Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-02-16, n. 201000841
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00841/2010 REG.DEC.
N. 02542/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 2542 del 2005, proposto da Ambulanze Citta' di Roma S.r.l. e Croce Amica S.r.l., rappresentate e difese dall'avv. R I, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Università Cattolica del Sacro Cuore - Policlinico Universitario A. Gemelli, rappresentata e difesa dall'avv. V B, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Orazio, n. 3;
nei confronti di
Nuova Croce Rosa Romana S.r.l., n.c.;
per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione III n. 13574/2004, resa tra le parti;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2010 il consigliere B R P e uditi per le parti gli avvocati Izzo e Bellini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1). Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Lazio le società Ambulanze Città di Roma s.r.l., Croce Amica s.r.l. e Medis s.a.s. impugnavano il verbale della Commissione permanente acquisti della sede di Roma della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore, di aggiudicazione a trattativa privata dell’appalto dei servizi di ambulanza, trasporto infermi, bioliquidi e sangue, assumendone l’ illegittimità per dedotti motivi di violazione dell’ art. 7 del d.lgs. n. 157/1995; 1, 3 e 7 della direttiva 92/50 CEE; dell’ art. 24, commi 1 e 5, della legge n. 289/2002 e dell’ art. 97 della Costituzione.
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla insorta controversia, affermando che Università Cattolica del Sacro Cuore – nel quadro della regolamentazione derivante dall’ art. 2 del d.lgs. n. 157/1995 ed dall’ allegato 7 al d.lgs. medesimo, nonché dalla direttiva comunitaria 92/50 – non rinveste la qualità di “amministrazione aggiudicatrice” o di “organismo di diritto pubblico”, con ogni effetto quanto all’ esclusione dell’ obbligo di osservare le procedure di evidenza pubblica al fine della scelta del contraente per l’ espletamento dei servizi prima menzionati.
Avverso detta decisione hanno proposto appello le società Ambulanze Città di Roma s.r.l. e Croce Amica s.r.l. ed hanno diffusamente confutato - in sede sia di atto introduttivo del giudizio, che di successiva memoria - le conclusioni del T.A.R. ,insistendo per l’ annullamento della sentenza con rinvio al giudice territoriale per la decisione nel merito della controversia.
Si è costituita in resistenza l’ Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico Universitario A. Gemelli ed ha eccepito, in via preliminare, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, essendosi esaurito l’ arco temporale dei servizi di ambulanza oggetto di affidamento; nel merito ha contraddetto i motivi di impugnativa concludendo per la conferma della sentenza del T.A.R.
All’ udienza del 26 gennaio 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2) L’ Università convenuta sostiene il venir di ogni interesse degli appellanti alla decisione in presenza di una procedura di affidamento del servizio ormai esaurita con la scadenza del contratto alla data del 30.06.2005.
L’ eccezione non va condivisa poiché l’ accoglimento della domanda diretta a contestare l’ elusione della disciplina nazionale e comunitaria può costituire presupposto per possibili richieste risarcitorie per perdita di “ chance ” quanto all’ aggiudicazione del servizio, nonché al fine di sovvenire all’ esatta qualificazione giuridica della stazione appaltante in vista di ulteriori gare per l’ affidamento del medesimo servizio.
3). Oltreché procedibile l’ appello è fondato.
3.1). Non va condiviso l’ approccio interpretativo del T.A.R. che ha negato al riconduzione dell’