Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-01-17, n. 201400207
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N. 00207/2014REG.PROV.COLL.
N. 03846/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3846 del 2003, proposto da Z M E, rappresentato e difeso dall'avv. G M, e con domicilio eletto presso Fabrizio Magrone Brochiero in Roma, via Giovanni Bettolo 4;
contro
Regione Emilia Romagna, non costituita;
Provincia di Rimini, non costituita;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Emilia-Romagna – Bologna, Sezione I - n. 395/2002, resa tra le parti, concernente corresponsione differenze retributive relative a riconoscimento livello superiore.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2013 il Cons. Giancarlo Luttazi;
Udito l’avv. Biagini, per delega dell'Avv. Migani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1 Il signor Marco Ezio Z era dipendente dell’ente pubblico Circondario di Rimini con qualifica funzionale di 8° livello presso la struttura Ufficio ragioneria – economato, profilo 8.2, svolgendo le funzioni di economo e di responsabile della citata struttura.
Con regolamento n.67/1992 era istituito l’Ufficio servizi economali costituito da un livello dirigenziale (L.d.2) e da un U.O.O. Economato con qualifica funzionale 8.2.
Con successiva deliberazione n.115/1992 erano apportate modifiche all’Economato prevedendolo alle dipendenze del Servizio.
Il signor Z è retribuito in base alla qualifica funzionale 8.2. ad esclusione di un periodo limitato in cui l’Amministrazione ha riconosciuto lo svolgimento di funzioni superiori
L’appellata sentenza n. 395/2002 del TAR Emilia Romagna è stata resa sul ricorso n. 1915/1994, proposto dal predetto signor Z “ per l’annullamento della delibera di C.C. n. 95 del 12/11/1992 con la quale è stata modificata la deliberazione di C.C. del Circondario di Rimini n. 67 del 23/7/1992 relativamente alla parte “Economato” nonché della delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 24/3/1992, nonché della deliberazione del C.C. del Circondario di Rimini n. 115 del 21.12.1992 nella parte relativa all’Economo;nonché per l’accertamento che il Signor Z inquadrato nel livello di Qualifica Funzionale VIII. 2 ha svolto funzioni di Economo sin dal 1988 e comunque dal 1990 – che rientrano nel livello di qualifica funzionale superiore;nonché per la condanna del Circondario di Rimini a corrispondere le differenze retributive con conseguente regolarizzazione contributiva;nonché per la declaratoria che il signor Z ha maturato il diritto al riconoscimento del livello di qualifica superiore e, conseguentemente, ordinare al Circondario di Rimini di procedere al nuovo inquadramento ”.
La sentenza ha in parte dichiarato il ricorso inammissibile per tardività ed in parte lo ha respinto.
1.2 – Il signor Z impugna la sentenza n. 395/2002 rubricando le seguenti censure:
I) Il ricorso e' stato tempestivamente notificato;
II) Vi è prova dell'espletamento di mansioni superori;errato ed insufficiente esame della documentazione prodotta;
III) Vi è stato svolgimento di mansione superiori dalla deliberazione dell’Uffucio di presidenza n. 234 del 27.06.1990, istitutiva di un fondo economale;
IV) Vi è stato svolgimento di mansioni superiori derivanti dalla deliberazione del Comitato circondariale n. 67/1992 del 23.7.1992 e dalla deliberazione del Comitato circondariale n. 115 del 21.12.1992;
V) Il deducente ha titolo al riconoscimento di livello superiore qualifica L D1.
Le Amministrazioni appellate non si sono costituite.
La causa è passata in decisione alla udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2013.
2. - L’appello non è fondato.
2.1 – L’appello contesta in primo luogo la tardività dichiarata dal primo giudice, e sostiene che le delibere di cui il Tar ha rilevato la tardiva impugnazione (le delibere consiliari 12/11/1992 n. 95 e 21/12/1992 n. 115 del Circondario di Rimini nonché la delibera di Giunta regionale 24/3/1992 n. 1016) hanno carattere generale, sicché solo ed esclusivamente nel momento in cui il Signor Z ne è venuto a conoscenza egli ha potuto proporne impugnazione.
Il rilievo è infondato, giacché le delibere in argomento, in quanto incidenti sulla posizione lavorativa del ricorrente, andavano impugnate entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dal giorno in cui era scaduto il termine della pubblicazione nell'albo (art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034/1971, nel testo vigente alle date di riferimento;v. anche l’art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142, nel testo vigente alle date di riferimento: “ Tutte le deliberazioni comunali e provinciali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge ”).
2.2 – La parte residua dell’appello, come la parte residua del ricorso in primo grado, rivendica da varie angolature il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto l’espletamento di funzioni superiori, con diritto alla relativa retribuzione e al relativo inqudramento.
Su questo profilo del petitum la sentenza appellata - espressamente prescindendo da ogni altra considerazione di diritto – ha rigettato il ricorso perché privo sul punto di principio di prova.
La carenza di prova permane anche in questa sede, ma in proposito il Collegio ritiene di pronunciarsi anche sul merito della pretesa, che è infondata alla stregua dei principi regolatori pro tempore dello svolgimento delle mansioni superiori.
Per consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa il diritto del dipendente pubblico , che abbia svolto mansioni superiori a quelle proprie della qualifica rivestita, al trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore, va riconosciuto solo a decorrere dalla data (22 novembre 1998) di entrata in vigore dell'art. 15, d.lg. 29 ottobre 1998 n. 387
Il giudice amministrativo ravvisa quindi nella riforma contenuta nel decreto legislativo n. 387 del 1998 una valenza innovativa, precisando che nel pubblico impiego il diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni superiori effettivamente svolte è stato introdotto con carattere di generalità, nel rispetto dei precetti costituzionali, dal citato art. 15, d.lgs. n. 387 del 1998, a decorrere dalla sua entrata in vigore (22 novembre1998), con norma avente, appunto, natura innovativa e non ricognitiva o retroattiva, ferma restando la necessità di una determinazione formale dell'Amministrazione e della vacanza del posto in organico.
Sicché prima di quella data del 22 novembre 1998, quando non vi fosse una specifica normativa speciale che disponesse altrimenti, lo svolgimento da parte del pubblico dipendente di mansioni superiori rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento costituiva comunque circostanza irrilevante, sia ai fini economici che ai fini della progressione in carriera (v., da ultimo, C.d.S., Sez. V, 19 novembre 2012, n. 5852, e le pronunce in essa richiamate).
Nella fattispecie in esame non vi era una simile speciale normativa. Sicché la pretesa del deducente è infondata.
3. - L’appello va dunque respinto.
Nulla per le spese, non essendovi costituzione avversaria.