Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2016-12-14, n. 201602608

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2016-12-14, n. 201602608
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201602608
Data del deposito : 14 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04535/2006 AFFARE

Numero 02608/2016 e data 14/12/2016

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 1 luglio 2015




NUMERO AFFARE

04535/2006

OGGETTO:

Ministero difesa dir.le gen.le per il personale militare.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal carabiniere scelto-OMISSIS-avverso la decisione di rigetto dell’istanza di riesame proposta in merito alla sanzione disciplinare di corpo di giorni 2 di consegna.

LA SEZIONE

-OMISSIS-, con la quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare ha trasmesso l’originale del ricorso straordinario indicato in oggetto con i relativi allegati e corredato della relazione dell’Amministrazione.

-OMISSIS-;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere S M;


PREMESSO

Con l’odierno gravame il militare indicato in oggetto ha impugnato il provvedimento -OMISSIS-, con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il diniego di istanza di riesame presentata ai sensi dell’art. 71 del regolamento di disciplina militare e tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenziali ivi compreso il procedimento disciplinare svolto a suo carico, conclusosi con l’irrogazione della sanzione disciplinare di corpo di gg. 2 di consegna inflittagli con la seguente motivazione: “-OMISSIS-”. Deduce in particolare molteplici violazioni delle norme che presiedono allo svolgimento del procedimento disciplinare e specificamente:

1) violazione del D.M. 690/1996: il ricorrente contesta il fatto che gli sono stati concessi solo 20 giorni per esercitare il diritto di difesa in luogo dei 60 gg. previsti da costante indirizzo giurisprudenziale e da varie circolari interne dell’Arma CC e del Ministero della difesa;

2) violazione dell’art. 71/31 regolamento di disciplina militare: l’interessato sostiene che l’istanza di riesame è stata trattata dal-OMISSIS- mentre la norma invocata prevede testualmente che: “l’istanza deve essere diretta, in via gerarchica, alla stessa Autorità che ha emesso il provvedimento”;

3) eccesso di potere per violazione del giusto procedimento: il militare denuncia gravissime violazioni che sarebbero state commesse dai superiori, i quali, asseritamente, non gli avrebbero consentito di difendersi mentre ad altro commilitone sarebbe stato concesso di presentare memorie e ricorsi accolti dall’Amministrazione, la quale in sede di autotutela annullava la sanzione inflitta;
conseguentemente il ricorrente è risultato l’unico sanzionato per la vicenda riportata nella motivazione;

4) violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione: il-OMISSIS-contesta il fatto che gli sarebbe stato vietato di accedere alla documentazione relativa al procedimento disciplinare nonostante le direttive emanate dall’amministrazione della difesa alle amministrazioni dipendenti nel senso di favorire il diritto alla difesa, evitando di specificare nella contestazione degli addebiti ogni riferimento ai limiti di cui al D.M. n. 519/1995;

5) eccesso di potere per contraddittorietà: l’interessato sostiene che l’Amministrazione nel caso di specie avrebbe operato in maniera contraddittoria annullando ad un commilitone la sanzione inflitta avente identica motivazione di quella applicata al ricorrente, evitando di irrogare la sanzione disciplinare a carico di altro militare, -OMISSIS-;

6) eccesso di potere per illogicità manifesta: secondo-OMISSIS-la motivazione addotta dal Comandante provinciale è pretestuosa e irragionevole;

7) eccesso di potere per disparità di trattamento: il ricorrente contesta con tale motivo la sperequazione operata a suo danno dall’Amministrazione tenuto conto che, pur avendo accertato le -OMISSIS-, in sede di autotutela ha annullato la sanzione inflitta ad uno dei commilitoni e non ha ritenuto di procedere a carico del secondo commilitone.

Il Ministero della difesa nella relazione istruttoria richiamata in epigrafe respinge le censure avanzate nel gravame sostenendo che quest’ultimo è inammissibile nella parte in cui l’interessato eccepisce doglianze di legittimità riferite al procedimento disciplinare in quanto, non avendo a suo tempo esperito i mezzi di impugnativa a sua disposizione e in particolare il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare inflitta, quest’ultima deve ritenersi non più impugnabile per acquiescenza. Per quanto concerne invece le censure proposte avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame l’Amministrazione sostiene che tali rilievi risultano infondati. A tal riguardo evidenzia che in sostanza il-OMISSIS-ha fondato l’istanza di riesame, poi rigettata, essenzialmente su una sopravvenuta disparità di trattamento derivante dal fatto che l’Amministrazione aveva annullato in autotutela la sanzione irrogata al-OMISSIS-per i medesimi fatti e che “a seguito di tale annullamento erano emerse precise dichiarazioni di responsabilità del -OMISSIS-, tali da formare un nuovo quadro probatorio rilevante per una rivalutazione della posizione disciplinare dell’istante”. Il Ministero della difesa precisa tuttavia che nessuno di tali elementi addotti a sostegno della domanda di riesame costituisce una “nuova prova” a norma dell’art. 7 del regolamento di disciplina militare, vale a dire la prova di fatti non noti al momento della decisione e che se conosciuti avrebbero potuto determinare un provvedimento diverso e più favorevole nei confronti del ricorrente.

In particolare per quanto concerne l’asserita sopravvenuta disparità di trattamento l’Amministrazione sottolinea come l’annullamento della sanzione inflitta al-OMISSIS- sia intervenuto non in sede di autotutela come sostiene-OMISSIS-ma a seguito di presentazione di apposito ricorso gerarchico accolto per violazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, mentre con riguardo alle dichiarazioni -OMISSIS-riportate dal ricorrente nell’istanza di riesame rileva che esse attengono esclusivamente alla sfera della responsabilità personale del graduato e non assumono rilevanza tale da far emergere un nuovo quadro probatorio favorevole al ricorrente e tale da giustificare il riesame della sanzione inflitta a quest’ultimo.

Da ultimo con riguardo all’asserita incompetenza dell’organo che ha deciso il rigetto dell’istanza di riesame l’Amministrazione afferma che a norma dell’art. 71, comma 3 del regolamento di disciplina invocato dal-OMISSIS-l’espressione “stessa autorità che ha emesso il provvedimento “ deve interpretarsi come riferita in abstracto al Comando che ha inflitto la sanzione disciplinare e non la persona fisica che ha materialmente adottato la decisione”.

A tal proposito precisa inoltre che nel caso in esame il superiore gerarchico che ha respinto l’istanza esercitava tale funzione quale reggente il Comando della Compagnia in sostituzione del Comandante titolare assente per missione all’estero.

-OMISSIS-, tenuto conto che il ricorrente nel gravame proposto ha chiesto formalmente che tutti gli scritti difensivi dell’Amministrazione e dei controinteressati gli fossero comunicati con assegnazione di un congruo termine per produrre eventuali memorie, disponeva che l’Amministrazione, ove non avesse già provveduto, trasmettesse al ricorrente la documentazione richiesta consentendogli di produrre eventuali memorie o motivi aggiunti.

-OMISSIS-la relazione ministeriale istruttoria era stata portata a conoscenza del ricorrente e che quest’ultimo non ha prodotto alcuna memoria a seguito di tale comunicazione.

CONSIDERATO

La Sezione, esaminati gli atti relativi al ricorso straordinario in esame osserva preliminarmente che, a seguito di quanto segnalato dall’Amministrazione con la -OMISSIS-, il contraddittorio tra le parti può ritenersi perfezionato.

Nel merito del gravame, concordando con le argomentazioni svolte dal Ministero riferente nella relazione istruttoria, rileva che effettivamente le censure avanzate nel ricorso e riferite al procedimento disciplinare, vale a dire le censure di cui ai numeri indicati in premessa 1, 3 e 4 (tutte concernenti asserite violazioni delle norme che presiedono allo svolgimento del procedimento disciplinare) debbono essere dichiarate in questa sede non ammissibili, atteso che l’interessato non ha mai impugnato in sede gerarchica la sanzione disciplinare inflittagli e per essa il relativo procedimento, determinando con la propria inerzia e acquiescenza la inoppugnabilità di detto provvedimento. Per quanto attiene, invece, alle censure relative all’istanza di riesame e al conseguente rigetto della relativa impugnativa in via gerarchica, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia sufficientemente dimostrato l’insussistenza dei presupposti addotti a fondamento di tale istanza e incentrati essenzialmente su una disparità di trattamento che asseritamente sarebbe stata posta in essere a danno del ricorrente e a favore del-OMISSIS-;
in particolare il Ministero della difesa ha provato l’infondatezza di quanto affermato dal-OMISSIS-nel presente ricorso straordinario evidenziando come l’annullamento della sanzione disciplinare inizialmente irrogata nei -OMISSIS-.

Vanno pertanto dichiarati infondati i motivi di ricorso di cui ai numeri 5, 6 e 7 indicati in premessa.

Da ultimo il Collegio rileva che risulta insussistente e non fondato anche il rilievo di cui al numero 2 indicato in premessa (violazione dell’art. 71, comma 3 del regolamento di disciplina militare), avendo l’Amministrazione puntualmente dimostrato che non ricorre nella specie il vizio di incompetenza dell’autorità che ha a suo tempo rigettato l’istanza di riesame, in quanto quest’ultima risultava temporaneamente investita del Comando della Compagnia in sostituzione del titolare assente per missione all’estero.

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