Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 2022-07-29, n. 202203859
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 29/07/2022
N. 03859/2022 REG.PROV.CAU.
N. 04957/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4957 del 2022, proposto da
C G, rappresentato e difeso dagli avvocati D V, A V D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio D V in Roma, Lungotevere Marzio n.3;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R.), Consorzio Interuniversitario Cineca, Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Selexi S.r.l., Mast S.r.l., Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum”, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Alessia Zaccaria, Martina Brucoli, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 02571/2022, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA ED ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA PER L'A.A. 2021/2022 - RISARCIMENTO DANNI
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2022 il Cons. S Z e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Visti i risultati della verificazione espletata dall’ISS sui quesiti della prova nazionale di ammissione alle facoltà di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria;
Rilevato che
- dalla relazione emerge che i quesiti riconosciuti “ambigui” sono il n.10 e il n.21;
- la parte appellante ha espressamente contestato il quesito 21, tuttavia avendo totalizzato nella graduatoria unica nazionale un punteggio di 26,80 nel test di accesso che non le permetterebbe di raggiungere nessuna delle soglie minime di accesso, né al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, allo stato pari a 35,70, né al corso di laurea in odontoiatria, allo stato pari a 34, 6 non supera la prova di resistenza;
Ritenuto, conseguentemente, di non poter accogliere l’appello avverso l’ordinanza del TAR;
Ritenuto di dover compensare le spese processuali per la natura e la particolarità delle questioni trattate.