Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-12-21, n. 201009319

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-12-21, n. 201009319
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201009319
Data del deposito : 21 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09646/1999 REG.RIC.

N. 09319/2010 REG.SEN.

N. 09646/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9646 del 1999, proposto da
Gestione Liquidatore della U.S.L./9 di S.Bartolomeo in Galdo, rappresentato e difeso dagli avv. M C, S C, con domicilio eletto presso S C in Roma, via Michele Mercati, 51;

contro

D V M, rappresentato e difeso dall'avv. F D V, con domicilio eletto presso Alfredo Sergio in Roma, viale Parioli, 76;

nei confronti di

A.S.L. Benevento 1;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V n. 01843/1999, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE SOMME


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 34, co. 5, e 38 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2010 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Vecchione, su delega dell' avv. Como;


Il dr. D V, quale dipendente della USL 9 di San Bartolomeo in Galdo aveva proposto ricorso al Tar Campania, Napoli censurando il comportamento silente dell’ente datoriale che sulla sua richiesta, non aveva rilasciato copia dei suoi deliberati n.9 e 10 del 1997 aventi ad oggetto il pagamento di somme ad altro dipendente per mansioni superiori svolte. La Asl negava con nota dell’agosto 1999 la richiesta. Il provvedimento non veniva impugnato ma, a seguito di ulteriore diffida, il dr. D V riteneva formato il silenzio rifiuto e ricorreva innanzi al Tar Campania, Napoli avvero il comportamento omissivo.

Il primo giudice, con la sentenza qui impugnata, accoglieva il ricorso ritenendo sussistente l’interesse riconosciuto dal legislatore per proporre azione giudiziaria e quindi il buon diritto del dr. Del Vecchio ad ottenere le copie richieste con conseguente ordine nei confronti dell’appellante di esibizione della documentazione.

Nell’atto di appello la Gestione Liquidatoria chiede la riforma della sentenza del primo giudice reiterando la eccezione di inammissibilità per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di almeno uno dei contro interessati in quanto il ricorrente aveva notificato il gravame introduttivo esclusivamente alla amministrazione resistente ed attualmente ricorrente in appello ancorchè vi fosse un controinteressato sostanziale.

Ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso in primo grado secondo l’appellante è rappresentato dal fatto che prima del preteso silenzio rifiuto vi era stato un provvedimento esplicito della ASL di contenuto negativo sulla richiesta di rilascio delle copie, provvedimento non impugnato;
pertanto non vi è stato da parte dell’amministrazione un comportamento tacito assimilabile ad un atto di contenuto negativo.

Si è costituito in appello il dottor M D V. Nella memoria da ultimo depositata lo stesso ha sostenuto che l’iniziativa giudiziaria intrapresa con l’accesso era finalizzata a soddisfare l’interesse a vedersi riconosciute le mansioni superiori svolte, oggetto di specifico ricorso al Tar per la Campania, Napoli, rubricato con il n.10947 del 1995. Successivamente era intervenuta una transazione con la Asl BN 1 che ha portato alla cessazione della materia del contendere in ordine a tale ultimo ricorso, dichiarata con sentenza n.885/2001. Tale transazione, la sentenza intervenuta, il lungo tempore trascorso e la evoluzione della carriera dell’appellato, oggi dirigente amministrativo a seguito di concorso interno hanno tolto ogni interesse all’accesso ai predetti deliberati con sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Occorre premettere che il ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione si deve reputare estinto per cessazione della materia del contendere, quando anche solo nelle more del giudizio di appello, la pubblica amministrazione adotti un provvedimento che interrompa la sua inerzia ed integri l'assolvimento dell'obbligo di concludere il procedimento, con definizione del procedimento attivato con l'istanza inevasa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 novembre 2009 n.7363;
sez. V, 10 luglio 2003, n. 4123).

Nel caso in esame la transazione nelle more intervenuta tra il ricorrente in primo grado e la Asl BN 1, che ha avuto come presupposto sia pure indiretto la conoscenza anche della documentazione amministrativa richiesta con l’accesso, ha portato alla cessazione della materia del contendere oltre del ricorso instaurato dal D V n.10947 del 1995 finalizzato al riconoscimento di mansioni superiori, anche dell’attuale contenzioso inerente all’accesso, finalizzato a fornire specifici elementi documentali a quel ricorso .

In conclusione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere mentre sussistono giusti motivi per compensare spese ed onorari.

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