Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2009-09-17, n. 200905607
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Testo completo
Numero 05607/2009 e data 17/09/2009
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Normativa per gli Atti Consultivi
Adunanza di Sezione del 27 agosto 2009
NUMERO AFFARE 03042/2009
OGGETTO:
Ministero degli Affari Esteri Ufficio Legislativo;
Schema recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero affari esteri..
LA SEZIONE
Visto lo schema trasmesso con nota n. 0271707- A.A/0 del 3 agosto 2009, Ufficio legislativo del MAE, la relativa relazione illustrativa e tutti gli allegati;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. P D I;
Premesso:
1. Lo schema di regolamento in esame reca norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri.
Difatti, per completare il nuovo assetto della materia, sono intervenute le disposizioni dell’articolo 18, comma 2-bis, della legge 29 novembre 2007, n. 222, che hanno attribuito alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari di 1ª categoria, autonomia gestionale e finanziaria. Per procedere in modo tecnicamente sicuro in una materia irta di formalismi si è ritenuto opportuno introdurre una esplicita norma di delegificazione che il legislatore ha varato con l’articolo 6 della legge n. 69 del 2009. Ai sensi di tale disposizione, per dare concreta attuazione all’autonomia finanziaria e gestionale degli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri, la fonte regolamentare può operare nell’osservanza dei seguenti criteri:
a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all’estero e alla loro gestione;
b) semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi all’estero, ai fini della razionalizzazione della spesa;
c) garanzia di opportune procedure di verifica e controllo delle attività svolte nell’ambito dell’autonomia gestionale e finanziaria di cui al presente comma, con particolare riferimento alla gestione contabile e delle risorse umane.
Con lo schema in esame, che consta di 40 articoli, raggruppati in 6 titoli, per le rappresentanze diplomatico–consolari si propone un modello di bilancio che dovrebbe realizzare la semplificazione e lo snellimento dei processi di gestione, individuando nel contempo le responsabilità, le opportune procedure di verifica e controllo delle attività svolte e le sanzioni in caso di inadempienze da parte dei responsabili.
Si procede in una breve disamina del contenuto degli articoli sulla base della ampia relazione ministeriale, limitandosi a quelli di maggior rilievo.
Il Titolo I reca i principi generali
L’articolo 1 (Definizioni) definisce gli uffici destinatari del delle norme e le figure alle quali il regolamento attribuisce funzioni amministrative e contabili presso gli uffici all’estero.
L’articolo 2 (Ambito di applicazione), esclude gli istituti italiani di cultura, per i quali il comma 2 rinvia alla normativa specifica, e l’ attività di cooperazione internazionale allo sviluppo di cui alla legge 27 febbraio 1987, n.49, per la quale il comma 3 rinvia all’art.26 del presente regolamento.
L’articolo 3 (Funzioni amministrative e contabili presso gli uffici all’estero), ridisegna le funzioni amministrative e contabili presso gli uffici all’estero alla luce dell’autonomia gestionale.
Titolo II - Gestione finanziaria degli uffici all’estero
L’articolo 4 (Modalità della gestione finanziaria) al comma 1, introduce i principi della gestione finanziaria di cassa per gli uffici all’estero. La gestione di cassa consente in particolare di riportare all’esercizio successivo eventuali avanzi di gestione che attualmente vengono versati all’erario, con benefici in termini di programmazione della spesa, semplificazione ed efficiente utilizzazione delle risorse pubbliche. Si tratta di una prospettiva di innovazione contabile di notevole portata innovativa che completa un processo di razionalizzazione delle strutture centrali e periferiche del MAE che come abbiamo visto ha avuto avvio fin dalla legge finanziaria per il 2007 ed è proseguito con la legge finanziaria per il 2008. Alla luce del nuovo quadro normativo e giuridico sopra delineato nonché dell’ambito di applicazione delle norme regolamentari che devono essere emanate per dare concreta attuazione al principio dell’autonomia gestionale e finanziaria degli uffici all’estero, si è ritenuto opportuno fondare le innovazioni in esame su una specifica norma di delegificazione che il legislatore ha introdotto con l’articolo 6 della legge n. 69 del 2009 citata in precedenza.
L’articolo 5 (Esercizio finanziario, bilancio di previsione e bilancio di assestamento) e l’articolo 6 (Criteri di formazione del bilancio di previsione) definiscono procedure, tempi e criteri per la predisposizione e la trasmissione alla sede centrale del bilancio di previsione e di assestamento dell’ufficio all’estero.
L’articolo 7 (Integrità ed universalità del bilancio ) prevede che siano iscritte in bilancio nel loro importo integrale tutte le entrate e tutte le spese e vieta le gestioni fuori bilancio.
L’articolo 8 (Classificazione delle entrate e delle spese) ripartisce le entrate in sette titoli e le spese in sei titoli; i titoli sono a loro volta suddivisi in conti . La ripartizione per titoli ha valore vincolante ai fini dell’autorizzazione di spesa, mentre quella per conti, elaborata in coerenza con il piano dei conti del Sistema unico di contabilità economico della PA, ha carattere indicativo e può essere modificata per esigenze sopravvenute con provvedimento del Direttore generale per gli affari amministrativi, il bilancio ed il patrimonio del Ministero degli affari esteri.
L’articolo 12 (Variazioni e storni di bilancio ), comma 1, attribuisce al titolare dell’ufficio il potere di disporre variazioni di bilancio di carattere compensativo tra i titoli I (funzionamento), II (attività istituzionali) e III (conto capitale) delle spese, previa autorizzazione ministeriale; decorsi comunque quindici giorni dalla richiesta di autorizzazione si applica il principio del silenzio-assenso. Per quanto riguarda le spese in conto capitale le variazioni sono ammesse esclusivamente in aumento con corrispondente diminuzione delle poste di parte corrente (comma 4).
Gli articoli 16 (Gestione delle spese), 17 (Liquidazione della spesa) e 18 (Ordinazione e pagamento della spesa) regolano la gestione delle fasi della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.
Gli articoli 19 (Scritture finanziarie e patrimoniali) e 20 (Sistemi di scritture finanziarie) indicano le scritture finanziarie e patrimoniali che l’ufficio deve tenere con l’ausilio di programmi informatici ministeriali. Si introducono i registri per la rilevazione delle entrate accertate e degli impegni assunti verso terzi. Si tratta di un'innovazione di rilievo che consente di monitorare la