Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-08-05, n. 201304080
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N. 04080/2013REG.PROV.COLL.
N. 09342/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9342 del 2009, proposto da:
S A, G P, G L, Ermanno Cane', A M R, B G, D'Orta Pasquale, A C, P D P, M T, L B, R G, U D P, N D N, R D V, E P, D L P, L P, L C, A S, V Z, A S, F V, M L K, G C, Nicolo' Satullo, G A, rappresentati e difesi dagli avvocati F S e G S, con domicilio eletto presso lo studio legale di quest’ultimo in Roma, via Valadier, 44;
contro
Inail - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucio Vuoso e Donatella Moraggi, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, via IV Novembre, 144;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei Ministri
pro tempore
, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza 14 ottobre 2008, n. 8895 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, Sezione III- quater .
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2013 il Cons. V L e uditi per le parti gli avvocati Varone, per delega dell’avvocato Schillaci, Moraggi e l’avvocato dello Stato Volpe.
FATTO e DIRITTO
1.– Gli odierni appellanti, ex dipendenti dell’Inail collocati in quiescenza, hanno proposto, innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, domanda di accertamento del loro diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico integrativo in applicazione di quanto previsto dall’art. 30 del regolamento dell’Istituto, approvato con decreto ministeriale 30 maggio 1969.
1.1.– Il Tribunale amministrativo, con sentenza 14 ottobre 2008, n. 8895, ha rigettato il ricorso.
2.– I ricorrenti in primo grado hanno proposto appello.
2.1.– Si sono costituiti in giudizio l’Inail e le amministrazione statali, indicate in epigrafe, chiedendo il rigetto dell’appello.
3.– Gli appellanti, con atto del 7 giugno 2013 hanno rinunciato all’appello, chiedendo che venga disposta l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
3.1.– L’Inail, con atto del 5 giugno 2013, ha accettato la rinuncia, concordando in ordine ad una statuizione giudiziale che compensi le spese processuali.
4.– In presenza dell’atto di rinuncia, sopra indicato, cui è seguita l’accettazione dell’Inail e la non opposizione delle altre parti resistenti, il processo di appello è dichiarato estinto (art. 84 cod. proc. amm.).
5.– Le spese processuali del presente grado di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.