Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-04-14, n. 202002393

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-04-14, n. 202002393
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202002393
Data del deposito : 14 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/04/2020

N. 02393/2020REG.PROV.COLL.

N. 06477/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6477 del 2009, proposto da
Società Intersport s.a.s. di Valizia Giuseppina &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Stradella, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, 12 marzo 2009, n. 1882, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Stradella che ha spiegato anche appello incidentale;

Visto l’ “ atto congiunto di rinunzia con contestuale accettazione” del 4 dicembre 2019, depositato in atti in pari data, con il quale la società appellante e il Comune di Stradella, come rappresentati e difesi, hanno dichiarato di rinunziare al ricorso in appello e all’appello incidentale rispettivamente proposti e hanno reciprocamente aderito alle rinunzie ai ricorsi formulate;

Visti gli 84FC045988A" data-article-version-id="57caaebe-e509-5495-93cf-d1294e9bf17a::LRD8A2136D284FC045988A::2010-07-07" href="/norms/codes/itatexti9fkbifolgczza/articles/itaartl38qwviqcwic5b1?version=57caaebe-e509-5495-93cf-d1294e9bf17a::LRD8A2136D284FC045988A::2010-07-07">artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2020 il consigliere A R e udito per l’appellante principale l’avvocato Pinto, su delega di Ferrari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con convenzione stipulata il 26 maggio 1997, il Comune di Stradella (di seguito “il Comune” ) affidava alla società odierna appellante Intersport s.a.s. di Valizia Giuseppina &
C. (di seguito “Intersport” ) la gestione della piscina comunale, sino al 31 dicembre 1999 e per il canone annuo di £ 82.500.000.

2. A seguito di contrasti insorti tra le parti le quali lamentavano reciproci inadempimenti alle rispettive obbligazioni convenzionali, il Comune adiva il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia- Milano, lamentando che la società concessionaria non aveva versato i canoni dovuti per le annualità 1997, 1998, 1999, che anche i tentativi di escutere le polizze fideiussorie depositate in garanzia non erano andati a buon fine in quanto, venute a scadenza, la società non le aveva rinnovate, e che inoltre quest’ultima aveva anche realizzato alcune opere abusive nel bar della piscina, oltre ad averne affidato a terzi la gestione (anziché gestirlo direttamente come previsto dalla convenzione).

2.1. Tanto premesso, il Comune domandava che la società concessionaria Intersport venisse condannata: a) a pagare la somma di £ 212.708.334 per la mancata corresponsione dei canoni; b) a ripristinare la garanzia fideiussoria che era obbligata a costituire e a mantenere per tutta la durata del rapporto contrattuale in base alla convenzione; c) a risarcire i danni arrecati per la realizzazione di lavori abusivi nel bar della piscina e per averne abusivamente affidato a terzi la gestione.

2.2. La società Intersport si costituiva in giudizio, spiegando a sua volta ricorso incidentale con cui, pur non contestando la mancata corresponsione dei canoni di concessione, proponeva domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento dei danni (per il complessivo importo di £ 241.650.200) conseguenti agli inadempimenti del Comune per avere: a) radicalmente trasformato l’impianto sportivo; b) omesso di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria dei locali oggetto di concessione cui era tenuto per contratto (sì che la concessionaria aveva dovuto intervenire a proprie spese per eseguire i lavori necessari alla manutenzione dell’impianto); c) cagionato con le sue condotte la ritardata apertura della piscina per le annualità 1997 e 1998.

2.3. Pertanto, la società concessionaria chiedeva che il Tribunale dichiarasse che legittimamente era stato sospeso il pagamento dei canoni dovuti, condannasse il Comune al risarcimento dei danni arrecati per la violazione del capitolato, riducesse il corrispettivo della concessione in ragione della sostituzione dell’oggetto originario del contratto e dichiarasse, infine, la compensazione tra le somme dovute dal Comune a titolo di risarcimento dei danni e il corrispettivo, come ridotto, che la concessionaria era obbligata a corrispondere a favore dell’Amministrazione comunale.

2.4. Con sentenza del 24 gennaio 2008 l’adito Tribunale, dichiarata la propria giurisdizione in quanto l’affidamento della gestione della piscina comunale configurava una concessione di servizio pubblico, disponeva incombenti istruttori mediante l’espletamento di una consulenza tecnica di ufficio affinché si accertasse l’effettiva consistenza delle reciproche inadempienze lamentate dalle parti.

3. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale amministrativo, alla luce delle risultanze della disposta consulenza tecnica, ha accolto in parte il ricorso principale del Comune ed ha altresì accolto in parte anche il ricorso incidentale della società concessionaria.

3.1. In particolare, quanto al ricorso principale, la sentenza di prime cure ha: a) accolto la domanda del Comune di condanna della Intersport alla corresponsione dei canoni contrattuali non versati; b) dichiarato inammissibile la domanda di prestazione della garanzia fideiussoria essendosi ormai da tempo concluso il rapporto contrattuale per la gestione dell’impianto natatorio tra le parti; c) respinto la domanda di accertamento dell’abusività dei lavori eseguiti (trattandosi di interventi realizzati dalla concessionaria a propria cura e spese, in luogo del Comune che era tenuto per contratto alla manutenzione straordinaria dei locali assegnati in concessione); d) respinto anche la domanda di condanna al risarcimento dei danni derivanti dall’asserito sub affidamento a terzi della gestione del bar, per la sua genericità e l’assenza di specifiche allegazioni.

3.2. Quanto invece al ricorso incidentale, la sentenza del Tribunale amministrativo ha: a) respinto la domanda di riduzione del canone previsto dal contratto per inesistenza della dedotta sostituzione o modifica dell’oggetto originario del contratto; b) respinto la domanda di rimborso delle spese sostenute dalla concessionaria per le opere eseguite sui beni in concessione in difetto della prova del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione proprietaria; c) ritenuto fondata ed accolta la domanda di risarcimento dei danni economici derivati alla Intersport dalle ritardate aperture al pubblico della piscina per le annualità 1997 e 1998, quantificandoli sulla base delle risultanze della relazione peritale.

3.3. In definitiva la sentenza di primo grado ha accolto in parte “nei limiti di cui in motivazione” il ricorso principale del Comune, condannando la società Intersport al pagamento della somma di euro 110.372,53, oltre interessi nella misura legale, per la corresponsione dei canoni di concessione dovuti;
ha altresì accolto parzialmente il ricorso incidentale di Intersport, condannando il Comune al pagamento in favore della concessionaria della somma di euro 59.926,53, oltre rivalutazione ed interessi, per i danni derivanti dal ritardo nell’apertura dell’impianto natatorio.

4. Avverso la sentenza ha proposto appello la società Intersport, deducendone l’erroneità ed ingiustizia e chiedendone la riforma per i seguenti motivi: “1) Difetto di procedura per violazione dell’art. 23, comma 3, L. 6.12.1971, n. 1034 e falsa applicazione dell’art. 23 bis della L. 16.12.1971, n. 1034;
2) Violazione dell’art. 1668 c.c. primo comma;
3) Violazione dell’art. 23, comma 4, L. 1034/1971 e falsa applicazione dell’art. 22, comma 1, L. 1034/1971;
4) Violazione degli artt. 115 c.p.c., 1218 e 1219 n. 2 c.c. Falsa applicazione dell’art. 1592 c.c.;
5) Violazione degli artt. 62, 191, 115, 116 c.p.c.;
2727 e 2729 c.c. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia;
6)Violazione degli artt. 115, 116, 2727 e 2729 c.c.

4.1. Si è costituito in giudizio per resistere al gravame il Comune che ha altresì interposto appello incidentale con cui ha impugnato la sentenza di primo grado nelle parti in cui, accogliendo il ricorso incidentale della società Intersport, ha condannato il Comune al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale per la complessiva somma di euro 59.926,53, oltre interessi e rivalutazione, per i pregiudizi economici subiti dalla società a causa delle ritardate aperture al pubblico della piscina.

4.2. Con ordinanza n. 2385 del 12 aprile 2019 il Collegio ha dato atto dell’interruzione del processo ai sensi degli artt. 79, comma 2, Cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c.;
quindi, con memoria di costituzione depositata il 12 giugno 2019, il nuovo difensore della società Intersport ha riassunto il ricorso in appello, riproponendo nei confronti del Comune di Stradella tutte le domande e le conclusioni già formulate nel ricorso proposto, nonché le censure ivi articolate avverso la sentenza impugnata.

4.3. In data 4 dicembre 2019, la società Intersport e il Comune di Stradella hanno depositato “atto congiunto di rinunzia con contestuale accettazione” con cui hanno dichiarato di rinunziare “definitivamente ed integralmente, senza alcun termine o condizione” ai gravami, principale ed incidentale, rispettivamente proposti e di accettare le rinunzie formulate, con compensazione delle spese di lite.

4.4. All’udienza pubblica del 23 gennaio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. Come esposto in fatto, in data 4 dicembre 2019, prima dell’udienza di discussione, la società Intersport e il Comune di Stradella hanno depositato “atto congiunto di rinunzia con contestuale accettazione” con cui hanno dichiarato ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm. di rinunziare “definitivamente ed integralmente, senza alcun termine o condizione” ai gravami, principale ed incidentale, rispettivamente proposti ( “in esecuzione degli accordi intercorsi in data 22 novembre 2019” ) e di accettare le rinunzie formulate, con compensazione delle spese di lite.

5.1. Di tali dichiarazioni di rinunzia ai ricorsi, principale e incidentale, rispettivamente interposti dalla società appellante e dal Comune la Sezione deve prendere atto in omaggio al principio dispositivo del processo, applicabile anche al processo amministrativo.

5.2. Il presente giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto per rinunzia agli appelli, ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c) Cod. proc. amm., cui le parti costituite hanno reciprocamente aderito.

5.3. Ricorda il Collegio che l’art. 84 ( “Rinuncia” ) Cod. proc. amm. dispone che:

«1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.

3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

4. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa» .

5.4. L’art. 35, comma 2 lett. c), Cod. proc. amm. prevede altresì che: “Il giudice dichiara estinto il giudizio: (…) c) per rinuncia” .

5.5. Pertanto, il Collegio - rilevato che la società Intersport e il Comune di Stradella, con atto a firma congiunta dei loro difensori depositato agli atti di causa, hanno formalmente dichiarato di rinunziare ai gravami come proposti, contestualmente aderendo alla rinunzia al ricorso della controparte- dichiara estinto il giudizio per rinuncia al gravame, ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), Cod. proc. amm..

6. Dispone compensarsi integralmente le spese di lite, come richiesto da entrambe le parti costituite nell’atto congiunto di rinunzia.

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