Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-01-12, n. 201100112
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00112/2011REG.SEN.
N. 02986/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 2986 del 2009, proposto dal Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. P C, con domicilio eletto presso Federico Freni in Roma, via Panama, 58;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente NON IDONEO IMMISSIONE NEI RUOLI DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI POLIZIA DI STATO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2010 il consigliere Maurizio Meschino e udito per le parti l’avvocato dello Stato Carla Colelli.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor -OMISSIS-, aspirante volontario per l’arruolamento nell’anno 2004 in ferma breve per l’immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, con ricorso n. 1368 del 2008 proposto al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ha chiesto, con il ricorso originario, l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento con cui il Ministero dell’interno-Dipartimento della pubblica sicurezza ha ritenuto il ricorrente non idoneo all’immissione nei ruoli degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato per carenza dei requisiti fisici previsti dal decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 (in particolare “visus corretto a 10/10 con correzione di una diottria occhio destro”), nonché di tutti gli atti antecedenti, conseguenti ovvero coordinati o connessi, e, con motivi aggiunti, del provvedimento del 5.6.2008 con cui il Ministero dell’interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, in esito all’istanza di esecuzione dell’ordinanza del T.a.r. -OMISSIS- del 2008, ha comunicato che il ricorrente “potrà essere convocato per essere sottoposto al prosieguo degli accertamenti psico-fisici previsti dal bando di concorso in argomento, allorquando tale eventualità sarà disposta da un apposito provvedimento emesso dal Tar del Lazio”.
2. Il T.a.r., con sentenza n.-OMISSIS- del 2008, ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti ed annullato gli atti impugnati. Ha compensato tra le parti le spese del giudizio.
3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado, con domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione.
La domanda cautelare è stata dichiarata improcedibile con ordinanza 28 aprile 2009, n. -OMISSIS- “Vista la nota del Ministro dell’interno, Dipartimento della P.S n. 333.D/9805.D.D., notificata al ricorrente originario in data 21.4.2009, con la quale si comunica che quest’ultimo verrà inviato, con riserva, al primo corso utile non appena verrà istituito”.
4. All’udienza del 19 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Nella sentenza di primo grado si richiama, anzitutto, che, a seguito di ordinanza del T.a.r. -OMISSIS- del 2008, il Ministero dell’interno ha eseguito nuovi accertamenti, in data 8.4.2008, dai quali è risultata l’idoneità del ricorrente nel frattempo sottopostosi ad intervento oculistico con laser.
Si afferma quindi che, dovendosi giudicare la legittimità di un provvedimento amministrativo rispetto alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, nella specie ne consegue che il provvedimento iniziale è da ritenersi superato, a seguito di nuova verificazione disposta dal T.a.r., essendo risultati infondati i presupposti in esso assunti per l’esclusione del ricorrente dal concorso e potendo costituire il nuovo esito favorevole, cui egli ha partecipato in via cautelare, “elemento costitutivo/integrativo di valutazione dell’idoneità attitudinale”.
2. Nell’appello si censura la sentenza di primo grado, in quanto:
-la motivazione della pronuncia non è corretta, con indebita surrogazione del sindacato di merito del giudice amministrativo alla valutazione propria dell’organo tecnico, poiché i presupposti alla base del provvedimento di esclusione dal concorso non sono infondati;la Commissione medica ha infatti giudicato correttamente rispetto alle condizioni visive del ricorrente a quella data, non possedendo in quel momento il candidato il visus richiesto dal bando di concorso che ha conseguito soltanto successivamente grazie ad intervento con il laser;
-a garanzia della par condicio fra i candidati l’unico momento accertativo della loro idoneità è quello svolto alla data prescritta in sede concorsuale per la sottoposizione a visita sanitaria di tutti gli aspiranti all’impiego, restando perciò esclusa la rilevanza di elementi intervenuti successivamente.
3. L’appellato ha depositato memoria nella quale, richiamata la correttezza della sentenza di primo grado, si ripropongono comunque i motivi di ricorso con essa assorbiti e si allega copia del provvedimento del Ministero dell’Interno-Dipartimento della P.S-Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psico-fisici, del 3 febbraio 2009, con il quale, dato corso agli ulteriori accertamenti in esito alla detta sentenza, il ricorrente è stato dichiarato “idoneo al servizio di Polizia”.
4. Le censure dedotte in appello sono fondate.
Il Collegio ritiene che nella specie si sia derogato immotivatamente al principio, affermato in giurisprudenza e dal quale non vi è motivo di discostarsi per il caso in esame, per cui "la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio del "tempus regit actum” (Cons. Stato, Sez. VI, 3 settembre 2009, n. 5195;anche Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5381).
Tale principio assume rilevanza specifica nelle procedure concorsuali, poiché la garanzia della par condicio dei candidati, fondamentale per la correttezza della competizione al fine della scelta dei migliori, è assicurata anche dalla previsione dello svolgimento dei previsti accertamenti e valutazioni contemporaneamente per tutti i candidati (salvo forza maggiore), applicando per ciascuno i medesimi criteri sulla base dei presupposti di fatto e di diritto dati al momento della comune valutazione;ciò che non sarebbe se ciascun candidato potesse avvantaggiarsi di un ulteriore accertamento o valutazione personali basati su presupposti modificati.
Nel caso in esame un siffatto vantaggio risulta attribuito;il rinnovato accertamento delle capacità visive dell’interessato si è svolto, infatti, non a fronte degli stessi presupposti di quello eseguito con la visita sanitaria precedente ma di presupposti nel frattempo modificati per effetto di un intervento successivo specificamente incidente su di essi, con lesione della par condicio fra i concorrenti non potendo ogni altro non idoneo fruire di identica situazione.
5. In primo grado, con motivo richiamato e riproposto in appello, il provvedimento impugnato è stato censurato per violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 3, del d.P.R. 2 settembre 1997, n. 332;ciò in quanto tale disposizione prevede, per i candidati che, come il ricorrente, fossero già in servizio presso le Forze armate (volontari in ferma breve), la sola “verifica del mantenimento dei previsti requisiti psico-fisici”, e poiché dagli accertamenti sanitari eseguiti per l’arruolamento del ricorrente in ferma breve era già emersa una imperfezione della funzione visiva all’epoca giudicata non ostativa e rimasta inalterata negli anni, la Commissione medica avrebbe dovuto limitarsi alla verifica del mantenimento di tale stato, con il conseguente accertamento della permanenza dell’identico difetto visivo riscontrato in precedenza.
6. Il motivo è infondato.
L’obbligo di verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici non è limitabile al riscontro della permanenza dello stato già verificato ma di quello sussistente al momento della visita sanitaria per l’immissione dei volontari nelle Forze di Polizia alla scadenza della ferma triennale. Tale visita è infatti eseguita, dopo un notevole lasso di tempo (nell’ultimo semestre della ferma triennale), nell’ambito di un nuovo procedimento di verifica volto ad uno scopo specifico (la immissione dei volontari nelle Forze di Polizia) diverso da quello perseguito con il procedimento precedente (la immissione nella ferma);scopo che sarebbe eluso se non si desse rilevanza alla mancanza in atto dei requisiti psico-fisici ai fini del procedimento cui la visita è preordinata, prevedendo la norma non il mantenimento della verifica fatta ma, coerentemente, la verifica del mantenimento dei requisiti.
7. Per quanto considerato l’appello deve essere accolto con la conseguente reiezione dell’originario ricorso.
Le particolarità del caso giustificano la compensazione tra le parti delle spese dei due gradi del giudizio.