Consiglio di Stato, sez. II, parere interlocutorio 2014-09-24, n. 201402992

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere interlocutorio 2014-09-24, n. 201402992
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201402992
Data del deposito : 24 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00477/2014 AFFARE

Numero 02992/2014 e data 24/09/2014 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 23 luglio 2014




NUMERO AFFARE

00477/2014

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento comunicazioni.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla WIND telecomunicazioni S.p.a. avverso la comunicazione da parte del Comune di Castellammare di Stabia (NA) di diniego dell’autorizzazione all’installazione di un impianto di radio telecomunicazioni per telefonia cellulare su un terreno sito in Traversa Tavernola n. 18.
Istanza di sospensiva.

LA SEZIONE

Vista la relazione senza nome e data, trasmessa con lettera n. 63028 del 17 ottobre 2013 e pervenuta in Segreteria il 25 marzo 2014, con la quale il Ministero dello Sviluppo economico (Dipartimento Comunicazioni) chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;

Vista la nota della segreteria della I Sezione n. 0001988 del 25 marzo 2014;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere D N;


PREMESSO

In data 22 luglio 2009 la soc. Wind Telecomunicazioni S.p.a. presentava al Comune di Castellammare di Stabia (NA) richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di telefonia.

In data 23 dicembre 2009 la Commissione di tutela dei Beni ambientali del Comune esprimeva parere contrario “in quanto l’intervento andrebbe a creare grave detrattore ambientale”. Con determinazione n. 10578 del 19 febbraio 2010 il Comune disponeva la notificazione alla società interessata (avvenuta il 25 successivo) dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/90, facendo leva proprio sul parere della Commissione.

La società ricorrente riscontrava la nota comunale con missiva del 10 maggio 2010. Indi, il 22 giugno 2010, “in via tuzioristica” (v. pag. 5 del ricorso) proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato, deducendo: a) violazione degli artt. 159 e 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell’art. 87 d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, nonché eccesso di potere sotto diversi profili;
b) difetto, contraddittorietà ed erroneità della motivazione;
c) difetto di istruttoria e mancata ponderazione dei pubblici interessi in gioco;
d) genericità della motivazione e disparità di trattamento.

Con la relazione citata in epigrafe l’Amministrazione si esprime – sia pure per gli aspetti di propria competenza – per l’infondatezza del ricorso.


CONSIDERATO

La Sezione fa rilevare, innanzi tutto, che il ricorso parte dal presupposto che la domanda rivolta al Comune fosse diretta ad ottenere l’autorizzazione paesaggistica, mentre, invece, il provvedimento comunale sembra iscriversi nel procedimento di cui all’art. 87 d.lgs. n. 259 del 2003.

Occorre conoscere, a questo punto, quali siano gli atti ed eventi giuridicamente rilevanti seguiti agli atti impugnati, al fine di riscontrarne l’immediata lesività di questi ultimi, in base ad un possibile arresto procedimentale: e ciò anche perché agli atti del fascicolo risulta esservi la relazione tecnica del responsabile del procedimento alla competente Soprintendenza del 15 novembre 2010.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi