Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-03-19, n. 201801710

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-03-19, n. 201801710
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201801710
Data del deposito : 19 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/03/2018

N. 01710/2018REG.PROV.COLL.

N. 07551/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7551 del 2017, proposto da:
F D e T A R C, rappresentati e difesi dall’avvocato F Z, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A P in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

Federica D’Isanto, non costituita in giudizio nel presente grado;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO -ROMA, SEZIONE III BIS, n. 07546/2017, resa tra le parti e concernente: procedura di mobilità straordinaria, ordinanza ministeriale n. 241/2016;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018, il consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l’avvocato Zecchino e l’avvocato dello Stato Fico;


1.

CONSIDERATO che

il T.a.r. per il Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha declinato la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al ricorso n. 12331 del 2016, proposto dagli odierni appellanti avverso l’ordinanza ministeriale n. 241 dell’8 aprile 2016 – adottata ai sensi dell’art. 462, comma 6, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e recante la disciplina della mobilità del personale docente, educativo e a.t.a. per l’anno scolastico 2016/2017 attraverso la determinazione delle modalità di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) dell’8 aprile 2016 per la mobilità 2016/2017 del personale della scuola –, nella parte in cui l’intera procedura di mobilità straordinaria, alla quale i docenti avevano aderito compilando la relativa istanza online secondo le modalità stabilite nell’impugnata ordinanza ministeriale, era stata demandata ad un algoritmo « il cui funzionamento […] era ed è sconosciuto;
il tutto in evidente contrasto con il principio fondamentale secondo cui l’utilizzo dello strumento informatico debba categoricamente essere considerato come servente rispetto all’attività amministrativa
», determinando il trasferimento d’imperio delle odierne appellanti « in una provincia piuttosto che in un’altra, senza tener conto delle preferenze indicate nelle rispettive domande di trasferimento, senza alcuna motivazione e in difetto della benché minima trasparenza » (v. così, testualmente, il ricorso introduttivo), in violazione della legge n. 107/2015, degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990 e dei principi di parità di trattamento, di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa;

2.

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