Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-09-17, n. 201204913
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Testo completo
N. 04913/2012REG.PROV.COLL.
N. 10087/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10087 del 2002, proposto da:
Società "La Pariolina" a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M D R, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Savoia, n. 86;
contro
Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. P L P, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
Condominio di viale Parioli n. 95, in persona del suo amministratore pro tempore, e B S M, C A, C F, D A, Ei Bianca Maria, M G, R I, V S M N, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Nicolò Paletti e Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via B. Tortolini, n. 34;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione II Ter, n. 7479/2002, resa tra le parti, di accoglimento del ricorso proposto per ottenere la esecuzione della sentenza del TAR del Lazio, Sezione II ter, n. 59/2001, con la quale era stato dichiarato illegittimo il silenzio tenuto dal Comune di Roma in merito alla adozione di provvedimenti di inibizione della occupazione di suolo pubblico antistante ad un ristorante;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma, nonché del Condominio di viale Parioli n. 95 e di B S M, C A, C F, D A, Ei Bianca Maria, M G, R I, V S M N;
Vista la memoria prodotta dal Comune resistente a sostegno delle proprie difese;
Vista la propria ordinanza 28 marzo 2003 n. 1220;
Vista la memoria del 27.6.2011, depositata in giudizio il 4.7.2011, con la quale la società La Parolina a r.l. ricorrente, nonché il condominio e le parti private controinteressati dichiarano di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio di appello;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2012 il Cons. A Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Di Raimondo e Paoletti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in appello in esame la società la Parolina a r.l. ha chiesto l’annullamento o la riforma della sentenza del T.A.R in epigrafe indicata con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal condominio e dai controinteressati sopra indicati per ottenere la esecuzione della sentenza del TAR del Lazio, Sez. II ter, n. 59/01 del 5.1.2001, con la quale era stato dichiarato illegittimo il silenzio del Comune di Roma, il quale, in relazione ad una denuncia di inizio di attività presentata detta società per la realizzazione di una struttura posta sul marciapiede antistante l’entrata di una pizzeria adiacente al suddetto condominio, non aveva adottato alcun intervento diretto ad inibirla.
Con atto depositato il 10.12.2002 si sono costituiti in giudizio il Condominio di viale Parioli n. 95, nonché i sigg.ri B S M, C A, C F, D A, Ei Bianca Maria, M G, R I, V S M N, che hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità dell’appello, o la sua reiezione.
Con atto depositato l’11.12.2002 si è costituito in giudizio il Comune di Roma, che, con successiva memoria depositata il 17.12.2002, ha dedotto di aver già ottemperato alla citata sentenza n. 59/2001.
Con ordinanza 28 marzo 2003 n. 1220 la Sezione ha accolto la istanza di sospensione della sentenza impugnata.
Con memoria depositata il 17.3.2003 il Comune ha chiesto l’accoglimento del ricorso in appello.
Con memoria depositata il 4.7.2011 i legali della la società La Parolina s.r.l. e dei sigg.ri B S M, C A, C F, D (recte:D) A, Ei Bianca Maria, M G, R I e V S M N, hanno evidenziato che tra le parti era intervenuto un accordo transattivi, in forza del quale è stato, tra l’altro, previsto che gli odierni appellati hanno rinunciato agli effetti della sentenza del T.A.R. Lazio n. 7479/2002, oggetto del presente gravame. Con l’atto è stato anche evidenziato che l’appellante, in virtù di detta clausola, non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio di secondo grado ed è stato chiesto che la Sezione voglia assumere le consequenziali statuizioni anche in ordine all’annullamento senza rinvio della sentenza appellata.
Con atto depositato il 16.4.2012 si è costituito in giudizio il Comune di Roma a ministero di un nuovo difensore.
Nel corso della camera di consiglio del 17.4.2012, la causa è stata introitata in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.
Osserva la Sezione che, in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il Giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell'introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati.
Considerato che, nel caso che occupa, i legali della parte appellante e dei controinteressati hanno dedotto il venir meno dell’interesse alla decisione, il ricorso in esame (non avendo il Giudice il potere di procedere d'ufficio, né quello di sostituirsi alla parte appellante nella sua personale valutazione dell'interesse ad agire) deve quindi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La circostanza che le parti sopra indicate hanno evidenziato che tra di esse è intervenuto un accordo transattivo in forza del quale è stata tra l’altro prevista la rinuncia da parte degli odierni appellati agli effetti della sentenza del T.A.R. Lazio n. 7479/2002, oggetto del presente gravame, comporta anche l’annullamento, senza rinvio, della sentenza appellata (quantomeno nei limiti in cui la prassi processuale anteriore al nuovo condice sia applicabile al presente giudizio introdotto prima della sua entrata in vigore anche per il grado di appello).
Nella circostanza che è intervenuta una transazione tra la parte appellante e le parti controinteressate il Collegio ravvisa adeguate ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, co. 1, c.p.a e 92, co. 2, c.p.c., le spese del giudizio.