Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-10-26, n. 202309258
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Testo completo
Pubblicato il 26/10/2023
N. 09258/2023REG.PROV.COLL.
N. 05236/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5236 del 2022, proposto da F B, P V C, G C, M G D, M G F, D G, M G G, E G, M M e A T, rappresentati e difesi dall’Avvocato G P e dall’Avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex leg e dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
A M, G P, A P, F C, C M, D M, Domenico Morico, Claudio Spina, Domenico Vetere, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 13621 del 30 dicembre 2021 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti per l’annullamento del bando Agenzia delle Entrate, Dir. Centrale Personale, Uff. Selezione e Inserimento, prot. n. 2009/193306 del 24 dicembre 2009 e relativi Allegati, recante “ Procedura per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, profili funzionario, funzionario informatico, funzionario tecnico, per complessivi 2000 posti ”, nonché di tutti gli atti connessi, in quanto lesivi del c.d. “diritto allo scorrimento” dei ricorrenti nonché per l’illegittimità dei criteri di attribuzione dei punteggi.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata Agenzia delle Entrate;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 settembre 2023 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per gli odierni appellanti, meglio in epigrafe indicati, l’Avvocato G C
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni appellanti, meglio in epigrafe indicati, sono funzionari dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, i quali hanno incardinato il presente giudizio sul presupposto fattuale di aver preso parte ad una serie di procedure selettive – indette dall’Agenzia con la determina nr. 139324/01 per profilo informatico e n. 139326/01 per profilo amministrativo – tributario – riservate al personale interno, articolate su base regionale, per il passaggio dall’Area B, posizioni B1, B2 e B3 (oggi Seconda Area Funzionale), all’Area C, posizione C1 (Terza Area Funzionale, fascia retributiva F1), risultando qualificati come “idonei” all’esito delle graduatorie (adottate nel mese di gennaio e di febbraio del 2007).
1.1. Alcuni tra essi conseguivano un punteggio di merito tale da collocarli anche in posizione utile per l’assegnazione dei posti a concorso.
1.2. Le graduatorie, in quanto poi oggetto di parziali modifiche intese asseritamente ad avvantaggiare i concorrenti appartenenti alla posizione economica B3, venivano impugnate in sede giurisdizionale con ricorsi che, in sede di appello, venivano accolti, dichiarando questo Consiglio di Stato illegittime le modificazioni apportate alla disciplina concorsuale nelle more di svolgimento della procedura selettiva e delle modifiche apportate alla graduatoria degli idonei, finalizzate ad anteporre i concorrenti B3 ai concorrenti B1 e B2 in spregio del punteggio ottenuto nelle prove.
1.3. Gli odierni appellanti hanno lamentato che in esito al contenzioso, tuttavia, l’Agenzia non ha proceduto alla immediata e definitiva contrattualizzazione nella posizione C1, Area C (oggi F1, Terza Area), dei candidati idonei vincitori, ma – mediante i provvedimenti impugnati – ha proceduto a bandire una nuova procedura selettiva interna di passaggio dalla Seconda Area (già Area B) alla Terza Area (Fascia F1, già Area C, pos. C1) per complessivi 2000 posti (profilo di funzionario, funzionario informatico e funzionario tecnico).
2. Avverso gli atti di indizione delle suddette procedure di selezione, gli odierni appellanti hanno fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), formulando le seguenti articolate censure.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta in prime cure la violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., la violazione o la falsa applicazione di legge e regolamento, art. 12 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, conv. in l. 3 agosto 2009, n. 102, art. 5 del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, come convertito in l. 27 febbraio 2009, n. 14, l. n. 244 del 2007, legge n. 296 del 2006, la violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, l’irragionevolezza, il difetto di imparzialità, il difetto assoluto di motivazione, l’ingiustizia manifesta.
2.2. Le graduatorie adottate nel 2007 avevano piena validità (essendo di durata triennale) nel momento in cui veniva bandita la nuova selezione (29 dicembre 2009) che l’Amministrazione poneva in essere senza procedere al completamento della procedura di reclutamento già definita; viene lamentata la lesione dell’affidamento sotto diversi profili.
2.3. Con il secondo motivo è stata dedotta in prime cure la violazione degli artt. 3, 51, 97 Cost., l’irragionevolezza, l’illogicità, il difetto di imparzialità, il difetto di motivazione e l’ingiustizia manifesta.
2.4. La lex specialis della selezione impugnata sarebbe, inoltre, illegittima in quanto prevede, quale punteggio da attribuire al titolo consistente nell’aver conseguito « idoneità in procedure concorsuali per l’accesso alla terza area funzionale » punti 2 per un totale di 2 (art. 5, punto 15, lett. d) del bando), laddove è al contempo stabilito che « l’esperienza professionale complessivamente maturata presso l’Agenzia nella seconda area funzionale, nelle fasce retributive F3, F4 o F5 (…) è valutata punti 2 per ciascun anno » (art. 5, punto 3) fino ad un massimo di 24 punti (art. 5, punto 10); e che per « incarichi relativi a posizioni organizzative ed incarichi di tutor nel percorso di inserimento dei funzionari neo assunti » è attribuito un coefficiente di 0.5 punti per ciascun incarico fino ad un massimo di 1.5 punti.
2.5. La irragionevolezza della disposizione consisterebbe nell’avere la pubblica amministrazione attribuito alla idoneità in pregressa procedura selettiva per copertura dei medesimi posti un punteggio pari ad appena un anno di anzianità in una delle fasce retributive della Seconda Area anziché accostare l’idoneità medesima al possesso del titolo di studio previsto in via ordinaria per l’accesso alla Terza Area dall’esterno (in ragione quindi di un minimo di 11 punti, pari al “ diploma di scuola media superiore ”, e 20, previsti per “ laurea magistrale (LM) o specialistica (LS) o laurea conseguita con vecchi ordinamenti (DL) ”).
2.6. Successivamente, con motivi aggiunti sono state impugnate la disposizione delle prove a far data dal 16 marzo 2012 (nota prot. 2012/6511 del 16 gennaio 2012) e le graduatorie formatesi in esito alle prove selettive, nonché l’Accordo Sindacale del 21 marzo 2013 per l’immediato scorrimento delle stesse, per illegittimità conseguenziale ai vizi declinati con il ricorso introduttivo.
2.7. L’Accordo risulta impugnato anche in via autonoma per avere irragionevolmente disposto lo scorrimento delle graduatorie del 2009, appena impugnate, senza prendere in considerazione la platea dei candidati idonei in esito alle graduatorie precedenti, tra cui gli odierni ricorrenti.
2.8. Costituitasi nel primo grado del giudizio, l’Agenzia delle Entrate ha resistito al ricorso, integrato dai motivi aggiunti, e ne ha chiesto il rigetto, deducendone l’infondatezza.
3. Il Tribunale, con la sentenza n. 13621 del 30 dicembre 2021, ha respinto il ricorso, integrato dai motivi aggiunti.
3.1. Ad avviso del primo giudice, infatti, la vigenza di una graduatoria attribuisce a coloro che in essa risultino idonei non vincitori un interesse legittimo a che la pubblica amministrazione, nel periodo di validità ed efficacia della graduatoria stessa, valuti se utilizzare quest’ultima oppure procedere al reclutamento di personale (di pari qualifica) mediante una nuova selezione.
3.2. La posizione dei candidati idonei non vincitori nella graduatoria ancora efficace è qualificabile in termini di aspettativa, da valutarsi anche in ragione del tempo trascorso dalla formazione.
3.3. Per questa ragione, la giurisprudenza è orientata a ritenere che la pubblica amministrazione, nel momento in cui sceglie di non avvalersi della graduatoria esistente, è tenuta a motivare la scelta della selezione mediante nuova procedura.
3.4. Invero, da un lato, quest’ultima presenta l’obiettivo vantaggio di rinnovare il confronto competitivo e dunque assicurare un reclutamento di personale potenzialmente più idoneo di quello che, nella precedente graduatoria, si era collocato in posizione non utile.
3.5. L’interesse pubblico alla migliore selezione è tanto maggiore quanto più risalente è la graduatoria precedente.
3.6. Per questo motivo, d’altro lato, sussiste un obiettivo vantaggio della pubblica amministrazione ad avvalersi dei risultati di una procedura selettiva già esperita ed ancora in vigore, in quanto (e nella misura in cui) quest’ultima fonda una presunzione di idoneità dei candidati non utilmente collocatisi, che consente all’ente un evidente risparmio di costi e tempi per il reclutamento; condizione che, naturalmente, implica la identità o almeno la sovrapponibilità sostanziale del meccanismo di reclutamento.
3.7. Quando l’ente modifica i propri sistemi di selezione delle risorse umane, l’intento di adottare un sistema maggiormente selettivo rispetto a quello che aveva condotto alla formazione della graduatoria è, in tesi, sufficiente a radicare, di per sé, la legittimità della scelta di non avvalersi dei risultati di precedenti selezioni, per ovvie