Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-03-20, n. 202402733
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Testo completo
Pubblicato il 20/03/2024
N. 02733/2024REG.PROV.COLL.
N. 02316/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2316 del 2023, proposto dalla signora-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Saverio Esposito, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sorrento, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Settima, n.-OMISSIS-resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2024 il Cons. Ugo De Carlo e udito per l’appellante l’avvocato Francesco Saverio Esposito;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.All’esito di sopralluoghi effettuali (nelle date dell’8 ottobre 2020, 11 ottobre 2020 2 13 ottobre 2020) da personale dell’Ufficio tecnico comunale e da agenti della Polizia Municipale del Comune di Sorrento presso il fondo agricolo (catasto terreni, fol. 7, p.lle 382 e 388) sito in Sorrento, località S. Angelo, di proprietà della signora-OMISSIS- e del successivo verbale di sopralluogo del 13 ottobre 2020, veniva accertata l’esecuzione delle seguenti opere in assenza del dovuto titolo edilizio (permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, denuncia dei lavori strutturali, ai sensi della parte II, capo II e IV del d.P.R. 380/2001):
A) realizzazione di muri di contenimento dei terrazzamenti e delle rampe, in parte mediante pietrame calcareo, in parte con blocchi di tufo, per una lunghezza complessiva di circa 20,00 m. e altezza variabile da 0.60 m. a 2,20 m. circa;
B) realizzazione del muro di contenimento e di confine con la proprietà adiacente (p.lla 381) mediante pietrame in tufo posto su trave di fondazione in conglomerato cementizio, avente una lunghezza complessiva di 18,50 m. circa ed altezza 2,00 m. circa, già completo per circa 8,00 m., mentre per la restante parte è stato già predisposto il solo parametro murario in tufo;
C) realizzazione di tettoria precaria di dimensioni 2,00 m. x 3,70 m. circa, ed altezza media di 1,80 m. circa, in legno e lamiere metalliche, per il ricovero di attrezzi di cantiere;
D) realizzazione di un tratto di rampa con pavimentazione della stessa in conglomerato cementizio, di lunghezza circa 12,00 m. e larghezza circa 2,00 m., posta in prossimità della strada carrabile, configurando pertanto un accesso al fondo di larghezza pari a circa 5,80 m. Al lato destro dell’accesso è presente una nicchia di dimensioni 0,90 x 0,70 x 0,50 m. circa per possibile allocazione utenze, mentre sul lato sinistro è stato realizzato un muretto in blocchi di lapilcemento di lunghezza 8,00 m. circa ed altezza 0,70 m. circa, posto parallelamente alla strada, sul confine della proprietà. Sulla roccia adiacente alla rampa si evidenziano segni di sfettamento della stessa.
2. Il TAR Campania con la sentenza segnata in epigrafe ha respinto il ricorso proposto dalla signora -OMISSIS- avverso l’ordinanza n. 40 del 29 gennaio 2021, con cui le era stata ingiunta la demolizione e la rimessione in pristino delle opere di cui ai precedenti punti A) e B) (essendo stato contestualmente dato atto dell’intervenuta autorizzazione all’esecuzione degli interventi di ripristino quanto alle opere di cui ai punti C e D).
Secondo il TAR, in sintesi, posto che gli abusi edilizi de quo dovevano essere valutati unitariamente, gli interventi realizzati avevano dato luogo a una risistemazione complessiva del fondo, mediante la costruzione di muri di contenimento di recente fattura in pietrame calcareo, blocchi di tufo e conglomerato cementizio e uno sbancamento di terreno con demolizione di un tratto di roccia per la realizzazione della rampa in calcestruzzo in luogo della preesistente gradonata in pietra, che non potevano ascriversi all’attività edilizia libera esistenza e che erano in contrasto con la normativa urbanistica vigente.
Di qui l’infondatezza delle censure sollevate dalla ricorrente, imperniate sulla violazione degli articoli 31 e 37 del D.P.R. n. 380 del 2001; sulla violazione del principio di proporzionalità quanto alla sanzione eccessivamente afflittiva; sulla violazione del D.P.R. n. 31 del 2017, allegato A- 13, e art. 17, nella parte in cui esclude per le opere realizzate la necessità dell’autorizzazione paesaggistica, e dell’art. 149 del d.lgs, n. 42 del 2004; sul difetto di motivazione.
3. Di tale sentenza l’interessata ha chiesto la riforma con rituale appello affidato a tre motivi.
3.1. Con il primo motivo (“ Error in procedendo et in judicando – Nullità della sentenza – Erroneità e