Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-01-30, n. 201900758

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-01-30, n. 201900758
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201900758
Data del deposito : 30 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/01/2019

N. 00758/2019REG.PROV.COLL.

N. 02202/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2202 del 2018, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di -OISSIS-, in persona del Prefetto pro tempore , Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

-OISSIS--OISSIS-s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Luigi Maria D’Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Antonelli n. 49, e altresì dall’Avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;
Comune di -OISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Nicola Bultrini in Roma, via Germanico, n. 172;

nei confronti

Comune di -OISSIS-, non costituito in giudizio;
-OISSIS-, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza n. -OISSIS-del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. I, resa tra le parti, concernente l’informazione antimafia emessa dalla Prefettura di -OISSIS- nei confronti di -OISSIS--OISSIS-s.r.l., odierna appellata, nonché tutti gli atti prodromici e consequenziali.


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di -OISSIS--OISSIS-s.r.l. e del Comune di -OISSIS-;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2019 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierna appellata, -OISSIS--OISSIS-s.r.l., l’Avvocato Luigi Maria D’Angiolella e l’Avvocato Angelo Clarizia nonché per le pubbliche amministrazioni appellanti, il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di -OISSIS-, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Difesa, l’Avvocato dello Stato Tito Varrone;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierna società appellata, -OISSIS--OISSIS-s.r.l., ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, con tre separati ricorsi, rispettivamente iscritti al R.G: n. -OISSIS-, al R.G: n. -OISSIS-e al R.G. n.-OISSIS-e successivamente integrati da motivi aggiunti, l’informazione antimafia, CAT. -OISSIS- prot. n.-OISSIS-, emessa nei suoi confronti dalla Prefettura di -OISSIS-, nonché i consequenziali atti emessi dalle varie amministrazioni e, in particolare:

a) quanto al ricorso R.G. n. -OISSIS-, la determina del responsabile del Servizio del Comune di -OISSIS- n. -OISSIS-con la quale è stata comunicata all’impresa, odierna appellata, la risoluzione del contratto sottoscritto il -OISSIS-;

b) quanto al ricorso R.G. n. -OISSIS-, la nota prot. n. -OISSIS-del Comune di -OISSIS-, con cui è stata comunicata all’impresa, odierna appellata, la determinazione del Settore Tecnico del Comune di -OISSIS-, recante la risoluzione del contratto d’appalto stipulato il -OISSIS- per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e completamento della reta idrica e di depurazione comunale, e tutti gli atti connessi e consequenziali.

c) quanto al ricorso R.G. n. -OISSIS-, la nota prot. n. -OISSIS-del -OISSIS-, con cui -OISSIS- ha comunicato l’avvio del procedimento per la risoluzione del contratto stipulato il -OISSIS-, relativo all’affidamento della progettazione esecutiva e all’esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo « Intervento di completamento della rete fognaria comunale. Ampliamento rete fognaria in località-OISSIS-nel Comune di -OISSIS- », e l’eventuale provvedimento di risoluzione del medesimo contratto testé citato;

1.1. Nel primo grado dei tre giudizi, così instaurati, si sono costituiti il Ministero dell’Interno o nonché le altre amministrazioni, odierne appellanti, per resistere ai ricorsi, di cui hanno chiesto la reiezione e il Comune di -OISSIS-, anche esso per chiedere la reiezione del ricorso.

1.2. Con l’ordinanza n. -OISSIS-il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, ha ordinato alla Prefettura di -OISSIS- di depositare tutti gli atti e i documenti posti a fondamento della misura interdittiva.

1.3. Infine, con la sentenza n. -OISSIS-, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, ha annullato il provvedimento interdittivo e tutti i consequenziali atti adottati dalle varie amministrazioni e ha compensato tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di -OISSIS-, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Difesa, articolando due motivi di censura che di seguito saranno esaminati, e ne hanno chiesto la riforma, con la conseguente reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti proposti in primo grado.

2.1. Si è costituita con la memoria difensiva, depositata il 17 aprile 2018, l’appellata -OISSIS--OISSIS-s.r.l., che ha eccepito l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza dell’appello.

2.2. Si è altresì costituito il Comune di -OISSIS-, per chiedere, al contrario, l’accoglimento dell’appello.

2.3. Nella camera di consiglio del 19 aprile 2018, fissata per l’esame della domanda cautelare, il Collegio, sull’accordo delle parti, ha rinviato la causa per il sollecito esame del merito all’udienza pubblica del 13 settembre 2018.

2.4. Nell’udienza pubblica del 13 settembre 2018 il Collegio, su accordo dei difensori, ha rinviato la causa all’udienza pubblica del 24 gennaio 2019.

2.5. Infine, nella pubblica udienza del 24 gennaio 2019 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L’appello è fondato.

4. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità, proposta dall’appellata -OISSIS--OISSIS-s.r.l., la quale deduce che il Ministero dell’Interno non avrebbe alcun interesse ad impugnare la sentenza n. -OISSIS-per avere omesso di impugnare la sentenza “gemella” n. -OISSIS-, emessa dal medesimo Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, nei confronti della società -OISSIS-

4.1. Detta sentenza non è stata oggetto di gravame ed è ormai passata in giudicato, con la conseguente definitività, così sostiene l’appellata (p. 9 della memoria difensiva), in ordine alla insussistenza di un rischio di condizionamento criminale in relazione alle circostanze dedotte nell’informativa e, in particolare, alla figura di -OISSIS--OISSIS-.

4.2. La circostanza travolgerebbe, sostanzialmente, lo stesso interesse del Ministero appellante a coltivare l’odierno gravame, posto che l’inidoneità degli elementi istruttori e motivazionali qui in discussione è stata sancita, in via definitiva, con una sentenza passata in giudicato, peraltro riferita alla società – -OISSIS- – nella quale -OISSIS--OISSIS-ha rivestito la carica di amministratore unico.

4.3. Di qui, ad avviso dell’appellata, l’inammissibilità dell’appello, proposto dal Ministero dell’Interno e dalle altre amministrazioni.

4.4. L’eccezione va respinta.

4.5. Il giudicato formatosi in seguito alla mancata impugnativa della sentenza n. -OISSIS- non priva di interesse il Ministero dell’Interno ad impugnare in questo giudizio la sentenza n. -OISSIS-, che riguarda una società, -OISSIS--OISSIS-s.r.l., del tutto distinta da -OISSIS- – di cui la società odierna appellata detiene il 100% delle quote – e, per quanto simili o coincidenti possano essere gli elementi posti a base delle due informative, essi rimangono provvedimenti distinti, fondati su valutazioni comunque autonome, volta per volta, da parte dell’autorità prefettizia.

4.6. La medesima sentenza n. -OISSIS-, nel rilevare il rapporto di “interdipendenza” tra l’informazione impugnata nel presente giudizio e quella qui gravata per « la identità delle circostanze fattuali poste a giustificazione di entrambe », ha osservato di essere pervenuta alla decisione di annullare detta informazione solo per avere, contestualmente, deciso di annullare l’informazione emessa nei confronti dell’odierna appellata, sicché, anche a voler seguire il ragionamento del Tribunale e a tutto concedere, l’interesse del Ministero ad impugnare la sentenza n. -OISSIS-si giustificherebbe, a maggior ragione, proprio per la natura “pregiudiziale” ravvisata dal medesimo Tribunale nella pronuncia qui difatti ritualmente gravata.

4.7. Solo al fine di prevenire strumentali impugnative della presente pronuncia, anche in ipotesi ai sensi dell’art. 395, comma primo, n. 5, c.p.c., in ogni caso, si deve qui affermare che la valutazione in ordine agli elementi posti a base dell’informazione antimafia, impugnata nel presente giudizio, non pone un conflitto pratico di giudicati rispetto alla valutazione di taluni o anche tutti gli eventualmente coincidenti elementi posti a base dell’informazione antimafia emessa nei confronti di -OISSIS-, soggetto del tutto distinto ed estraneo al presente giudizio.

5. Deve essere parimenti respinta l’eccezione di inammissibilità, pure sollevata dall’appellata -OISSIS--OISSIS-s.r.l. (pp.

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