Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-07-25, n. 202307259
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Testo completo
Pubblicato il 25/07/2023
N. 07259/2023REG.PROV.COLL.
N. 03273/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3273 del 2020, proposto da
RTL 102.500 Hit Radio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G M, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, corso Buenos Aires, n. 52;
contro
Ministero delle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato ex lege ;
Rai-Radiotelevisione Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Pandiscia, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via dei Prefetti, n. 17;
M.I.S.E - Ispettorato Territoriale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
Tecninvest s.r.l. “Lattemiele Varese”, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (Sezione Terza) n. 11309/2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Comunicazioni e di Rai-Radiotelevisione Italiana s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 il Cons. Alessandro Maggio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A seguito di controlli tecnici svolti in data 24/11/2004, l’Ispettorato Territoriale Lombardia, organo periferico dell’allora Ministero delle Comunicazioni, ha riscontrato che, in località Blevio di Como, l’emittente Lattemiele Lombardia s.r.l., operante sulla frequenza 98,500 MHz, produceva interferenze sulla frequenza 98.400 MHz, in uso alla RAI- Radiotelevisione Italiana s.p.a. (da adesso solo RAI), in conseguenza del mancato rispetto del rapporto di protezione di cui alla raccomandazione ITU-R BS 412-9.
Alla luce di quanto appurato l’Ispettorato ha, quindi, adottato l’atto 22/12/2004, prot. n. 12286/04/DJ, con cui ha diffidato la società Lattemiele dal continuare a operare con le descritte modalità e ad apportare all’impianto adeguate soluzioni tecniche al fine di evitare l’interferenza, avvertendo che in mancanza si sarebbe provveduto alla temporanea disattivazione dell’impianto fino al ripristino di modalità di funzionamento conformi al provvedimento concessorio e comunicando, infine, che con il medesimo atto era stata avviata la procedura amministrativa di cui all’art. 31 della L. 6/8/1990, n. 223, finalizzata alla revoca della concessione.
Ritenendo il menzionato provvedimento illegittimo, la società Lattemiele lo ha impugnato con ricorso al T.A.R. Lazio – Roma, il quale con sentenza, 24/9/2019, n. 11309, lo ha respinto.
Avverso la sentenza ha proposto appello la RTL 102,500 Hit Radio s.r.l. (d’ora in poi solo RTL), divenuta titolare dell’impianto radiofonico nelle more del giudizio di primo grado.
Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio la RAI e il Ministero delle Comunicazioni, ora Ministero