Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-11-16, n. 201604730

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-11-16, n. 201604730
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201604730
Data del deposito : 16 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/11/2016

N. 04730/2016REG.PROV.COLL.

N. 03638/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3638 del 2015, proposto dal signor A N, rappresentato e difeso dagli avvocati L F (C.F. FNTLSU66H65C747Y) e G M (C.F. MNRGFR53C04H620A), con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L F in Roma, viale Mazzini, n. 11;

contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sez. III, n. 208/2015, resa tra le parti, concernente un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza n. 2227 del 2015, con cui la Sezione ha accolto la domanda incidentale dell’appellante ed ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2016 il pres. Luigi Maruotti e uditi per le parti l’avvocato G M e l'avvocato dello Stato Giancarlo Caselli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Col provvedimento di data 7 ottobre 2014, il Questore della provincia di Rofivo ha respinto l’istanza di permesso di soggiorno, formulata dall’appellante.

2. Col ricorso di primo grado n. 1620 del 2014 (proposto al TAR per il Veneto), l’interessato ha impugnato il diniego, chiedendone l’annullamento.

3. Il TAR, con la sentenza n. 208 del 2015, ha respinto il ricorso ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

4. Con l’appello in esame, l’interessato ha chiesto che – in riforma della sentenza del TAR – il ricorso di primo grado sia accolto.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio ed ha chiesto che l’appello sia respinto.

Con l’ordinanza n. 2227 del 2015, la Sezione ha accolto la domanda incidentale dell’appellante ed ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata, rilevando che non vi è stata la «valutazione adeguata della situazione lavorativa dell’originario ricorrente, in atto al momento della adozione dell’impugnato provvedimento di diniego».

All’udienza del 3 novembre 2016, la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. Ritiene la Sezione che l’appello sia fondato e vada accolto.

Il provvedimento del Questore, impugnato in primo grado, ha ritenuto che l’interessato non avesse adeguati mezzi di sussistenza.

Dalla documentazione acquisita, risulta che l’appellante – avvalendosi della facoltà di depositare documenti dopo la comunicazione del preavviso di rigetto, trasmesso ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 – a suo tempo ha inoltrato alla Questura una copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la società cooperativa agricoli Lavori di Sermide (con la quale già intratteneva un rapporto di lavoro a tempo determinato).

La mancata motivazione sulla rilevanza specifica di tale ulteriore documento comporta la fondatezza della censura di eccesso di potere, formulata in primo grado e riproposta in questa sede.

6. Per le ragioni che precedono, il diniego impugnato in primo grado va accolto, sicché – in riforma della sentenza impugnata – l’atto impugnato in primo grado va annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti, che terranno conto della situazione sussistente al momento in cui vi sarà la rinnovata valutazione della originaria istanza.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi