Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-07-18, n. 202406455
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Testo completo
Pubblicato il 18/07/2024
N. 06455/2024REG.PROV.COLL.
N. 06244/2020 REG.RIC.
N. 05107/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6244 del 2020, proposto da Cruise Lines International Association Europe (Clia), Costa Crociere S.p.A., Msc Cruises S.A., Royal Caribbean Cruises Ltd, Roma Cruise Terminal S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati A M, Fiorella Titolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Port Utilities S.P.A, non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 5107 del 2022, proposto da Cruise Lines International Association Europe (Clia), Costa Crociere S.p.A., Msc Cruises S.A., Royal Caribbean Cruises Ltd, Roma Cruise Terminal S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati A M, Fiorella Titolo, Stefano Castaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Port Utilities S.p.A., non costituita in giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 6244 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione Terza) n. 13588/2019, resa tra le parti,
quanto al ricorso n. 5107 del 2022:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 12665/2021, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Civitavecchia;
visti tutti gli atti delle cause;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2024 il Cons. G R e uditi per le parti gli avvocati Magliulo e Titolo e preso atto della richiesta di passaggio in decisione depositata in atti dall’Avvocato dello Stato Palmieri;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso promosso dinanzi al TAR Lazio Roma con il n. RG. 2933/2018, le ricorrenti hanno impugnato il decreto n. 255/2017 adottato dalla Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (AdSP), di modifica del decreto n. 208/2014 e del decreto n. 17/2015, che trasformava i diritti autonomi in diritti d’uso della infrastruttura portuale, nella parte in cui istituiva nuovi diritti da applicare ai passeggeri croceristi sbarcanti presso aree in concessione, nonché ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.
2. Espongono le appellanti che in tale ricorso erano stati evidenziati vizi procedimentali e di competenza del decreto n. 255/2017 nonché la illegittima imposizione di una prestazione patrimoniale obbligatoria in assenza di fondamento legislativo, in violazione dell’art. 23 Cost. Era stata, inoltre, eccepita l’irragionevolezza e la sproporzione del profilo economico del nuovo diritto.
3. In sintesi, le ricorrenti con il ricorso di primo grado avevano dedotto:
a) la violazione del diritto di partecipazione al procedimento delle Compagnie e della RCT;
b) l’incompetenza del Presidente della Adsp e l’assenza del parere tecnico - contabile, in violazione della normativa legislativa di settore e del precedente decreto n. 184/2017 di avvio del procedimento, con il quale erano stati disciplinati i passaggi procedimentali;
c) l’assenza del parere dell’Organismo di Partenariato della risorsa Mare;
d) l’illegittima imposizione unilaterale della prestazione obbligatoria da parte della AdSP, in violazione dell’art. 23 Cost. e del principio di legalità;
e) l’assenza e l’inadeguatezza dei criteri di quantificazione del Diritto Autonomo;
f) l’irragionevolezza e la sproporzione della prestazione patrimoniale obbligatoria.
4. Il TAR, con sentenza n. 13588/2019:
a) ha ritenuto non fondati i motivi di ricorso sub 2) e 4) (incompetenza del Presidente e assenza del parere contabile, nonché violazione principio di legalità);
b) ha accolto il motivo di ricorso sub 3) (assenza del parere dell’Organismo di partenariato);
c) ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi sub 1), 5) e 6) (diritto di partecipazione al procedimento, assenza dei criteri di determinazione della prestazione obbligatoria, irragionevolezza e sproporzione della stessa).
5. Espongono le appellanti che il Presidente della AdSP, ha ritenuto di “sanare” la dichiarazione di illegittimità del provvedimento attraverso il formale passaggio procedimentale di acquisizione ( ex post ) del parere dell’Organismo di partenariato attribuendo al nuovo provvedimento amministrativo effetti retroattivi.
6. Il nuovo provvedimento è stato, quindi, impugnato dinanzi al TAR Lazio.
7. Con ricorso R.G. 6266/2020, Cruise Lines International Association Europe (Clia), Costa Crociere S.p.A., Msc Cruises S.A., Royal Caribbean Cruises Ltd, Roma Cruise Terminal S.r.l. hanno chiesto la riforma della sentenza n. 13588/2019 deducendo le seguenti censure: “ 1. ERROR IN IUDICANDO: violazione e falsa applicazione del regolamento ue n. 352/2017. violazione del principio di legalità e dell’art. 23 cost. violazione del giusto procedimento. difetto di istruttoria e di motivazione. violazione della l. 241/90 e succ. mod e int. violazione e falsa applicazione della l. 84/94 e dell’art. 1 comma 984 della legge finanziaria 27.12.2006, n. 296. irragionevolezza. eccesso di potere. Sviamento; 2. ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO: Difetto di istruttoria, difetto di motivazione eccesso di potere e sviamento; 3. ERROR IN IUDICANDO: Violazione e falsa applicazione della L. 84/94, in particolare artt. 8,9, 11 e 11 bis, come modificato dal d.lgs n. 169/2016. Violazione del decreto ministeriale 18 novembre 2016. Incompetenza. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà. Eccesso di potere. Sviamento; 4. ERROR IN PROCEDENDO E OMESSA PRONUNCIA: Violazione e falsa applicazione della L. 241/90 e dei principi del giusto procedimento. Violazione dell’art. 97 Cost. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Eccesso di potere. Sviamento; 5. ERROR IN PROCEDENDO: OMESSA PRONUNCIA: Violazione e falsa applicazione del regolamento UE n. 352/2017. Violazione del principio di legalità e dell’art. 23 Cost. Violazione del giusto procedimento. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione della L. 241/90 e succ. mod e int. Violazione e falsa applicazione della l. 84/94 e dell’art. 1 comma 984