Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-01-20, n. 202200374

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-01-20, n. 202200374
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200374
Data del deposito : 20 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/01/2022

N. 00374/2022REG.PROV.COLL.

N. 00636/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 636 del 2021, proposto dalle società NPL Securitisation Europe SPV S.r.l. e J-Invest S.p.a., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentate e difese dall’avvocato F B, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia;



contro

il Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

- della società Aerolinee Itavia S.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari liquidatori pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Martire, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia;
- della società Leonardo S.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore , non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III- ter , 19 gennaio 2021 n. 754, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo economico e della società Aerolinee Itavia S.p.a. in amministrazione straordinaria nonché i documenti prodotti;

Vista l’ordinanza istruttoria 18 giugno 2021 n. 4744;

Esaminata la documentazione depositata dall’appellato Ministero nel fascicolo digitale del presente processo in data 30 luglio 2021, in adempimento della predetta ordinanza;

Esaminate le memorie, anche di replica, depositate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2021 il Cons. S T e uditi per le parti l’avvocato F B nonché l’avvocato dello Stato Verdiana Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Premesso che , come è noto alle parti controvertenti per averlo già riassunto la Sezione nell’ordinanza istruttoria n. 4744/2021 (che qui si riporta per ampi stralci, in ossequio ai principi di sintesi e di economia dei mezzi processuali):

- il presente giudizio in grado di appello ha ad oggetto la richiesta di riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III- ter , 19 gennaio 2021 n. 754 con la quale è stato respinto il ricorso (n. R.g. 8897/2020) proposto dalle società Npl Securitisation Europe Spv S.r.l. e J-Invest S.p.a. al fine di ottenere l’annullamento della nota prot. U.0233415 dell’8 ottobre 2020, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha parzialmente respinto l'istanza di accesso documentale, presentata da NPL Europe il 7 settembre 2020, per il tramite del rappresentante J-Invest, con riguardo alla procedura di amministrazione straordinaria cui è soggetta Aerolinee Itavia S.p.a.;

- nei fatti è accaduto che, la società NPL Securitisation Europe Spv S.r.l. (d’ora in poi, per brevità, NPL) svolge attività di cartolarizzazione di crediti ai sensi della l. 30 aprile 1999, n. 130 e, in tale veste, è creditrice di tre società del Gruppo Saccarifero Veneto (Cavarzere, Fiv e Pagana);

- quale rappresentante della NPL, la società J-Invest S.p.a., in data 8 settembre 2020 formulava istanza, al Ministero dello sviluppo economico (d’ora in poi, per brevità, MISE) e ai Commissari liquidatori della Cavarzere, al fine di ottenere l’accesso (ex l. 7 agosto 1990, n. 241) ai seguenti documenti: a) documenti probatori delle posizioni creditorie (ad esempio domande di insinuazione al passivo o istanza di ammissione o precisazione del credito); b) comunicazioni di ammissione ovvero di precisazione del credito ammesso a firma dell’organo commissariale e relativi dati contabili; c) copia dei relativi contratti e/o della documentazione relativa ai rapporti di credito sottostanti; d) ogni altro documento in possesso della procedura; e) copia della relazione semestrale ex art. 205 L.F. al 31 dicembre 2019 e, se disponibile, al 30 giugno 2020;

- la richiedente l’accesso, società J-Invest, specificava che detta richiesta era formulata anche quale esercizio del diritto di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- con la surrichiamata nota dell’8 ottobre 2020 il MISE accoglieva solo in parte e limitatamente alla categoria sub e) dei documenti indicati, il richiesto accesso documentale;

- detto provvedimento ministeriale, nella parte in cui non è stato consentito l’esercizio del diritto di accesso documentale, è stato impugnato dalle due società interessate dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, verso il quale le ridette società formulavano domanda di accertamento del diritto di ostensione a tutta la documentazione richiesta nonché di condanna dell’amministrazione alla consegna di detta documentazione;

- il TAR per il Lazio ha respinto il ricorso osservando che “ (…) la parte ricorrente non abbia fornito, a fronte dell’esplicita presa di posizione dell’Amministrazione,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi