Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-10-31, n. 202309372
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 31/10/2023
N. 09372/2023REG.PROV.COLL.
N. 08911/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8911 del 2019, proposto da
La Via del Collegio Associazione Culturale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati B B, N M, S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Trinca in Roma, via Portuense n. 104;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati S S, F I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Associazione Blue Note Orchestra, non costituita in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 781/2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2023 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Ballero Francesco in sostituzione degli Avv.ti Ballero Benedetto e Ballero Stefano, Sau;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha respinto il ricorso proposto da La Via del Collegio Associazione Culturale contro la Regione Autonoma della Sardegna per l’annullamento dei provvedimenti che hanno comportato il rigetto dell’istanza di contributo per “ Manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, annualità 2017 ”, avanzata dalla ricorrente in data 8 agosto 2017 per euro 50.000,00 in relazione a una manifestazione denominata “ KE GUSTO JE..ZZ feat La musica che gira intorno X° edizione ”, prevista dal 15 al 30 settembre 2017 e rientrante nel “ Cartellone delle manifestazioni dello spettacolo e della cultura ”.
1.1. In punto di fatto, la sentenza ha premesso che:
- con deliberazione 23 maggio 2017, n. 25/10 la Giunta Regionale aveva approvato direttive aventi ad oggetto: “ Cartellone regionale degli eventi 2017. Requisiti e criteri per l’individuazione di manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. Direttive sulla rendicontazione ed erogazione dei contributi, L.r. 21.04.1955, n.7, art. 1, lett. c ”, individuando, all’Allegato 1, i “ requisiti e criteri di ammissibilità e rendicontazione dei contributi ” e, all’Allegato 2, la “ tipologia degli interventi, la ripartizione delle risorse, l'ammontare del contributo e la griglia di valutazione ”, quest’ultimo recante, all’art. 4, i requisiti di ammissibilità al contributo, tra i quali la durata della manifestazione (“ da un minimo di 3 giorni ad un massimo di 15 giorni ininterrotti di calendario ”: Tabella 4.1) e il punteggio minimo di 35 (con specifico riferimento al “ Cartellone delle manifestazioni dello spettacolo e della cultura ”, ora di interesse: Tabella: 5.2.), da attribuirsi sulla base dei criteri di valutazione di cui alla Tabella 5.1.;
- con determinazione dirigenziale 5 dicembre 2017, n. 1306 era stato approvato l’elenco degli organismi non ammissibili a contributo, nel quale era stata inserita, tra gli altri, la Via del Collegio Associazione Culturale per “ 1) Punti 33. Non sufficienti al raggiungimento del punteggio minimo previsto ai fini dell'ammissibilità …2) Durata manifestazione superiore al periodo massimo previsto ”;
- a seguito di istanza di riesame proposta dall’Associazione interessata, con nota dirigenziale 16 aprile 2018, n. 4232, l’Assessorato del Turismo aveva confermato la propria decisione, avverso la quale, in data 2 maggio 2018, la stessa Associazione aveva proposto una nota, denominata “ricorso gerarchico”, alla quale aveva fatto seguito un nuovo atto regionale di conferma dell’esclusione dalla procedura, con determinazione 24 luglio 2018, n. 781;
- in data 21 novembre 2018 la Via del Collegio Associazione Culturale ha proposto, avverso tali atti, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, al quale l’Amministrazione regionale si è opposta, per cui l’interessata ha trasposto la controversia in sede giurisdizionale, con ricorso depositato in data 5 febbraio 2019.
1.2. Il tribunale - dato atto dei motivi di ricorso e della resistenza della Regione - ha esaminato soltanto le censure concernenti una delle due ragioni di esclusione (mancato raggiungimento del punteggio minimo di 35), prescindendo perciò dall’esame della seconda (durata eccessiva della manifestazione da finanziare).
1.2.1. Dato atto che la ricorrente aveva conseguito il punteggio di 33 e che la Regione non aveva considerato ai fini del punteggio ulteriori elementi richiesti dall’associazione, in particolare le “ proposte di accordi di collaborazione ” assimilabili ad “ azioni di accoglienza e/o creazione di pacchetti turistici e/o altro ”, avendoli ritenuti non adeguatamente documentati, la sentenza ha deciso come segue:
- 1) ha respinto il motivo concernente l’assegnazione di un punto “ in caso di sito web e pagine social dedicate (da dimostrare con indicazione dell’URL cliccabile almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione) o presenza di contratto o altro accordo formale di realizzazione del medesimo sottoscritto dalle parti ”, perché ha ritenuto che la lex specialis prevedeva l’espresso divieto di soccorso istruttorio sulla documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione, da produrre obbligatoriamente con la domanda di partecipazione, tra l’altro, in relazione al raggiungimento del punteggio minimo di 35 punti;in ogni caso, con specifico riferimento alla voce ora in esame, ha considerato che il punteggio era pari a 1 punto e, come tale, non avrebbe, comunque, permesso alla ricorrente di raggiungere il punteggio minimo di 35;
- 2) ha respinto il motivo concernente l’assegnazione dei seguenti punteggi: - 3 punti in caso di pubblicità su web di copertura nazionale ( banner , pagine redazionali, rimandi con link , ecc., da dimostrare mediante trasmissione di elenco dimostrativo dei link );- 4 punti per affissioni nel territorio della Regione, da dimostrare mediante presentazione di contratto preliminare o altro accordo formale sottoscritto dalle parti;- 3 punti per affissioni negli aeroporti, da dimostrare mediante presentazione di contratto preliminare o altro accordo formale sottoscritto dalle parti. La motivazione di rigetto è conforme al giudizio espresso dall’amministrazione (mancata produzione di documentazione idonea) ed è fondata sulle stesse ragioni di cui al punto precedente, nonché sulla considerazione che in relazione alle voci predette la ricorrente non aveva allegato alla domanda alcuna documentazione e quindi non avrebbe potuto pretendere il soccorso istruttorio per documenti completamente omessi ed ai quali l’interessata non aveva nemmeno fatto riferimento in sede di domanda di partecipazione;
- 3) ha respinto ancora il motivo concernente l’assegnazione dei seguenti punteggi: - 12 per pubblicità su canali comunicazione di copertura internazionali (tv, radio, stampa cartacea, stampa on line , in flights , blog , etc etc, da dimostrare mediante presentazione di contratto preliminare o altro accordo formale sottoscritto dalle parti);- 5 punti per pubblicità su Mass media regionali (Tv, radio, stampa cartacea, stampa on line , da dimostrare mediante presentazione di contratto preliminare o altro accordo formale sottoscritto dalle parti);- 15 punti per creazione di pacchetti turistici acquistabili anche on line , che dovevano essere documentati attraverso accordi e/o contratti stipulati con agenzie e simili. La motivazione di rigetto conferma la decisione dell’amministrazione secondo cui la documentazione allegata alla domanda non era idonea perché si trattava di contratti “ firmati da una sola parte contrattuale, quella fornitrice dell’eventuale servizio ”;in particolare, il tribunale ha confutato l’assunto della ricorrente secondo cui sarebbe stata sufficiente la produzione del contratto firmato dalla controparte ed ha ritenuto che la mancanza della sottoscrizione dell’Associazione interessata “ impediva di considerare perfezionata la prova della preesistenza dei relativi rapporti negoziali dal momento della partecipazione alla procedura, né assumeva alcuna “portata sostitutiva” (della firma mancante) la produzione del contratto in allegato alla domanda di partecipazione alla procedura, considerato che quest’ultima si inserisce in un contesto, di natura procedimentale, completamente diverso da quello, di natura processuale, cui si riferisce la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente. ”.
1.2.2. Infine, è stata respinta la censura di violazione delle regole del contraddittorio procedimentale, che il tribunale ha ritenuto “ ampiamente rispettato ”, considerando che dopo la comunicazione di avvio del procedimento con determinazione n. 1306/2017, l’associazione aveva inviato la nota ricevuta in data 14 dicembre 2017, contenente osservazioni e richiesta di riesame, e che a questa aveva fatto seguito la nota regionale 16 aprile 2018, n. 4232, che illustrava i motivi del preavviso di rigetto, seguita da altra nota dell’interessata del 30 aprile 2018 (denominata “ricorso gerarchico”);solo dopo quest’ultima nota era intervenuto il provvedimento definitivo “ a valle di un ampio confronto procedimentale ”.
1.3. Respinto il ricorso, il tribunale ha compensato le spese processuali per la sussistenza di giusti motivi.
2. Avverso la sentenza La Via del Collegio Associazione Culturale ha proposto appello con tre motivi.
2.1. La Regione Autonoma della Sardegna si è costituita per resistere all’appello.
2.2. All’udienza del 28 settembre 2023 la causa è stata discussa e assegnata a sentenza, previo deposito di memorie difensive delle parti e di memoria di replica della Regione.
3. Col primo motivo l’appellante ripropone la censura di violazione delle garanzie procedimentali. In particolare, contesta che la determinazione n. 1306 del 5 dicembre 2017, contenente il preavviso di rigetto, richiamata dal T.a.r., possa essere intesa come comunicazione di avvio del procedimento. Sostiene infatti che non conteneva alcuna indicazione sulle carenze documentali che non avrebbero consentito il raggiungimento del punteggio minimo, in quanto riportava soltanto l’elenco delle istanze non ammissibili, con la sintetica indicazione dei motivi di esclusione. Pertanto, la ricorrente aveva dovuto formulare le successive osservazioni “al buio”, senza conoscere i motivi dell’assegnazione del punteggio inferiore a quello preventivato.
Le ragioni di esclusione sarebbero state esplicitate soltanto col provvedimento finale. Ad avviso della ricorrente, questo sarebbe stato contenuto nella nota del 16 aprile 2018, n. 4232, mentre, ai fini della regolarità del contraddittorio, sarebbero irrilevanti la nota della ricorrente del 30 aprile 2018 (contenente il ricorso gerarchico) e la determinazione regionale n. 781 del 24 luglio 2018 (contenente il diniego del ricorso gerarchico), invece valorizzate dal tribunale.
3.1. Il motivo è infondato.
Evidenziato che non è in contestazione che la ricorrente sia stata destinataria della determinazione n. 1306 del 5 dicembre 2017, contenente le ragioni dell’esclusione dal contributo dell’Associazione, e che, con questa, è stato assegnato il termine di dieci giorni per presentare osservazioni, va premesso che, trattandosi di procedura per la concessione di contributi pubblici, c.d. comparative di massa, non trova applicazione, nella fase di ammissione al contributo, nemmeno la garanzia partecipativa di cui all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, essendo la procedura in oggetto equiparabile alle procedure concorsuali escluse dall’ambito di applicazione della norma (Cons. Stato, III, 22 febbraio 2019, n. 1236).
Non risulta nemmeno obbligatoria la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, dal momento che il provvedimento di esclusione è stato assunto all’esito della procedura avviata con avviso pubblico allegato alla determinazione n. 595 del 10 luglio 2017.
3.1.1. Ad ogni modo, il contraddittorio è stato ampiamente garantito, per le ragioni già ritenute dal primo giudice, sopra riassunte ed alle quali è da intendersi fatto integrale rinvio.
Va precisato, rispetto alla critica mossa alla sentenza dalla parte appellante, che, sebbene l’esclusione sia stata ribadita col provvedimento del 16 aprile 2018, n. 4232, è tuttavia rilevante, contrariamente a quanto ritiene l’Associazione, anche la fase di contraddittorio introdotta col “ricorso gerarchico” e conclusa con la determinazione n. 781 del 24 luglio 2018, da ritenersi il provvedimento finale avverso il quale è stato proposto il ricorso straordinario, poi trasposto in sede giurisdizionale.
In proposito, è utile richiamare anche l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis L. n. 241 del 1990, pur costituendo un fondamentale strumento di partecipazione, non può ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell'azione amministrativa e della dequotazione dei vizi formali, tale vizio può assumere rilievo solo nelle ipotesi in cui dalla omessa interlocuzione del privato nell'ambito del procedimento sia derivato un contenuto dell'atto finale diverso da quello che sarebbe derivato sulla base della valutazione degli ulteriori elementi che il privato avrebbe potuto fornire all'Amministrazione al fine di superare i rilievi ostativi (cfr. Cons. Stato, III 5 maggio 2016 n. 2939;id. VI, 4 giugno 2018, n. 3356;id. III, 28 novembre 2018, n. 6745).
Considerato l’apporto procedimentale fornito dall’Associazione, a cui la Regione ha dato ampio e ripetuto riscontro, è da escludere la rilevanza di qualsivoglia vizio attinente l’asserito mancato rispetto delle garanzie partecipative.
3.2. Il primo motivo di appello va respinto.
4. Col secondo motivo si censura, in primo luogo, la decisione in merito alla mancata attribuzione del punteggio spettante per: 1) sito web e pagine social dedicate;2) pubblicità sul web;3) affissione pubblicitaria nelle province;4) affissione pubblicitaria negli aeroporti.
Con riferimento a tali requisiti, nella determina regionale del 24 luglio 2018 n. 781 si è affermato che la documentazione prodotta unitamente alla domanda di partecipazione non sarebbe stata integrabile in quanto non consentito dalla DGR 25/10 del 23 maggio 2017.
L’interpretazione di quest’ultima e degli allegati, così come sostenuta dall’amministrazione regionale, è stata condivisa nella sentenza appellata.
L’appellante oppone che in nessuna parte della deliberazione regionale 25/10 sarebbe stata imposta la preventiva allegazione della documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato nella domanda, dato che, in particolare, l’allegato 1, citato dalla controparte, sarebbe riferito agli allegati “ previsti nella domanda di partecipazione ” (vale a dire la copia conforme del verbale di approvazione del programma e dell’atto costitutivo e dello statuto, l’elenco dei soci e relative cariche sociali, la fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore, la documentazione dimostrativa a supporto della sezione 4;quest’ultima, secondo la ricorrente, consistente nella “Relazione illustrativa della manifestazione”).
L’appellante sostiene quindi che, ai fini dell’ammissibilità, non fosse invece necessaria la produzione contestuale della documentazione comprovante il possesso degli elementi dichiarati in domanda, essendo possibile la produzione successiva (come peraltro avvenuto negli anni precedenti) e rilevante soltanto l’effettivo possesso;evidenzia quindi che l’Associazione era in possesso dei requisiti dichiarati e della relativa documentazione (che infatti aveva prodotto unitamente al ricorso gerarchico), per i quali avrebbe avuto diritto all’assegnazione di ulteriori 11 punti.
4.1. Il motivo è infondato.
La deliberazione 23 maggio 2017, n. 25/10 di indizione della procedura va letta unitamente agli allegati.
Come rilevato nella sentenza appellata, l’art. 5 ( Modalità di presentazione della domanda e relativi allegati ) dell’allegato 1 ( Requisiti e criteri di ammissibilità e rendicontazione dei contributi ) prevedeva che: “ ...1.per beneficiare dei contributi gli interessati devono presentare apposita domanda corredata dagli allegati in essa previsti, sottoscritta dal legale rappresentante...utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta ...5. La mancanza anche parziale della documentazione di cui al punto 1 e/o il verificarsi della fattispecie di cui ai punti 2,3 e 4, comporterà l’inammissibilità della domanda... ”.
Il modulo di domanda allegato ed utilizzato anche dall’Associazione ricorrente, alla sezione 3 (Allegati) prevedeva che “ il soggetto proponente è tenuto ad allegare alla domanda la seguente documentazione: […] ” ed al punto e) richiedeva la “ documentazione dimostrativa richiesta a supporto della Sezione 4 (Relazione illustrativa della manifestazione) ”.
Sebbene la stessa appellante menzioni tale ultima previsione, mostra di non averne inteso correttamente il significato, che è possibile cogliere mediante la contestuale lettura della Sezione 4 . Quest’ultima è rubricata “ Relazione illustrativa della manifestazione ”, ma vi si prevede che la stessa avrebbe dovuto essere corredata dalla documentazione prescritta per ciascuna delle componenti della relazione, individuate nella stessa Sezione 4 . La previsione è specificata nella parte iniziale, secondo cui “ Tutti i soggetti proponenti, ai fini dell’attribuzione del punteggio e/o statistici, devono allegare alla domanda la documentazione dimostrativa richiesta. La medesima non può essere prodotta o allegata successivamente, ai sensi della D.G.R. n. 25/10 del 23/05/2017 ”.
Il “ Piano di comunicazione ” (cui si riferiscono i punteggi non attribuiti, oggetto del motivo in esame) è contemplato al punto 8. della Sezione 4 e ribadisce (mediante la locuzione “ da dimostrare ”) che il punteggio sarebbe stato attribuito solo se l’indicazione di ciascun intervento fosse stata supportata dalla produzione documentale ivi prescritta, da effettuarsi, per quanto sopra, contestualmente alla domanda di partecipazione.
La mancata produzione della documentazione atta a dimostrare l’attivazione del sito web , così come di quella relativa alla pubblicità sul web ed alle affissioni nel territorio regionale e negli aeroporti, non avrebbe pertanto potuto essere sanata mediante produzione successiva, in sede di “soccorso istruttorio”, invocato dall’Associazione.
Attesa la portata delle previsioni dell’avviso pubblico sopra richiamate, non impugnate da parte ricorrente, non rileva la prassi in senso contrario che l’Associazione assume essere stata seguita negli anni precedenti, né è consentita un’applicazione del principio del favor partecipationis contraria alle regole di partecipazione, che si tradurrebbe nella violazione del principio di parità di trattamento dei richiedenti il contributo.
4.2. Il motivo di appello fin qui esaminato va respinto.
5. Con un’ulteriore censura dello stesso secondo motivo l’appellante critica la sentenza relativamente alla mancata attribuzione del punteggio (pari ad ulteriori 18 punti) per “ pubblicità su canali di comunicazione di copertura internazionali ” e “ pubblicità su mass media regionali ”, per i quali la documentazione era stata allegata alla domanda, ma l’amministrazione regionale l’aveva ritenuta mancante.
L’appellante osserva che, per detta produzione (concernente una proposta proveniente da “ Marketing Pubblicità Sardegna ” per un programma di pubblicità internazionale), il tribunale ha affermato che, in realtà, la produzione documentale era da ritenersi inidonea in quanto priva dell’accettazione dell’associazione.
Osserva l’appellante che con questa motivazione la sentenza ha trattato anche il motivo successivo del ricorso, col quale era stata censurata la mancata attribuzione del punteggio spettante per la “ creazione di pacchetti turistici ”, per il quale l’amministrazione aveva ritenuto che i documenti non avrebbero potuto essere valutati perché firmati da una sola parte contrattuale (quella fornitrice del servizio ovvero Soc. Ulivi e Palme, Agenzia Viaggi Soul Sound, Cral Regione Sardegna) e non dall’Associazione (pur se riportati su carta intestata della medesima).
In proposito l’appellante ripropone le argomentazioni svolte nel ricorso, concernenti l’avvenuto perfezionamento del contratto ex art. 1326 c.c. e la portata vincolante della produzione del documento contrattuale sottoscritto dalla controparte, come da giurisprudenza civile richiamata (Cass. 5 giugno 2014, n. 12711). Quindi, critica la confutazione dei propri assunti contenuta nella sentenza gravata e ribadisce che, anche a volerne condividere la motivazione, la Regione avrebbe dovuto consentire il soccorso istruttorio, in quanto la produzione documentale non era stata totalmente omessa.
5.1. Il motivo è infondato.
Va premesso che:
- quanto alla pubblicità sui canali di comunicazione internazionali e sui mass media regionali, la ricorrente ha allegato alla domanda soltanto delle proposte di programmazione sottoscritte dal proponente (doc. 8, 9, 10 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente);
- sebbene relativamente a tale produzione, la Regione abbia respinto le osservazioni della ricorrente, affermando (non che la documentazione fosse mancante, ma) che le indicazioni non erano “ opportunamente documentate ”, senza specificarne la ragione, questa è agevolmente desumibile – come ritenuto dal tribunale – dalla previsione che per la relativa dimostrazione fosse necessaria la produzione di “ contratto preliminare o altro accordo formale sottoscritto dalle parti ”;
- quest’ultima previsione era poi ribadita per la creazione di pacchetti turistici, per i quali la Regione ha espressamente rappresentato all’Associazione che la documentazione prodotta (doc. 11, 12 e 13 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente), pur fornita su carta intestata, non recava la sottoscrizione dell’Associazione e quindi non rispettava la suddetta richiesta dell’avviso pubblico.
Ciò chiarito in fatto, in diritto si osserva quanto segue, a confutazione dei contrari assunti dell’appellante.
5.1.1. L’invocata disposizione dell’art. 1326 cod. civ. è inapplicabile proprio alla stregua della giurisprudenza civile richiamata nella memoria difensiva dell’Associazione.
Non è, infatti, in discussione che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte e che tale conoscenza si può realizzare anche senza la trasmissione dell’accettazione (Cass. 9 dicembre 2014, n. 25923), così come non è in discussione il principio secondo cui il perfezionarsi del negozio può avvenire anche con lo scambio di documenti firmati ciascuno da una parte ovvero, a determinate condizioni, in base ad un documento firmato da una sola parte, purché questa abbia notizia –anche in forma verbale o per facta concludentia – dell’accettazione (ove necessario, in forma scritta) della controparte (Cass. 30 giugno 2023, n. 18579). Tuttavia, nel caso di specie, i documenti prodotti dalla ricorrente contengono tutti, all’evidenza, tutt’al più, delle proposte contrattuali rivolte dai fornitori dei servizi, mentre manca la prova che l’accettazione da parte dell’Associazione (peraltro del tutto eventuale, in quanto non riscontrata per iscritto, salvo che per un documento, né altrimenti comprovata) sia pervenuta nella sfera di conoscenza dei proponenti.
5.1.2. Parimenti inapplicabile è il principio giurisprudenziale secondo cui la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto (cfr. Cass. 5 giugno 2014, n. 12711 ed altre).
Detto principio non è invocabile perché il contratto preliminare o l’accordo vincolante di altra natura sono richiesti dall’avviso pubblico per dimostrare la preesistenza del possesso del requisito nei confronti dell’amministrazione regionale , vale a dire per dimostrare il fatto dell’esistenza di un impegno assunto dal soggetto richiedente il contributo, laddove il principio richiamato attiene soltanto ai rapporti tra le parti contraenti ed alla produzione in giudizio del contratto al solo fine di invocare l’adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti (cfr. già Cass. 16 maggio 2006, n. 11409).
5.2. In definitiva, è da escludere che la documentazione prodotta, anche contestualmente alla domanda, da parte dell’Associazione, consistente in mere proposte unilaterali di terzi, fosse idonea a dimostrare l’esistenza di accordi vincolanti per la stessa Associazione richiesti per l’attribuzione del punteggio.
5.3. Il secondo motivo di appello va quindi complessivamente respinto.
6. Col terzo motivo è riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., il motivo, assorbito in primo grado, concernente l’esclusione per l’eccessiva durata della manifestazione.
6.1. Il motivo è improcedibile per carenza di interesse, essendo stato definitivamente respinto - a seguito del rigetto di cui sopra – il ricorso proposto avverso una delle due ragioni di esclusione (mancato raggiungimento del punteggio minimo di 35), da sola sufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato.
7. L’appello va quindi respinto, restando perciò assorbita l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado sollevata dalla Regione Autonoma della Sardegna per mancata integrazione del contraddittorio.
7.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.