Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-01-20, n. 202100633

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-01-20, n. 202100633
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202100633
Data del deposito : 20 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/01/2021

N. 00633/2021REG.PROV.COLL.

N. 10343/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10343 del 2011, proposto dai signori F M M e V S, entrambi rappresentati e difesi dall’avvocato S A, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato F A in Roma, via Ulpiano, n. 29,



contro

il Comune di Marano Marchesato, in persona del Sindaco in carica pro tempore , non costituitosi in giudizio,



nei confronti

della signora D Z, rappresentata e difesa dall’avvocato G M, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato M A in Roma, piazza Prati degli Strozzi, n. 22



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Calabria, sede di Catanzaro (Sezione II), n. 2 dell’11 gennaio 2011, resa inter partes , concernente l’annullamento di un permesso di costruire.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della signora D Z;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2020 (tenuta ai sensi dell’art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70) il consigliere Giovanni Sabbato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è rappresentato dal permesso di costruire n. 40/2005 del 24 luglio 2006 del Sindaco di Marano Marchesato, rilasciato alla signora D Z per la demolizione e ricostruzione con ampliamenti di un fabbricato destinato a civile abitazione.

2. Avverso tale atto i signori F M M e V S deducevano il rilevante incremento della volumetria preesistente, peraltro interessata da opere abusive, la falsa rappresentazione dello stato dei luoghi e la violazione delle distanze.

3. Costituitasi l’Amministrazione comunale e la signora D Z nella veste di controinteressata, entrambi al fine di resistere, il Tribunale adìto (Sezione II), dopo aver respinto la domanda cautelare (ordinanza n. 107 del 2007), ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione (questa statuizione non è stata impugnata ed è pertanto passata in giudicato);

- ha respinto il ricorso reputando infondate tutte le censure sollevate;

- ha condannato i ricorrenti al rimborso delle spese di lite nell’importo di € 1.000,00 in favore di ciascuna delle controparti.

4. In particolare, il Tribunale ha rilevato che: il fabbricato assentito ha una volumetria inferiore a quella denunciata in ricorso e rientrante nel limite previsto dall’art. 15 delle NTA di 75 mc. quale premio di cubatura; non è emersa l’infedele rappresentazione dello stato dei luoghi; la variazione dello stato di posa delle fondazioni non contrasta con le disposizioni urbanistiche e non può determinare violazione delle distanze, la quale non si configura sotto ogni profilo.

5. Avverso tale pronuncia i signori F M M e V S hanno interposto appello, notificato il 1° dicembre 2011 e depositato il 27 dicembre 2011, lamentando, attraverso tre motivi di gravame (pagine 6-10) ai quali ha fatto seguito la reiterazione dei motivi di primo grado, quanto di seguito sintetizzato:

I) il T.a.r. non avrebbe preso in adeguata considerazione la

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