Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-02-10, n. 202200983

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-02-10, n. 202200983
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200983
Data del deposito : 10 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/02/2022

N. 00983/2022REG.PROV.COLL.

N. 02536/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2536 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to C M R T in Roma, via della Balduina 7;



contro

Edisu Piemonte - Ente regionale per il diritto allo studio universitario, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, P S P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to P S P in Roma, largo Messico, 7;



nei confronti

Regione Piemonte, non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente la revoca di una borsa di studio e l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Edisu Piemonte - Ente regionale per il diritto allo studio universitario;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2022 il Cons. Paolo Marotta e udito per la parte appellante l’avvocato Concetta Trovato, su delega dell’avv.to A B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.1 Con ricorso in appello, notificato in data 27 febbraio 2016 – 3 marzo 2016 e depositato in giudizio il 31 marzo 2016, l’appellante ha impugnato la sentenza breve del T.a.r. Piemonte n. -OMISSIS-, con la quale è stato respinto il ricorso di primo grado proposto avverso la deliberazione -OMISSIS-del 27 febbraio 2015 adottata da Edisu Piemonte - Ente regionale per il diritto allo studio universitario, avente ad oggetto la revoca della borsa di studio per l’anno accademico 2012/2013.

1.2 Alla base del provvedimento di revoca della borsa di studio vi era la rilevata difformità tra la situazione patrimoniale dichiarata dall’appellante e quella in concreto accertata dalla Amministrazione; con provvedimento del 27 febbraio 2015 n. -OMISSIS-, la predetta Amministrazione ha provveduto, altresì, alla irrogazione di una sanzione pecuniaria di € 8.400,00, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 68/2012, per la presentazione di una dichiarazione non veritiera, al fine di accedere indebitamente al predetto beneficio.

1.3 Il giudice di primo grado ha respinto la domanda di annullamento formulata dalla ricorrente (odierna appellante), ponendo in rilievo il superamento dei limiti di natura economica e patrimoniale previsti per accedere alla borsa di studio (la ricorrente non avrebbe dichiarato il reddito della madre e della sorella, facenti parte del nucleo familiare); nel contempo, ha disatteso la tesi della ricorrente secondo la quale l’irrogazione della sanzione pecuniaria sarebbe potuta avvenire solo in seguito alla mancata restituzione della borsa di studio; in particolare, il giudice di primo grado ha evidenziato che il presupposto giuridico per l’applicazione della sanzione pecuniaria prescinde dalla restituzione della borsa di studio, essendo ancorato alla presentazione da parte della ricorrente di una dichiarazione non veritiera per fruire indebitamente di benefici economici, in conformità a quanto previsto dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. 68/2012.

2.1 Si è costituito in giudizio l’EDISU - Ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte, eccependo in via preliminare:

- l’inammissibilità dell’appello, per la mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui respinge la domanda di annullamento del provvedimento di revoca della borsa di studio (di cui alla deliberazione dell’EDISU Piemonte -OMISSIS-del 27 febbraio 2015); a giudizio della parte appellata, essendosi formato il giudicato sul relativo capo della sentenza, l’esame delle questioni proposte nell’atto di appello sarebbe giuridicamente irrilevante, ai fini della decisione,

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