Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-11-13, n. 202309716
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Testo completo
Pubblicato il 13/11/2023
N. 09716/2023REG.PROV.COLL.
N. 08351/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8351 del 2023, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , e dal Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
il signor A D C, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione IV, n. 11104 del 3 luglio 2023, resa tra le parti, concernente un diniego di pagamento della licenza ordinaria maturata e non fruita relativamente agli anni 2017 e 2018 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 il consigliere Giovanni Sabbato; Nessuno presente per le parti;
Sussistendo i presupposti, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., per una decisione immediata in forma semplificata.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor A D C è un ex appuntato scelto della Guardia di finanza, collocato in congedo assoluto in data 25 luglio 2018 dopo un periodo di convalescenza e aspettativa per motivi di salute protrattosi a seguito di incidente stradale occorso il 4 aprile 2017 in Roma.
1.1. In esito al provvedimento di cessazione (con effetto retrodatato al 2 luglio 2018) dal servizio permanente nella Guardia di Finanza e collocamento in congedo assoluto, con istanza presentata in data 5 ottobre 2018 il ricorrente formulava richiesta di monetizzazione delle ferie non godute relativamente agli anni 2016, 2017 e parte del 2018 nonché dei giorni di riposo per legge spettanti nell’anno 2018.
1.2. La richiesta veniva respinta dall’Amministrazione (ruoli civili del Ministero dell’economia e delle finanze) presso la quale il medesimo era transitato mediante la nota n. 72 del 3 aprile 2019, con la quale il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma ha ritenuto esclusa la possibilità di fruire direttamente presso l’Amministrazione civile del M.E.F. dei giorni di licenza maturati durante il periodo di servizio nella Guardia di finanza. Veniva respinta anche dall’Amministrazione a quo con la nota del 29 aprile 2019.
1.3. Ha quindi proposto ricorso al T.a.r. Lazio invocando:
- l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria maturata e non fruita relativamente agli anni 2017 e 2018 per un totale di giorni 48 e dei riposi legge per giorni 2 nell’anno 2018, con corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge;
- l’annullamento della nota del 29 aprile 2019 del Centro Informatico Amministrativo Nazionale, Ufficio Trattamento Economico Personale in Servizio, Sezione Trattamento Economico Principale, Drappello Stipendi I.S.A.F CIAN della Guardia di Finanza, prot. 0124397/2019, notificata in pari data, di trasmissione della nota del 9 gennaio 2019 del Centro Informatico Amministrativo Nazionale, Ufficio Trattamento Economico Personale in Servizio, Sezione Trattamento Economico Principale, Drappello Stipendi I.S.A.F CIAN della Guardia di finanza, prot. 5885/2019 (non notificata), di diniego del pagamento della licenza ordinaria non fruita.
2. Il Tribunale adito ha quindi ritenuto che “ il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute non trova applicazione nei casi in cui il mancato godimento dipenda da