Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-06-14, n. 202405350
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Testo completo
Pubblicato il 14/06/2024
N. 05350/2024REG.PROV.COLL.
N. 00436/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 436 del 2024, proposto dal dottor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A L e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M S in Potenza, via Nazario Sauro, 102,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024, il Cons. A R C e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con provvedimento del Prefetto di Potenza prot. -OMISSIS-del 3 marzo 2023 il dott. -OMISSIS-, amministratore unico della società -OMISSIS- – società colpita da interdittiva prefettizia - è stato attinto anche in proprio da informazione interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84, commi 3 e 4, 89- bis , 91, comma 6, e 94 d.lgs. n. 159/2011 a seguito di istanza di riesame di precedenti interdittive, adottate con provvedimenti prot. n. -OMISSIS-del 21 ottobre 2019 e prot. n. -OMISSIS-del 29 marzo 2021: nel confermare le precedenti determinazioni interdittive, il Prefetto ha posto a base della decisione il parere contrario del Gruppo Interforze Antimafia di Potenza, espresso nella riunione del 7 dicembre 2022, di conferma di quello precedente assunto nella riunione del 4 febbraio 2022 giusta il quale, sulla base dei rapporti familiari e commerciali, dei legami emersi con esponenti della malavita organizzata nonché della definizione di due procedimenti per intervenuta prescrizione, del procedimento pendente per estorsione, nonché della condanna per riciclaggio il -OMISSIS-è stato giudicato contiguo alla criminalità organizzata.
2. – Il prevenuto è insorto avverso il provvedimento prefettizio con rituale ricorso innanzi al TAR per la Basilicata deducendo in primis la violazione degli artt. 83, comma 3, lett. d ), e 85, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159/2011, in quanto ai sensi di tali norme non potrebbe essere destinataria di un’informativa antimafia di tipo interdittivo la persona fisica, che non riveste la qualità di titolare di impresa o di società; in secondo luogo, ha denunciato la violazione dell’art. 92, comma 2- bis , d.lgs. n. 159/2011 in combinato disposto con l’art. 10- bis l. n. 241/1990 per omissione delle garanzie partecipative; dipoi, ha dedotto il vizio istruttorio e motivazionale per l’insufficienza del quadro indiziario a giustificare il tentativo di infiltrazione mafiosa, nonché, da ultimo, la violazione dell’art. 94- bis d.lgs. 159/2011 per non esser stata valutata alternativamente l’adozione delle misure di prevenzione collaborativa.
2.1. – Il primo giudice non ha apprezzato favorevolmente le note censorie dedotte dal ricorrente e, nel respingere il ricorso, ha statuito, con particolare riguardo al primo tema decisorio, che, “ pur tenendo conto del condivisibile orientamento giurisprudenziale, ai sensi del quale l’informativa antimafia di tipo interdittivo non può essere applicata alle persone fisiche, che non sono titolari o direttori tecnici di imprese individuali oppure legali rappresentanti, direttori tecnici, componenti dell’organo di amministrazione, soci unici o soci di maggioranza (in caso di società con massimo quattro soci) delle società di capitali, soci di società di persone, soci accomandatari (delle società in accomandita semplice) e componenti del collegio sindacale, va rilevato che dal provvedimento impugnato risulta che il ricorrente è tuttora amministratore unico della -OMISSIS- ”.
3. – Il -OMISSIS-adisce, quindi, questo Consiglio di Stato con ricorso in appello per ottenere, previa sospensione cautelare, la riforma integrale della sentenza e l’annullamento del provvedimento prefettizio. Il gravame si fonda su quattro articolati nuclei censori che riprendono in larga parte i temi decisori svolti in prime cure e mirano a censurare i seguenti errores in iudicando in cui sarebbe incorso il primo giudice.
3.1. – La prima doglianza, nel denunciare la violazione di una pluralità di parametri normativi e , in primis , gli artt. 84, 85 e 91, 90-95 del d.lgs. n. 159/2011, rimarca il punctum dolens per cui il provvedimento di informativa antimafia non potrebbe colpire, oltre alla società, anche la persona fisica ex se , laddove quest’ultima, pur se ne fosse socio o amministratore, non rivesta a sua volta la qualità di imprenditore e non sia un libero professionista con partita IVA: a dire dell’appellante, errerebbe il primo giudice nel valorizzare la circostanza che il -OMISSIS-riveste la qualità di amministratore unico di -OMISSIS- in quanto il novero dei soggetti destinatari delle misure interdittive sarebbe tassativo e insuscettibile di estensione analogica se non in spregio del principio di legalità. Il secondo capo di impugnazione riprende e sviluppa tale fil rouge svolgendo gli argomenti logico-sistematici che osterebbero all’emanazione di un’interdittiva a carico di persona fisica priva della qualità di imprenditore anche alla luce dei più recenti indirizzi inaugurati dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa.
3.2. – Con il terzo profilo censorio, l’appellante lamenta l’ error in iudicando in cui sarebbe incorso il primo giudice nel dequotare la rilevanza della mancata comunicazione, nel preavviso di rigetto prot. -OMISSIS-del 31 agosto 2022, del mandato di arresto del ricorrente del 29 novembre 2019 per riciclaggio, emesso dal Principato di Monaco, omettendo un passaggio determinante ossia quello inerente la motivazione per cui le Autorità monegasche non hanno inteso procedere nei confronti del ricorrente. A dire dell’appellante, sussisterebbe la violazione dell’art. 92, comma 2- bis , d.lgs. n. 159/2011 che richiama, mutuandone la natura giuridica, la disciplina tracciata dall’art. 10- bis l. n. 241/1990 in ordine alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell'istanza ed alla necessità di non ampliarli in sede di provvedimento conclusivo, pena la equiparazione alla mancata previa comunicazione dei motivi ostativi.
3.3. – Da ultimo, la difesa del -OMISSIS-censura il difetto istruttorio e motivazionale del provvedimento prefettizio che, nel valutare il quadro indiziario ai fini antimafia, avrebbe trascurato gli sviluppi più recenti in senso favorevole al prevenuto e, in particolare il decreto di riabilitazione del Tribunale di Potenza del 6 luglio 2022 e il dispositivo della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Potenza che, dopo avere riqualificato la fattispecie di reato contestato (derubricandolo dalla iniziale tentata estorsione in violenza privata), ha assolto il -OMISSIS-per non aver commesso il fatto. Secondo le tesi dell’appellante, tutti i fatti e i procedimenti penali richiamati anche nella sentenza gravata - definitisi favorevolmente per il