Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-07-26, n. 201004862

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-07-26, n. 201004862
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201004862
Data del deposito : 26 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10217/2005 REG.RIC.

N. 04862/2010 REG.DEC.

N. 10217/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 10217 del 2005, proposto da:
Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge,;

contro

B M;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO- SEZIONE I n. 06355/2004, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONCESSSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2010 il consigliere Fabio Taormina e udito l’ Avvocato dello Stato Saulino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso di primo grado la parte appellata era insorta avverso le determinazioni amministrative reiettive della propria richiesta diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana adottate dall’ Amministrazione odierna appellante, prospettando le censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto varii profili sintomatici.

Con la sentenza in forma semplificata in epigrafe appellata il Tar accolse l’impugnazione.

La difesa erariale dell’appellante Amministrazione ha censurato la predetta sentenza chiedendone l’annullamento in quanto viziata da errori di diritto ed illegittima: i giudici di prime cure avevano errato nel non rilevare la insussistenza di elementi atti a legittimare l’accoglimento della istanza di parte appellata.

In primo luogo, il Tar Lombardia non era competente, perché sussisteva in materia la competenza territoriale del Tar del Lazio con sede in Roma.

Nel merito, la determinazione amministrativa reiettiva era esatta e immune da censure;
la decisione del Tar aveva errato nell’accogliere il ricorso di primo grado e, pertanto, meritava riforma laddove aveva travalicato i limiti della propria cognizione sostituendo il proprio convincimento di merito alla latissima discrezionalità esercitabile dall’Amministrazione in subiecta materia (comunque era palese che parte appellata era priva di reddito adeguato).

DIRITTO

La decisione appellata del Tribunale Amministrativo Regionale con sede in Milano ha accolto il ricorso di primo grado proposto dall’odierna parte appellata alla stregua della considerazione per cui (si riporta di seguito un breve stralcio della motivazione) “Quantunque il Ministero dell’interno affermi (nota 3.11.2003, prot.n. K10/46336, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione) di non avere ricevuto la documentazione integrativa, risulta dal timbro apposto sulla “copia per ricevuta” prodotta in giudizio dal ricorrente che il modello 2002 persone fisiche (dichiarazione dei redditi relativi al 2001) è stato presentato alla Prefettura di Milano l’11 febbraio 2003.

La stessa Prefettura, del resto, nel riferire al Tribunale sul ricorso in esame, ha trasmesso (nota 8 luglio 2003 ed allegati) tutta la documentazione relativa al caso, comprendente la dichiarazione dei redditi 2001 redatta su modello

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