Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-06-27, n. 201203812

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-06-27, n. 201203812
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201203812
Data del deposito : 27 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01875/2012 REG.RIC.

N. 03812/2012REG.PROV.COLL.

N. 01875/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1875 del 2012, proposto a’ sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., da:
Equitalia Centro S.p.a., subentrata all’intimata in primo grado Equitalia Sardegna S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. M C e dall’Avv. G P, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’Avv. Giuliano Berruti, via Quattro Fontane, 161;

contro

A C, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. F S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Luce, 46

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Sardegna, Sez. II, n. 1187 dd. 5 dicembre 2011, resa tra le parti e concernente accesso a documentazione amministrativa riguardante notifiche di cartelle esattoriali


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di A C;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per l’appellante Equitalia Centro S.p.a. l’Avv. G P e l’Avv. Paolo Colombo su delega dell’Avv. M C, nonché per l’appellato Corrado A l’Avv. F S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. In data 9 aprile 2011 il Sig. Corrado A ha chiesto ad Equitalia Sardegna S.p.a , a’ sensi e per gli effetti dell’art. 25 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, l’accesso alla seguente documentazione, da lui reputata necessaria agli effetti della verifica della regolarità delle notifiche di 36 cartelle esattoriali effettuate nei suoi riguardi dalla medesima Società, puntualmente indicate nell’istanza medesima, ossia:

1) copia di tutte le relate di notifica, essendo quelle a sua disposizione asseritamente illeggibili;

2) cognome e nome per ciascuna delle notifiche predette del messo notificatore che le ha eseguite, nonché copia del suo atto di nomina e dell’autorizzazione a lui rilasciata e avente ad oggetto l’esercizio della propria funzione nel relativo territorio comunale;

3) natura del rapporto di lavoro di ciascuno dei messi predetti con Equitalia ovvero con altra società terza e, in questo secondo caso, numero della partita IVA, sede legale della società datrice di lavoro del messo, tipologia del contratto e mansione, orari di lavoro del messo medesimo, copia del documento unico di regolarità contributiva (DURC), copia dei documenti di regolarità sanitaria e di sicurezza sul posto del lavoro, nominativi del responsabile della sicurezza e del rappresentante dei lavoratori, piano operativo della sicurezza, valutazione dei rischi, numero di posizione I.N.P.S. e I.N.A.I.L. della società cui fa capo il messo;

4) copia della convenzione che ha dato origine all’atto di nomina dei messi notificatori straordinari;

5) attestazione da cui risulti che la società è iscritta all’Albo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze delle società private alla riscossione e alla notificazione;

6) copia della nota di trasmissione alla Prefettura dell’abilitazione del messo;

7) “copia del corso” (sic!) e del relativo titolo di abilitazione a’ sensi della L. 27 dicembre 2006 n. 296;

8) ogni altro documento utile a evidenziare l’avvenuto rispetto delle modalità di notifica, con particolare riferimento ad alcune disposizioni di rango legislativo specificamente indicate.

Equitalia Sardegna, in riscontro dell’istanza sopradescritta, ha trasmesso all’A con nota dd. 10 maggio 2011 copia dei referti di notifica delle cartelle di pagamento recanti – tra l’altro – l’indicazione del cognome e nome del messo notificatore, rilevando contestualmente che le ulteriori richieste contenute nell’istanza anzidetta non potevano trovare accoglimento in quanto relative a documenti non riconducibili alla nozione di atto amministrativo, o comunque ultronei all’interesse del richiedente medesimo.

L’A, relativamente alla parte dell’istanza di accesso non accolta, ha proposto in data 16 maggio 2011, a’ sensi e per gli effetti del medesimo art. 25 della L. 241 del 1990, ricorso alla Commissione per l’accesso di documenti amministrativi costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la stessa si pronunciasse al riguardo.

1.2. Con decisione del 31 maggio 2011 la Commissione adita ha accolto il ricorso dell’A limitatamente ai punti 1) e 2) dell’istanza di accesso (ossia, oltre che per la già rilasciate copie di tutte le relate di notifica, anche per quanto concerne sia il cognome e il nome per ciascuna delle notifiche predette del messo notificatore che le ha eseguite, sia della copia del suo atto di nomina e dell’autorizzazione a lui rilasciata e avente ad oggetto l’esercizio della propria funzione nel relativo territorio comunale);
e, ancora, con riferimento al punto 7), soltanto per quanto segnatamente attiene ai titoli di studio il cui possesso costituisce il necessario presupposto per il conseguimento dell’abilitazione da parte dei messi notificatori.

La stessa Commissione ha invece respinto la domanda di accesso per quanto attiene al suo punto 8) per genericità, e quanto attiene ai punti 3), 4), 5), e 6) per irrilevanza rispetto al fine dichiarato.

1.3. Equitalia Sardegna, tuttavia, con nota dd. 13 luglio 2011 ha disatteso in parte la decisione della Commissione, e ha pertanto negato l’accesso agli atti di cui al punto 2) (cognome e nome per ciascuna delle notifiche predette del messo notificatore che le ha eseguite, copia del suo atto di nomina e dell’autorizzazione a lui rilasciata e avente ad oggetto l’esercizio della propria funzione nel relativo territorio comunale) e, con riferimento agli unici atti ammessi al punto 7), (ossia i titoli di studio dei notificatori) per carenza di un interesse qualificato, attuale e concreto del richiedente, nonché per inconferenza della richiesta di accesso rispetto all’attività di notificazione eseguita dall’agente della riscossione, al quale infatti non si applicherebbe la disciplina di cui all’art. 1, comma 159, della L. 27 dicembre 2006 n. 296.

1.3. In dipendenza di ciò l’A ha quindi proposto a’ sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. ricorso sub R.G. 697 del 2011 innanzi al T.A.R. per la Sardegna chiedendo sia l’annullamento del provvedimento di diniego da ultimo emanato da Equitalia, sia l’accertamento del proprio diritto ad accedere a tutta la documentazione da lui chiesta mediante l’anzidetta sua domanda rivolta ad Equitalia in data 9 aprile 2011.

A conforto di tali domande il medesimo A ha sostanzialmente dedotto la sussistenza di un proprio interesse qualificato a verificare la regolarità delle procedure di notificazione delle predette cartelle di pagamento, connesso al proprio fondamentale diritto di difesa in giudizio ed eventualmente sotteso a far dichiarare l’inesistenza o la nullità delle notifiche medesime.

1.4. Equitalia si è a sua volta costituita in tale giudizio di primo grado, rilevando di aver già dato corso alla richiesta dell’A di ottenere copia delle relate di notifica asseritamente illeggibili e recanti – tra l’altro – anche l’indicazione del messo notificatore.

Equitalia ha –altresì –ribadito che le richieste dell’A non avrebbero ad oggetto l’accesso a documentazione amministrativa collegata al suo interesse di persona assoggettata al procedimento di esazione, ma sostanzierebbero un controllo generalizzato dell’azione amministrativa e risulterebbero pertanto inammissibili.

1.5. Con sentenza n. 1187 dd. 5 dicembre 2011 la Sezione II dell’adito T.A.R. ha “rilevato che in relazione al punto 1) della richiesta di accesso si è determinata la cessazione della materia del contendere, avendo Equitalia Sardegna S.pa. reso disponibili, in copia, le relate di notifica nelle quali risulta riportato con chiarezza il nominativo dell’agente notificatore;

ritenuto che

in relazione all’interesse dichiarato dal ricorrente la domanda di accesso per cui è causa meriti di essere accolta limitatamente ai punti concernenti: gli atti di nomina dei notificatori, compresi gli atti attestanti il rapporto di servizio del messo notificatore con Equitalia o con la società terza incaricata delle notifiche (punto 2 e punto 3, in parte);
l’indicazione del titolo posseduto dal messo notificatore e dell’autorizzazione all’esercizio della relativa attività nel territorio comunale (punto 2 e 7 in parte);
ritenuto che per i punti 3 (in parte), 4, 5, 6 e 7 (in parte) la domanda non meriti accoglimento attesa l’irrilevanza della documentazione richiesta rispetto al dichiarato interesse ad acquisire elementi di conoscenza utili a verificare la regolarità del procedimento di verifica, non trattandosi di atti comunque idonei ad inficiare la legittimità di quest’ultimo;
ritenuto di respingere per genericità la richiesta di cui al punto 8)”
.

In dipendenza di ciò, il giudice di primo grado ha pertanto accolto in parte, nei termini testè descritti, il ricorso dell’A, ordinando ad Equitalia Sardegna di esibire la documentazione segnatamente riferita ai punti accolti del ricorso stesso e condannandola – altresì – al pagamento delle spese del giudizio, complessivamente liquidate nella misura di € 1.500,00.- “tenuto conto del parziale adempimento operato” .

2.1.1. Con l’appello in epigrafe Equitalia Centro S.p.a., medio tempore subentrata ad Equitalia Sardegna per effetto del riordino del Gruppo Equitalia conclusosi il 31 dicembre 2011 con la riduzione da 16 a 3 Agenti della riscossione (ossia Equitalia Centro, Equitalia Nord ed Equitalia Sud), chiede la riforma di tale sentenza.

2.1.2. Con un primo ordine di motivi Equitalia deduce pertanto l’omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, della carenza di interesse qualificato, concreto ed attuale dell’A a chiedere tutta la documentazione eccedente il n. 1 della sua sopradescritta domanda di accesso dd. 9 aprile 2011.

2.1.3. Con un secondo ordine di motivi la medesima Equitalia nega la natura di atti amministrativi – viceversa riconosciuta per implicito da giudice di primo grado – degli atti di nomina dei messi notificatori, degli atti attestanti il rapporto di servizio da essa costituito con i messi medesimi ovvero in essere tra questi ultimi e la società terza incaricata delle notifiche, nonché del titolo di studio posseduto da ciascun messo e dell’autorizzazione all’esercizio della relativa attività nel territorio comunale.

2.1.4. Con un terzo ordine di motivi Equitalia, relativamente all’ordine di esibizione degli anzidetti atti di nomina, nonché attestanti il rapporto di servizio dei messi e il loro titolo di studio, ribadisce l’estraneità degli atti stessi all’interesse in concreto perseguito dall’A.

2.1.5. Con un quarto ordine di motivi Equitalia chiede comunque la riforma del capo della sentenza impugnata recante la statuizione della propria condanna alle spese del giudizio.

2.2.1. Si è costituito nel presente grado di giudizio anche l’appellato A, eccependo preliminarmente l’improcedibilità e l’inammissibilità dell’appello per difetto di legittimazione da parte di Equitalia Centro, nonché per omessa notifica dell’appello medesimo ad almeno una delle parti controinteressate.

2.2.2. L’A, peraltro, ha comunque replicato con puntualità alle censure avversarie concludendo in subordine per la conferma della sentenza impugnata.

3. Alla Camera di consiglio del 4 maggio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4.1. Il Collegio deve innanzitutto farsi carico di disaminare l’eccezione di difetto di legittimazione a ricorrere sollevata dall’appellato A nei confronti dell’appellante Equitalia Centro S.p.a.

4.2. Tale eccezione è infondata.

A ha rimarcato in tal senso che la fusione per incorporazione di Equitalia Sardegna con Equitalia Centro sarebbe avvenuta in data 1 dicembre 2011 senza dichiarazione di tale circostanza in udienza e senza notificazione della circostanza medesima prima dell’impugnazione della sentenza resa dal giudice di primo grado e qui appellata, avvenuta a sua volta il 5 dicembre 2011.

A rimarca inoltre che della fusione per incorporazione predetta non sarebbe stata data neppure notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale , come viceversa prescritto dall’art. 3, comma 7-bis, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 convertito con modificazioni in L. 2 dicembre 2005 n. 248 nel testo inserito dall’art. 2, comma 4, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, a sua volta convertito con modificazioni in L. 24 novembre 2006 n. 286 e successivamente modificato dall’art. 1, comma 152, lettere a), b), c) e d), della L. 24 dicembre 2007 n. 244, e che la notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio d’appello è avvenuta il 5 dicembre 2011.

Secondo la prospettazione di A, la nuova formulazione dell’art. 2504-bis cod. civ. risultante da ultimo dalla novella introdotta dall’art.23 del D.L.vo 28 dicembre 2004 n. 310 non contemplerebbe più l’estinzione della società incorporata, né l’applicabilità al riguardo della disciplina vigente in tema di interruzione del processo (cfr. sul punto Cass., SS.UU., 14 settembre 2010 n. 19509), con la conseguenza che sarebbe dunque onere del soggetto incorporante di comprovare in giudizio la propria legittimazione ad impugnare producendo copia dell’atto di incorporazione e dimostrando la correttezza della procedura al riguardo seguita.

L’appellato deduce – altresì - che, nella specie, l’atto di incorporazione prodotto in copia agli atti del presente giudizio da Equitalia Centro risulterebbe nullo per violazione dell’art. 9 dello Statuto della Regione Sardegna approvato con L. Cost. 26 febbraio 1948 n. 3, degli artt. 5 e 117, comma 4, Cost., nonché per violazione dell’art. 3 del D.L. 203 del 2005 convertito con modificazioni in L. 248 del 2005: e ciò in quanto l’incorporazione medesima sarebbe avvenuta senza il parere dell’Amministrazione Regionale pur determinandosi in tal modo il trasferimento della riscossione dei tributi anche regionali in capo ad un soggetto non avente la propria sede sociale in Sardegna.

Il Collegio, per parte propria, denota innanzitutto che lo stesso appellato ammette la circostanza dell’avvenuto deposito agli atti di causa, da parte di Equitalia Centro, di copia dell’atto di fusione per incorporazione riguardante Equitalia Sardegna: e in conseguenza di ciò l’anzidetto onere del soggetto incorporante di comprovare in giudizio la propria legittimazione ad impugnare producendo copia dell’atto di incorporazione risulta, nella specie, puntualmente soddisfatto.

Né può dirsi che l’incorporazione di Equitalia Sardegna in Equitalia Centro sia invalida per omessa acquisizione di un parere che la Regione Sardegna avrebbe dovuto esprimere al riguardo.

Diversamente da quanto sostenuto dall’A, va rimarcato che l’art. 9, primo comma, dello Statuto di autonomia speciale della Regione Sardegna approvato con L. Cost. 26 febbraio 1948 n. 3, laddove afferma che quest’ultima “può affidare agli organi dello Stato l’accertamento e la riscossione dei propri tributi” enuncia una mera facoltà dell’Amministrazione Regionale, dalla quale peraltro non discende la necessità di un assenso o di un parere da parte della Regione medesima qualora tale affidamento sia avvenuto e lo Stato, nell’esercizio dei propri poteri di auto-organizzazione, decida poi il trasferimento dell’attività di riscossione a un proprio soggetto non avente sede in Sardegna.

Né tale facoltà di affidamento allo Stato da parte della Regione avente ad oggetto la riscossione dei propri tributi va confusa con la potestà di tipo sostanzialmente “concorrente” che la Regione medesima può esercitare a’ sensi dell’art. 8, lett. h), dello stesso Statuto di autonomia speciale, come da ultimo sostituito dall’art. 1, comma 834, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, ove - per l’appunto - si dispone che “la Regione ha facoltà di istituire con legge altri tributi propri … in armonia con i princìpi del sistema tributario dello Stato” .

In tale contesto, quindi, l’obbligatorietà di un parere da parte dell’Amministrazione Regionale nell’ipotesi in cui lo Stato intendesse trasferire lo svolgimento dell’attività di riscossione dei tributi regionali a un proprio soggetto non avente sede in Sardegna potrebbe essere contemplata soltanto da una specifica disciplina di attuazione dell’art. 9 anzidetto da introdursi in sede di norme di attuazione dello Statuto di autonomia speciale, emanate con il procedimento di cui all’art. 56 di quest’ultimo, ovvero mediante apposita previsione concordata direttamente tra le parti nell’ambito della convenzione sull’affidamento del servizio di riscossione dei tributi regionali: ipotesi, queste, entrambe ad oggi insussistenti.

Come ha puntualmente denotato la difesa di Equitalia Centro, nell’art. 17, comma 2, del D.L.vo 26 febbraio 1999 n. 46 come modificato dall’art. 2, comma 11, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 si dispone che “può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali , nonché quella della tariffa di cui all’art. 156 del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 , ossia della tariffa del servizio di fognatura e depurazione.

In tal modo, quindi, è stato introdotto e attuato nel contesto della legislazione statale anche il predetto principio affermato dalla predetta fonte di rango costituzionale, deputata per certo a salvaguardare l’autonomia speciale della Regione nella propria scelta di eventuale affidamento della riscossione allo Stato, ma che – si ribadisce – di per sé non determina poi alcuna ingerenza dell’Amministrazione Regionale circa l’assetto organizzativo che lo Stato medesimo adotta per l’esercizio dell’attività affidata, ivi dunque compresa la scelta dell’agente della riscossione, già effettuata nella persona giuridica di Equitalia Sardegna e, ora, di Equitalia Centro, facente capo a sua volta (e come del resto ciò avveniva anche per quanto attiene a Equitalia Sardegna) alla holding pubblica Equitalia S.p.a.

Concludendo sul punto, va rilevato che Equitalia S.p.a., con capitale detenuto per il 51% dall’Agenzia delle Entrate e per il 49% dall’I.N.P.S., agisce quale soggetto strumentale e materialmente operativo della medesima Agenzia delle Entrate, alla quale ultima è stata devoluta a’ sensi dell’ art. 3 del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 convertito con modificazioni il L. 2 dicembre 2005 n. 248 l’attività di riscossione.

5. Sempre in via preliminare, nella presente causa non sono individuabili dei controinteressati a quali l’atto introduttivo del presente giudizio d’appello doveva essere notificato.

L’A, peraltro, aveva a sua volta notificato il proprio atto introduttivo del giudizio innanzi al giudice di primo grado dei controinteressati, da lui individuati nelle persone fisiche di taluni messi notificatori (Senis Raimondo, Secci Gilberto, Secci Antonello, Maxia Maria Bonaria, Palla Francesca e Congiu Mario), i quali non hanno comunque ritenuto di costituirsi innanzi al T.A.R.

A fronte di tale circostanza, quindi, Equitalia Centro non era per certo obbligata ad evocare a sua volta nel giudizio di appello tali persone: tanto più che una giurisprudenza ormai costante esclude che l’appello proposto da uno solo dei soccombenti (volendosi in tal senso considerare quindi non solo Equitalia Sardegna, ma anche i predetti messi notificatori evocati nel giudizio di primo grado) non deve essere notificato alle altre parti che rivestono la medesima posizione processuale e che non sono parti necessarie nel giudizio di secondo grado (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2011 n. 133;
Sez. VI, 30 giugno 2011 n. 3890;
Sez. V, 26 luglio 2010 n. 4874).

6.1. Tutto ciò premesso, il Collegio accoglie l’appello in epigrafe nei limiti di quanto qui appresso specificato.

6.2. Come detto innanzi, il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che in relazione al punto 1) della richiesta di accesso presentata dall’A si è determinata la cessazione della materia del contendere, avendo Equitalia Sardegna S.pa. reso disponibili, in copia, le relate di notifica nelle quali risulta riportato con chiarezza il nominativo dell’agente notificatore.

Altrettanto correttamente lo stesso giudice ha respinto la richiesta del punto 8 della domanda medesima per la ben evidente sua genericità (avente infatti ad oggetto “ogni altro documento utile a evidenziare l’avvenuto rispetto delle modalità di notifica, con particolare riferimento ad alcune disposizioni di rango legislativo specificamente indicate” ;
cfr., ex plurimis , per quanto segnatamente attiene l’inaccoglibilità di una domanda di accesso del tutto generica, Cons. Stato, Sez. VI, 16 dicembre 1998 n. 1683).

In via parimenti fondata il T.A.R. ha ritenuto di non accogliere la domanda dell’A per quanto segnatamente attiene ai suoi punti 3 (in parte), 4, 5, 6 e 7 (in parte), “attesa l’irrilevanza della documentazione richiesta rispetto al dichiarato interesse ad acquisire elementi di conoscenza utili a verificare la regolarità del procedimento di verifica, non trattandosi di atti comunque idonei ad inficiare la legittimità di quest’ultimo” .

In tal modo, pertanto, è stata respinta la richiesta dell’A di ottenere copia o notizia, nell’ipotesi di affidamento delle notifiche a società terza, del numero della partita IVA, della sede legale della società datrice di lavoro del messo, della tipologia del contratto e mansione, degli orari di lavoro del messo medesimo, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), dei documenti di regolarità sanitaria e di sicurezza sul posto del lavoro, dei nominativi del responsabile della sicurezza e del rappresentante dei lavoratori, del piano operativo della sicurezza, della valutazione dei rischi, del numero di posizione I.N.P.S. e I.N.A.I.L. della società cui fa capo il messo, nonché della convenzione che ha dato origine all’atto di nomina dei messi notificatori straordinari, dell’attestazione da cui risulti che la società e iscritta all’Albo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze delle società private alla riscossione e alla notificazione e della nota di trasmissione alla Prefettura dell’abilitazione di ciascun messo.

Ad avviso del Collegio, a tale riguardo va opportunamente rimarcato che in tal modo il giudice di primo grado ha respinto la tesi di fondo dell’A secondo la quale l’esigenza di professionalità del messo notificatore, connessa alla rilevanza delle funzioni a lui attribuite, postulerebbe di per sé un divieto di affidare le funzioni medesime a personale precario: divieto che, per contro, non si rinviene nell’ordinamento nella presumibile consapevolezza da parte del legislatore che se è vero che la precarietà di un impiego non agevola per certo – e in via oltremodo deprecabile - l’incremento della professionalità del lavoratore, è di per sé apodittica la conclusione per cui tutti i lavoratori precari lavorerebbero con scarsa professionalità.

Lo stesso giudice di primo grado ha viceversa accolto il ricorso dell’A limitatamente al richiesto accesso agli “atti di nomina dei notificatori, compresi gli atti attestanti il rapporto di servizio del messo notificatore con Equitalia o con la società terza incaricata delle notifiche” (punto 2 e punto 3, in parte), e all’ “indicazione del titolo posseduto dal messo notificatore e dell’autorizzazione all’esercizio della relativa attività nel territorio comunale” (punto 2 e 7 in parte), reputando – senza alcuna ulteriore motivazione - tale accoglimento coerente all’ “interesse dichiarato dal ricorrente” .

Va a questo punto considerato che l’A ha sostanzialmente fondato il proprio interesse all’accoglimento in toto della propria domanda (e, quindi, anche delle parti della stessa materialmente accolte poi per effetto della sentenza resa dal giudice di primo grado) sul duplice presupposto che la documentazione da lui chiesta sarebbe comunque configurabile come “amministrativa” e che la stessa risulterebbe necessaria al fine di consentirgli di provare nel giudizio di opposizione alle cartelle esattoriali l’inesistenza insanabile della loro notifica, potendo quindi anche dubitarsi della circostanza che i notificatori effettivamente rivestano la qualifica di soggetti effettivamente e validamente operanti in nome e per conto dell’agente della riscossione.

Equitalia Centro, per contro, reputa che l’A inammissibilmente chieda di esercitare un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione (cfr. art. 24, comma 3, della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dall’art. 16, comma 1, della L. 11 febbraio 2005 n. 15 e, peraltro, anche la numerosa giurisprudenza che ha anticipato tale previsione di legge, come ad es. Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 2004 n. 7069), e che non sia pertanto nella specie configurabile un suo interesse strumentale preordinato alla verifica della legittimità di un provvedimento: interesse, questo, notoriamente ammesso - per contro – a tutela del privato dalla giurisprudenza formatasi in materia di diritto di accesso (cfr. al riguardo, ex plurimis e tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. IV, 28 febbraio 2012 n. 1162).

La medesima appellante reputa, inoltre, che il ricorrente in primo grado non abbia fornito la prova della sussistenza del collegamento tra il proprio interesse giuridicamente rilevante e la documentazione per cui l’accesso è chiesto, inderogabilmente contemplata – per

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