Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-04-22, n. 202403629

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-04-22, n. 202403629
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403629
Data del deposito : 22 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/04/2024

N. 03629/2024REG.PROV.COLL.

N. 07087/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7087 del 2023, proposto dalla Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato T C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna 27, presso la sede dell’Avvocatura regionale;

contro

il Consorzio per l’acquedotto del Medio Tirreno in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G T, A A, A R e M O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto in Roma, via Sistina 48, presso lo studio AOR:

nei confronti

il Comune di Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Occagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
l’Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale- ATO Lazio Centrale 2, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto in Roma, via IV Novembre 119/a, presso la sede dell’Avvocatura della Città metropolitana di Roma;
la società Acea ATO 2 S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma via Vittoria Colonna 32, presso lo studio dell’avvocato Cintioli;
l’Ente di Governo dell'ATO 1 Lazio Nord – Viterbo, il Comune di Tarquinia e la società Talete S.p.a., non costituiti in giudizio;

per l’annullamento ovvero la riforma,

previa sospensione

della sentenza T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. II quater , 16 febbraio 2023 n.2777, che ha respinto il ricorso n. 4399/2020 R.G. integrato da motivi aggiunti proposto per l’annullamento dei seguenti atti, concernenti la procedura di trasferimento della gestione dell’acquedotto attualmente operato dal Consorzio Acquedotto Medio Tirreno in liquidazione alla Talete S.p.a., soggetto gestore dell’Ambito territoriale ottimale- ATO 1 Lazio Nord Viterbo;

(ricorso introduttivo)

a) dell'atto di orientamento ovvero indirizzo 30 dicembre 2019 n. 92, conosciuto il giorno 27 gennaio 2020, con il quale la Conferenza dei Sindaci dell’Ente di governo dell’ATO 1 ha deliberato di approvare il verbale di intenti 4 dicembre 2019, di avviare la procedura e di stabilire che nelle more la Talete S.p.a. è autorizzata a stipulare l’accordo transitorio che permetta di regolare direttamente i rapporti di fornitura idrica con il Consorzio per dare la possibilità a quest'ultimo di poter assicurare la continuità delle attuali forniture;

b) del verbale d'intenti 4 dicembre 2019, conosciuto il giorno 27 gennaio 2020;

c) della nota 25 febbraio 2020 prot. n.167839 della Regione Lazio - Direzione risorse idriche;

d) della nota 30 marzo 2020 prot. 22/2020 dell'l'Ente di governo d'ambito dell'ATO 1 –

EGATO

1;

e) della nota 17 marzo 2020 prot. 25 del predetto Ente;

di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale;

(I motivi aggiunti depositati il giorno 29 luglio 2021)

f) dell'atto di orientamento/indirizzo 26 aprile 2021 n. 102, conosciuto in data imprecisata, con cui la predetta Conferenza dei Sindaci ha stabilito che il Consorzio Medio Tirreno nelle more della procedura sarà tenuto a farsi approvare la tariffa di fornitura di acqua all'ingrosso dall'ARERA nonché di dare mandato alla Talete S.p.a. di avviare tutte le procedure per l'attivazione del servizio;

(II motivi aggiunti depositati il giorno 30 maggio 2022)

g) della nota 23 maggio 2020 prot. n U0506501 della Regione Lazio;

h) della nota 19 maggio 2022 prot. n.89 dell'

EGATO

1;

(III motivi aggiunti depositati il giorno 18 agosto 2022)

i) della nota 23 giugno 2022 prot. n.15962 del Presidente del C.A.L. – Consorzio Autonomia e Local

l) della deliberazione 29 giugno 2022 n.34 del Consiglio Comunale di Tarquinia;

m) della nota 12 luglio 2022 prot. n.25304 del Presidente dell’

EGATO

1;

n) della nota 13 luglio 2022 del Sindaco di Tarquinia;

o) della deliberazione 26 luglio 2022 n.628 della Giunta Regionale del Lazio;

p) del decreto 11 agosto 2022 n. T 000131 del Presidente della Regione Lazio;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio, della società Acea ATO 2 S.p.a., dell’Ente di governo dell'ATO 2- Lazio Centrale e del Comune di Civitavecchia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 febbraio 2024 il Cons. F G S e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Si controverte, in estrema sintesi, del regime giuridico applicabile all’acquedotto gestito dal Consorzio Medio Tirreno, che attualmente serve i Comuni di Civitavecchia e di Tarquinia. Come va subito chiarito, la controversia riguarda due entità distinte, ancorché come si vedrà strettamente connesse, dato che bisogna distinguere l’acquedotto come struttura fisica, costituito in sostanza dalle sorgenti che lo alimentano, dalle opere di presa, dalle condotte e dalle opere complementari, dall’ente giuridico che lo amministra, ovvero il citato Consorzio.

2. Per quanto qui rileva, il Consorzio in questione è stato costituito nel 1963 per iniziativa dei Comuni di Civitavecchia, Tarquinia e Santa Marinella;
quest’ultimo comune ne è poi uscito con decorrenza dal 1 gennaio 2013 (doc. ti 5 e 7 in I grado ricorrente appellato, statuto e relativa modifica).

3. Scopo del Consorzio era ed è attualmente quello di gestire l’acquedotto alimentato dalle sorgenti denominate “ Cavugliole ” e da quelle site in Comune di San Savino, tutte in provincia di Viterbo, con le relative opere di presa e condutture, e così garantire la provvista e distribuzione dell’acqua potabile per i Comuni consorziati;

4. Attualmente, per effetto del recesso del Comune di Santa Marinella, il Consorzio serve soltanto i Comuni di Civitavecchia e di Tarquinia, ai quali destina rispettivamente il 60% ed il 40% dell’acqua gestita (doc. 7 in I grado ricorrente appellato, si tratta comunque di fatti storici non contestati).

5. Per completare il quadro, va detto che il Consorzio è stato a suo tempo posto in liquidazione con delibera della propria assemblea 7 gennaio 2009 n.5 (doc. 6 in I grado ricorrente appellato), ma ha a tutt’oggi continuato ad operare.

6. Infatti, la stessa assemblea del Consorzio, con delibera 20 ottobre 2017 n.2, ha espresso la volontà di uscire dallo stato di liquidazione e di trasformarsi invece in azienda speciale consortile (doc. 9 in I grado ricorrente appellato). Il Comune di Civitavecchia, con deliberazione del 15 aprile 2019 n.39 ha effettivamente revocato la decisione di liquidare il Consorzio, ma non consta che altrettanto abbia fatto il Comune di Tarquinia (sentenza impugnata, p. 6 § 1, fatto non contestato).

7. Sulla situazione sopra descritta, è intervenuta la normativa nazionale e regionale in materia di servizio idrico integrato, normativa della quale è necessario dare conto.

7.1 La prima disciplina generale del servizio idrico integrato sul territorio nazionale, com’è noto, è stata dettata dalla l. 5 gennaio 1994 n.36, oggi superata perché recepita dal d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che contiene il testo unico delle normative ambientali, e ne ha nello specifico mantenuto l’impianto.

7.2 La l. 36/1994 in questione è intervenuta in un contesto in cui tendenzialmente gli acquedotti erano gestiti dai singoli comuni, ciascuno per il suo territorio, ovvero appunto da consorzi volontari come quello per cui è causa, ed ha introdotto all’art. 4 comma 1 lettera f) appunto il concetto di “ servizio idrico integrato ”, in sigla SII, costituito “ dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue ”.

7.3 Di questo servizio idrico integrato, la legge 36/1994 all’art. 8 ha previsto la riorganizzazione “ sulla base di ambiti territoriali ottimali ”, in sigla ATO, delimitati in base ad una serie di criteri, riconducibili a quello fisico del riferimento ad un dato bacino idrografico naturale, e in concreto ha demandato alle Regioni di individuarli entro un dato termine.

7.4 Il d. lgs. 152/2006, che come si è detto ha abrogato la l. 36/1994 avendone recepito i contenuti, tiene fermi i principi sopra indicati e all’art. 153 prevede quindi il conseguente obbligo dei singoli Comuni di trasferire le infrastrutture idriche al gestore del SII responsabile dell’ATO di appartenenza.

7.5 In particolare, quest’art. 153, così come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera f), del d.l. 12 settembre 2014 n. 133, prevede che il trasferimento dovesse avvenire entro il termine perentorio del 12 marzo 2015, a pena di intervento sostitutivo della Regione.

7.6 La Regione Lazio ha provveduto ad emanare le norme attuative di sua competenza, per quanto qui interessa con la l.r. 6 gennaio 1996 n.6, tuttora vigente nelle parti ora citate.

7.6.1 La l.r. 6/1996 anzitutto all’art. 2 e all’all. 1 ha delimitato cinque ATO ed ha inserito, rispettivamente, il Comune di Civitavecchia nell’ATO 2 Lazio Centrale Roma e il Comune di Tarquinia nell’ATO1 Lazio Nord Viterbo.

7.6.2 Al successivo art. 4 ha poi stabilito le modalità con le quali gli enti locali appartenenti a ciascun ATO ne devono assicurare la gestione unitaria, e fra queste modalità ha previsto in particolare la “convenzione” con un soggetto idoneo.

7.7 In applicazione di questo art. 4, mediante apposite convenzioni, i Comuni e le Province dell’ATO 1, hanno affidato la gestione del SII alla società in house Talete S.p.a.;
i Comuni e le Province dell’ATO 2 la hanno invece affidata ad altra società, la Acea ATO 2 S.p.a.

7.8 Di conseguenza, i Comuni di Tarquinia e di Civitavecchia, con delibere di Giunta 21 giugno 2016 n.31 per il primo e 23 febbraio 2018 n.45 per il secondo, hanno deliberato il trasferimento del SII comunale e dei beni ad esso strumentali ai gestori di ATO di rispettivo riferimento, ovvero alla Talete S.p.a. per Tarquinia e alla Acea ATO 2 S.p.a. per Civitavecchia (doc. ti 9 e 10 in I grado ricorrente appellato, fatti comunque pacifici in causa).

7.9 Nella situazione così creatasi, peraltro, il Consorzio Medio Tirreno ha continuato ad essere gestito dai due Comuni in questione e ad operare assicurando il servizio;

8. Nel contesto così delineato, intervengono gli atti impugnati di cui in epigrafe, nel dettaglio così come segue.

8.1 Con l’atto di orientamento ovvero indirizzo 30 dicembre 2019 n. 92, la Conferenza dei Sindaci dell’Ente di governo dell’ATO 1 –

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