Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-06-15, n. 201502953

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-06-15, n. 201502953
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201502953
Data del deposito : 15 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00852/2015 REG.RIC.

N. 02953/2015REG.PROV.COLL.

N. 00852/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 852 del 2015, proposto dalla Team 3r Ambiente s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato F A C, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Ojetti 114;

contro

Consorzio Intercomunale di Servizi per l’ambiente di Ciriè - C.i.s.a., rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio eletto il suo studio, in Roma, via di San Nicola Da Tolentino 67;

nei confronti di

San Germano s.r.l., in prorpio e quale mandataria del r.t.i. con il C.n.s. - Consorzio nazionale servizi società cooperativa;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE, SEZIONE I, n. 1926/2014, resa tra le parti, concernente una procedura di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio intercomunale di servizi per l’ambiente di Ciriè;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2015 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati F A C e A B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La Team 3r Ambiente s.r.l. impugna nel presente giudizio l’esclusione, per anomalia dell’offerta, dalla procedura di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in 21 Comuni del Consorzio intercomunale servizio per l’ambiente di Cirié, di cui al bando in data 13 dicembre 2013, e la conseguente aggiudicazione alla San Germano s.r.l. - in a.t.i. con il Cns - Consorzio nazionale servizi società cooperativa (determinazione n. 36 del 5 agosto 2014).

L’impugnativa è stata respinta dal TAR Piemonte con la sentenza in epigrafe, contro la quale la Team 3r Ambiente ha proposto il presente appello.

Si è costituita in resistenza l’amministrazione aggiudicatrice.

Alla pronuncia appellata è seguita la sentenza n. 196 del 4 febbraio 2015 dello stesso TAR Piemonte, di accoglimento dell’impugnativa nei confronti della medesima procedura di altra partecipante, la S.e.a. – soluzioni eco ambientali s.r.l., in conseguenza del quale è stato dichiarato inefficace il contratto stipulato dall’amministrazione con l’a.t.i. con capogruppo San Germano.

DIRITTO

L’appello è infondato per le seguenti considerazioni:

- il TAR ha apprezzato in modo puntuale le ragioni a sostegno dell’esclusione qui impugnata, le quali non si fondano in via esclusiva sull’esiguo margine di utile ricalcolato dall’amministrazione all’esito dell’analisi delle giustificazioni fornite in sede di sub-procedimento di anomalia (dall’originario 2 a 0,2 per cento), ma anche sulla modifica effettuata in tale fase delle voci di costo rispetto all’offerta originaria;

- infatti, su questo punto nel provvedimento impugnato l’amministrazione rileva che ciò è sintomo di inattendibilità ed insostenibilità sul piano economico, il cui equilibrio è stato pertanto ritenuto raggiungibile « soltanto attraverso una modifica postuma delle sue condizioni (dunque: attraverso una correzione non ammissibile, atteso che nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia l’offerta è immodificabile e qualunque correzione o rivisitazione delle giustificazioni non può comunque determinare una modifica o alterazione dell’offerta originaria) »;

- non vi è dunque alcuna omessa pronuncia da parte del TAR, così come non vi è alcuna difformità della pronuncia di rigetto del ricorso da quest’ultimo emessa rispetto all’indirizzo di questo Consiglio di Stato, richiamato nell’appello, secondo cui non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulta pari a zero;

- tale pronuncia di rigetto è inoltre meritevole di conferma, dal momento che – come poc’anzi rilevato – essa si fonda su una corretta interpretazione delle ragioni che l’amministrazione ha posto a base del giudizio di anomalia;

- non è poi dimostrato che la verifica condotta dal Consorzio odierno appellato si sia sostanziata in una “caccia all’errore”, vale a dire nella ricerca di « specifiche e singole inesattezze » dell’offerta (pag. 16 dell’appello);

- innanzitutto, non è vero che l’amministrazione abbia preteso di fornire i giustificativi dell’offerta utilizzando obbligatoriamente le schede tecniche da essa predisposte;

- nella censura in esame non viene in alcun modo specificato in quale atto sia stata formulata una smile richiesta e la circostanza è in ogni caso smentita dal provvedimento impugnato, in cui si dà atto che la richiesta è stata di utilizzare « preferibilmente» tali schede, come in effetti avvenuto (cfr. la nota del Consorzio n. di prot. 1189 del 17 aprile 2014);

- ciò del resto risponde ad indiscutibili esigenze di intelligibilità delle giustificazioni e dunque di chiarezza nell’analisi della congruità dell’offerta;

- sul punto deve ancora rilevarsi come l’appellante lamenti che la modulistica in questione sarebbe « non lineare » (pag. 16 dell’appello), senza specificare ulteriormente la doglianza;

- inoltre, come evidenziato dall’amministrazione (a pag. 7 e 8 della memoria costitutiva) gli scostamenti emersi in sede di sub-procedimento di verifica dell’anomalia sono significativi, concernendo tra l’altro la frequenza della raccolta di alcune tipologie di rifiuti e del servizio di spazzamento e le ore di servizio annue per altre tipologie di raccolta;

- proseguendo nell’esame delle censure di cui si compone il presente appello, esulano dal sindacato di legittimità attribuito al giudice amministrativo nei confronti dei giudizi di carattere tecnico-discrezionale quale quello di anomalia dell’offerta quelle con cui la Team 3r si duole dell’inattendibilità, ritenuta dal Consorzio appellato, della proposta di aumento della produttività, attraverso l’incremento delle frequenze nella raccolta dei rifiuti indifferenziati e della carta da essa formulata in sede di verifica dell’anomalia;

- si afferma nel presente mezzo che l’incremento della frequenza settimanale della raccolta « non può che avere, come (comprovata) conseguenza, una minore esposizione (ossia una minore quantità di contenitori da svuotare ad ogni passaggio) e, per l’effetto, una minore quantità di pattumiere esposte dai cittadini affinché siano svuotate dagli operatori ecologici » (pag. 17 dell’appello);

- tuttavia, la censura non è idonea a fare emergere un errore tecnico, o altrimenti detto un’inattendibilità del giudizio di anomalia formulato dal Consorzio;

- sul punto in questione, nel provvedimento impugnato l’amministrazione ha ritenuto « difficilmente giustificabile » l’incremento della produttività auspicato dall’odierna appellante, rilevando che « se i contenitori si diradano, la produttività (ossia il numero di contenitori vuotati/ora) necessariamente diminuisce, perché si incrementano le distanze e quindi i tempi di percorrenza tra un cassonetto e l’altro, difficilmente comprimibili pur attraverso i miglioramenti ergonomici degli spazi di accesso e discesa dalle cabine di guida »;

- a tale giudizio, in sé non implausibile, l’appellante oppone una ricostruzione alternativa, a mezzo di perizia tecnica di parte (depositata in allegato al presente appello), tale da fare emergere al più profili di opinabilità, ma non errori dell’amministrazione, gli unici che possono essere apprezzati nell’ambito di un giudizio di legittimità, come sopra accennato;

- sennonché, sul punto si deve fare applicazione della consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo cui il giudizio di anomalia dell’offerta costituisce tipica espressione di discrezionalità tecnica, rispetto alla quale non è consentito un sindacato sostitutivo del giudice amministrativo, ma solo una verifica condotta nei limiti della ragionevolezza tecnica (solo per citare le ultime pronunce espressive di questo indirizzo: Ad. plen., 29 novembre 2012, n. 36;
Sez. III, 22 dicembre 2014, n. 6349;
Sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5518;
Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 289, 16 gennaio 2015, n. 89, 22 dicembre 2014, n. 6231;
Sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6154);

- nel prosieguo della narrativa del presente appello viene riproposta la tesi degli errori materiali in cui la Team 3r sarebbe incorsa nella compilazione delle schede tecniche recanti i giustificativi della propria offerta;

- l’assunto è tuttavia specificamente contraddetto dal Consorzio, il quale ha allegato in modo puntuale che in sede di verifica sono state alterate in modo significativo le condizioni di svolgimento del servizio rispetto all’offerta originariamente presentata, e non è stato ulteriormente sviluppato dall’appellante;

- infine, una sostituzione nella sfera degli apprezzamenti riservati all’amministrazione, come sopra descritta, non può essere ammessa nemmeno attraverso una consulenza tecnica, pur richiesta dalla Team 3r a conclusione del proprio appello, dal momento che in questo modo si finirebbe per operare una sovrapposizione del giudizio dell’ausiliario del giudice a quello espresso dalla stazione appaltante nella sede procedimentale deputata (in termini analoghi: Sez. V, 13 maggio 2014, n. 2444).

L’appello deve quindi essere respinto.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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