circostanza che il relatore ha rappresentato al Plenum l’avvenuto deposito di una proposta integralmente sostitutiva che ha costituito oggetto di immediata sottoposizione a votazione, inferendosi da ciò l’assenza di un’accurata ponderazione, si osserva che risulta comprovato dalla documentazione in atti che gli elementi di differenziazione rispetto alla proposta originaria sono riferiti esclusivamente ad “ alcuni elementi curriculari del dott. -OISSIS- che non erano stati presi in considerazione nel testo originario ”.

7.2. E, invero, dal raffronto tra la proposta originaria e quella sostitutiva presentata ed approvata dal Plenum constano quattro aggiunte (fol. nn. 116, 130, 132, 133), essenzialmente concernenti il curriculum del candidato vincitore, da qualificare tecnicamente non già in termini di proposta integralmente sostitutiva bensì quali modifiche emendative ai sensi dell’art. 49 del Regolamento Interno del C.S.M., tenuto anche conto della marginalità dell’incidenza su di un piano sostanziale.

7.3. In conformità alle previsioni regolamentari, la proposta emendata è stata sottoposta, in assenza di rilievi in ordine alla tempestività della presentazione e di richieste di rinvio della pratica in Commissione, a votazione, risultando approvata all’unanimità. Il contenuto della proposta, come modificata, e la natura delle integrazioni apportate, escludono, dunque, la necessità di un regresso della pratica in Commissione – altrimenti indispensabile nell’ipotesi di proposte significativamente diverse – non potendosi condividere il rilievo che a tale circostanza è stato attribuito dal giudice di primo grado nella definizione di un quadro indiziario sintomatico di uno sviamento, rispondendo il modus operandi seguito a generali principi di economicità dell’azione amministrativa.

8. Né risulta giustificata l’omessa considerazione degli elementi addotti dalle parti resistenti del giudizio di primo grado, concernenti la procedura ordinaria seguita nella fattispecie, con la conseguenza che, in forza delle previsioni dell’art. 31 del Regolamento interno del C.S.M., tutti i componenti hanno avuto la possibilità di accedere agli atti dell’istruttoria ed a tutta la documentazione pertinente alla procedura, nonché le modalità di svolgimento della discussione in seno al Plenum , come delineata dagli artt. 77 e 80 del sopra indicato Regolamento.

9. Con riferimento ad entrambi gli organi collegiali, inoltre, risulta particolarmente significativa la circostanza che non sono emerse posizioni di contrasto e non sono state avanzate richieste suscettibili di determinare aggravi procedimentali, tanto che le proposte, uniche per ciascuno dei procedimenti, sono state approvate dal Plenum all’unanimità.

10. Va, inoltre, soggiunto che gli atti che vengono in rilievo devono essere considerati sia nel complesso dell’articolazione procedimentale nella quale si sono inseriti sia nella loro integralità, non potendosi condividere la pronuncia impugnata nella parte in cui ha stigmatizzato l’eccessiva valorizzazione in favore del vincitore della selezione rispetto agli elementi riferiti agli altri candidati, tanto più in assenza di una puntuale indicazione dei punti della motivazione della delibera di nomina che evidenzierebbero una differente valorizzazione dei titoli e delle esperienze dei candidati rispetto al vincitore della selezione, nonché delle modalità attraverso le quali la formulazione redazionale genericamente contestata avrebbe concretamente evidenziato una precostituzione della decisione, analisi, questa, che non avrebbe potuto che implicare una verifica dettagliata sui vari elementi considerati nella comparazione.

10.1. Come chiarito dall’univoca giurisprudenza in materia, nel conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, il C.S.M. gode di un apprezzamento che è sindacabile in sede di legittimità solo se inficiato da irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione (tra le tante Cons. Stato, V, 9 gennaio 2020, n. 192;
V, 27 giugno 2018, n. 3944;
V, 11 dicembre 2017, n. 5828;
V, 16 ottobre 2017, n. 4786). Resta dunque preclusa al sindacato giurisdizionale la valutazione dell’opportunità o convenienza dell’atto dell’organo di governo autonomo. Al contempo l’ordinamento impone che sia assicurata la puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti di fatto costituenti il quadro conoscitivo posto a base della valutazione, la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, la logicità della valutazione, l’effettività della comparazione tra i candidati, e dunque, in definitiva, la sufficienza della motivazione (Cons. Stato, V, 18 giugno 2018, n. 3716;
V, 11 febbraio 2016, n. 607).

L’obbligo di motivazione che grava sul C.S.M. circa merito e attitudini, deve dar conto delle ragioni che concretano l’accertamento della miglior capacità professionale tra i concorrenti e che perciò razionalmente conducono a preferire uno rispetto agli altri.

10.2. Questo Consiglio ha avuto modo di rilevare, con valutazioni condivise dal Collegio, che non ricorre un vizio di legittimità della delibera di nomina quante volte possa affermarsi che la diversa rappresentazione della carriera dei magistrati sia dovuta alla tecnica espositiva scelta, improntata a sinteticità e chiarezza, che trovi conforto nella effettiva acquisizione e valutazione del quadro conoscitivo che emerge dalla relazione predisposta per ciascuno dei candidati (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1448), evidenziando, altresì, che la scelta di dedicare maggior spazio al profilo professionale del magistrato cui è conferito l’incarico è giustificata e, anzi, ragionevole, poiché, rappresentando le esperienze professionali del magistrato, distinte nei parametri del “merito” e delle “attitudini”, con i risultati conseguiti in carriera, il C.S.M. dà conto delle ragioni della preferenza accordata (id. 29 marzo 2021, n. 2647).

10.3. In esito ad un accurato esame degli atti prodotti emerge una esplicitazione chiara e coerente delle ragioni alla base della determinazione dell’organo deliberante, a seguito di una comparazione scaturita dalla cognizione completa ed adeguata degli elementi da valutare.

10.4. La sentenza impugnata, dunque, erroneamente ha ravvisato nelle modalità espositive della proposta della commissione la sintomaticità di uno sviamento non supporto da altri indici in qualche modo rilevatori della deviazione dalla causa tipica degli atti, arrestando l’esame alle censure esaminate senza addentrarsi nella disamina delle ulteriori deduzioni proposte dalla ricorrente originaria con precipuo riferimento alla comparazione della propria posizione con quella del controinteressato nel giudizio di primo grado.

11. Come esposto nella narrativa in fatto, l’appellata, nel costituirsi in giudizio, ha riproposto le deduzioni implicitamente assorbite nella sentenza impugnata, le quali, dunque, devono essere esaminate.

12. Al riguardo, in aggiunta a quanto in precedenza esposto, deve rilevarsi che la posizione dell’odierna appellata ha costituito oggetto di adeguata considerazione, essendo stata evidenziata la elevata qualificazione del suo profilo, con esaustiva esplicitazione delle ragioni per le quali è stato ritenuto preminente l’altro candidato nell’assegnazione dell’incarico che viene in rilievo.

12.1. In termini generali, si evidenzia che il conferimento degli uffici direttivi da parte dell’organo di governo autonomo della magistratura è disciplinato dal d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 ( Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a, della l. 25 luglio 2005, n. 150 ), che prefigura e definisce la cornice per la valutazione dell’”attitudine direttiva” (art. 12, commi 10, 11 e 12) in base alla tipologia dell'incarico da conferire (funzioni semidirettive e direttive di merito: art. 12, comma 10;
funzioni direttive di legittimità, art. 12, comma 11), i cui «indicatori oggettivi» sono individuati dal C.S.M. d’intesa con il Ministro della giustizia (art. 11, comma 3, lett. d, seconda parte).

12.2. Con riferimento a queste previsioni, il C.S.M. ha adottato il Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (circolare n. P-14858-2015, approvata con deliberazione del 28 luglio 2015) che – sostituendo la previgente circolare n. P. 19244 del 3 agosto 2010, delibera del 30 luglio 2010 – mette a punto un articolato sistema di “indicatori generali” (artt. 6-13) e di “indicatori specifici” delle attitudini direttive (artt. 14-23), parametrati ai diversi incarichi oggetto di conferimento.

12.3. Vale ancora ricordare che, per consolidata giurisprudenza, il Testo unico sulla dirigenza giudiziaria non è – difettando la clausola legislativa a regolamentare ed essendo comunque materia riservata alla legge (art. 108, primo comma, Cost.) - un atto di natura regolamentare, cioè un atto normativo, ma un atto amministrativo di autovincolo nella futura esplicazione della discrezionalità del CSM a specificazione generale di fattispecie in funzione di integrazione o anche suppletiva dei principi specifici espressi dalla legge, vale a dire soltanto una delibera che vincola in via generale la futura attività discrezionale dell’organo di governo autonomo;
come tale, non è abilitato ad equiordinare pregresse qualifiche di legge, né il significato delle inerenti funzioni, che rilevano come distinte ex art. 107, terzo comma, Cost. (cfr. Cons. Stato, IV, 14 luglio 2008, n. 3513;
28 novembre 2012, n. 6035;
6 dicembre 2016, n. 5152;
V, 17 gennaio 2018, n. 271;
V, 6 settembre 2017, nn. 4215 e 4216;
6 settembre 2017, n. 4220;
17 gennaio 2018, n. 271;
23 gennaio 2018, n. 432;
V, 2 agosto 2019, n. 5492;
V, 2 gennaio 2020, nn. 8 e 9;
V. 7 gennaio 2020, nn. 71 e 84;
V, 22 gennaio 2020, n. 524;
V, 21 maggio 2020, n. 3213;
V, 28 febbraio 2020, nn. 1448 e 1450;
V, 14 maggio 2020, n. 3047;
V, 19 maggio 2020, n. 3171;
V, 21 maggio 2020, n. 3213;
10 febbraio 2021, n. 1238;
5 febbraio 2021, n. 1077;
12 febbraio 2021, n. 1257;
V, 1 marzo 2021, n. 1702;
11 maggio 2021, n. 3712).

12.4. In questa cornice, nella fattispecie non emergono lacune sotto il profilo istruttorio.

12.5. In particolare, correttamente la determinazione adottata dal Plenum ha considerato che entrambe i candidati hanno svolto solo funzioni requirenti e hanno trattato anche procedimenti di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia (di seguito anche D.D.A.), valorizzando, fedelmente rispetto alle risultanze acquisiste, il periodo temporale più esteso durante il quale il dott. -OISSIS- ha operato presso detta Direzione.

12.6. La valorizzazione del sopra indicato elemento non si pone in contrasto con la disciplina sopra richiamata, in quanto l’esperienza presso la D.D.A., pur non integrando un indicatore specifico autonomo, ben può essere valutata sub specie di “esperienze maturate nel lavoro giudiziario”, da apprezzare ai sensi dell’art. 15, lett. a) della circolare sulla dirigenza giudiziaria, costituendo un ufficio di conoscenza e pratica privilegiate in tema di reati di criminalità organizzata, sia di tipo mafioso che volta al narcotraffico internazionale.

12.7. Soprattutto, la valorizzazione della suddetta esperienza non ha rappresentato il solo aspetto per il quale il C.S.M. è addivenuto alla valutazione di preminenza del dott. -OISSIS-, essendo stata considerata l’esperienza nel lavoro giudiziario, ritenuta più ricca soprattutto in ragione di elementi apprezzati quali indicatori dell’attitudine direttiva.

12.8. In particolare, hanno assunto rilievo, ai fini della valutazione di preminenza, elementi, dettagliati nella comparazione, riferiti alle esperienze di collaborazione con la dirigenza che analiticamente emergono in atti.

12.9. Ne consegue che, anche assumendo una equivalenza tra i candidati relativamente al parametro del merito, nella comparazione ha rivestito centrale rilievo il profilo attitudinale, riconoscendosi al dott. -OISSIS- una preminenza per l’esperienza organizzativa maturata proprio nell’ufficio in cui si colloca il posto che gli è stato assegnato.

12.10. Le deduzioni con le quali l’appellata ha censurato i profili riferiti al parametro del merito, riconosciuto di caratura elevata per entrambi i candidati, con valutazioni che hanno debitamente considerato gli elementi in atti e che non risultano inficiate né da lacune né da irragionevolezze, non sono idonee, dunque, a superare una valutazione di preminenza ancorata alle esperienze organizzative ed agli elementi da ricondurre agli indicatori dell’attitudine direttiva, dovendosi escludere l’ammissibilità di uno sconfinamento nell’ambito di apprezzamento riservato al C.S.M..

12.11. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’appellata, gli ulteriori e, invero numerosi, elementi che sono stati dettagliati nella comparazione, riferiti agli incarichi ricoperti dal dott. -OISSIS-, lungi dal costituire una “ congerie confusa di benemerenze ”, hanno integrato evidenze legittimamente considerate ai fini della selezione, emergendo, sul punto, sia una genericità delle deduzioni sia uno sconfinamento nell’ambito del giudizio riservato al C.S.M., riflettendo la contestazione apprezzamenti autoreferenziali della parte.

12.12. La legge assegna al C.S.M., come già rilevato ai precedenti capi della presente decisione, un margine di apprezzamento particolarmente ampio ed il sindacato del giudice amministrativo deve restare parametrico della valutazione degli elementi di fatto compiuta dall’Organo di autogoverno, senza evidenziare una diretta “ non condivisibilità ” della valutazione stessa (in termini, Cass. SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19787).

12.13. Le valutazioni formulate nella comparazione, come emergenti in atti, esplicitano un apprezzamento che senza disconoscere le qualità del profilo professionale della dott.ssa -OISSIS-, ha privilegiato, nel rispetto della disciplina di riferimento, specifici aspetti in relazione ai quali la verifica giudiziale trova i limiti sopra evidenziati, arretrandosi alla soglia dell’opinabilità e non potendo spingersi sino a travalicare ambiti afferenti alla condivisione o meno del giudizio.

13. In conclusione, l’appello principale e l’appello incidentale devono essere accolti, le censure di primo grado riproposte in questa sede vanno respinte, sicché, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso di primo grado deve essere respinto.

14. Le peculiarità della vicenda contenziosa, come emergenti dalla documentazione in atti, giustificano l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

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