Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2020-09-18, n. 202005491
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Pubblicato il 18/09/2020
N. 05491/2020 REG.PROV.CAU.
N. 06716/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6716 del 2020, proposto dal
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
contro
sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. P Gtti e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria – Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, recante accoglimento dell’istanza cautelare presentata dal sig. -OMISSIS- con il ricorso R.G. n. -OMISSIS-, proposto avverso i provvedimenti di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e di revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia, emesse nei suoi confronti rispettivamente dal Prefetto e dal Questore di Perugia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza del T.A.R. Umbria, Sez. I, n. -OMISSIS-, con cui è stata accolta l’istanza cautelare presentata dal ricorrente in primo grado;
Vista la memoria di costituzione in giudizio e difensiva dell’appellato;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 62 del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.);
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2020 il Cons. P D B e udito per la parte pubblica l’Avvocato dello Stato Isabella Piracci;
Considerato che, entro i limiti di cognizione della fase cautelare, l’istanza di sospensione non risulta assistita dal fumus boni juris, non essendo ravvisabili – come condivisibilmente osservato dal T.A.R. – a carico del sig. Serra (rimasto ferito nell’episodio da cui originano i provvedimenti da lui impugnati in primo grado) ragioni che facciano dubitare della sua affidabilità nella detenzione e nell’uso delle armi;
Ritenuta, per quanto detto, l’insussistenza delle condizioni per accogliere l’appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a.;
Ritenuto, da ultimo, di dover compensare le spese della fase cautelare del giudizio;