Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-10, n. 202404249

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-10, n. 202404249
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202404249
Data del deposito : 10 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/05/2024

N. 04249/2024REG.PROV.COLL.

N. 03821/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3821 del 2020, proposto da
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A B, C C, Elisabetta D'Auria, G L e A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

M.M. S.p.A., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 2573/2019.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 maggio 2024 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Sabrina Maria Licciardo e L C in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams";

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 – L’appellante presentava in data 02.12.2011 domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) n. -OMISSIS-, per un nucleo di 4 persone, formato dalla richiedente medesima e da 3 figli allora tutti minorenni. In data 09.01.2014, provvedeva all’aggiornamento della suddetta domanda, collocandosi in posizione -OMISSIS- nella graduatoria ERP del -OMISSIS- 2013.

1.1 - In data 24.06.2014, la richiedente presentava istanza

PG

409302/14 di assegnazione in deroga alla graduatoria, ex art. 14, comma 1, lett. a) del R.R. 10 febbraio 2004 n. 1 (riservata a coloro che “… debbano forzatamente rilasciare l’alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo e non sia possibile sopperire alla sistemazione abitativa del nucleo familiare secondo i tempi previsti per la graduatoria… ”), allegando memoria con la quale illustrava i motivi dell’insorgere della morosità e i documenti relativi allo sfratto dall’alloggio di Via -OMISSIS-.

1.2 - Con provvedimento

PG

566069/16 del 08.11.2016 veniva assegnato alla sig.ra -OMISSIS- l’alloggio di ERP -OMISSIS-, sito in -OMISSIS-, il cui contratto di locazione veniva stipulato con decorrenza 05.01.2017.

2 - Con rapporto informativo del 16.04.2016, fatto pervenire agli uffici comunali in data 27.03.2018, il Gruppo Tutela Patrimonio del gestore MM- Divisione Casa, evidenziava che il nucleo familiare della sig.ra -OMISSIS- era stato identificato presso l’alloggio ERP -OMISSIS-, unitamente ad altro nucleo familiare, che occupava senza titolo la medesima unità abitativa;
l’intervento era conseguito alla realizzazione, da parte degli occupanti abusivi dell’alloggio -OMISSIS-, di un buco nel muro di confine con l’alloggio -OMISSIS-.

2.1 - In data 07.06.2017, veniva adottato il provvedimento di annullamento dell’assegnazione dell’alloggio -OMISSIS-, ex art. 24, commi 1 e 4, del R.R. n. 4/2017, con conseguente risoluzione di diritto del contratto di locazione sottoscritto dalla sig.ra -OMISSIS- in data 05.01.2017

3 - L’appellata ha impugnato avanti il Tar per la Lombardia il provvedimento di annullamento dell’assegnazione dell’alloggio ERP -OMISSIS-.

Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso, valorizzando il fatto che il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 94/2019, pubblicata in data 7.2.2019 e passata in giudicato, ha assolto la ricorrente dall’imputazione di cui agli artt. 110, 633 e 639-bis c.p. perché il fatto non costituisce reato ”.

4 – Il Comune ha proposto appello avverso tale pronuncia.

Con un unico motivo l’appellante sostiene che la motivazione resa dal Tar non sarebbe condivisibile, in quanto il Giudice di prime presupporrebbe erroneamente il carattere vincolante della sentenza del giudice penale di proscioglimento.

Per l’appellante siffatta argomentazione si porrebbe in contrasto con l’art. 654 c.p.p che regola l’efficacia della sentenza penale di condanna e di assoluzione nella generalità dei giudizi civili ed amministrativi, diversi da quelli di danno, regolati da altre disposizioni del c.p.p. (artt. 651, 651 bis e 652). Inoltre, tale sentenza non sarebbe in grado di esplicare alcuna efficacia nel presente giudizio, in quanto non pronunciata in esito a dibattimento, come espressamente richiesto dall’art. 654 c.p.p., ma di giudizio abbreviato;
in secondo luogo, l’unico accertamento vincolante per il giudice amministrativo ex art. 654 c.p.p, potrebbe essere solo quello afferente l’“ accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale ”.

4.1 – L’appellante deduce inoltre che, nel caso in esame, acclarata l’occupazione senza titolo dell’alloggio e la protrazione di tale situazione per un biennio da parte dell’appellata, le ragioni dell’assoluzione dell’appellata sarebbero di indole prettamente soggettiva, come si evincerebbe dalla formula adoperata (“ il fatto non costituisce reato ”) e della motivazione resa dal giudicante (“si ritiene pertanto che non sussista la responsabilità penale in relazione alla condotta contestata all’imputata -OMISSIS-, in quanto posta in essere in difetto dell’elemento soggettivo ”). Per l’appellante trattasi di affermazioni non vincolanti che non sarebbero pertinenti ai fini del giudizio sulla legittimità dell’atto comunale di annullamento dell’assegnazione, dal momento che ciò che rileverebbe nel presente giudizio sarebbe solo la condizione obiettiva costituita dall’occupazione senza titolo e non lo stato soggettivo dell’occupante o il carattere doloso dell’occupazione stessa.

5 – L’appello non può trovare accoglimento.

La normativa regionale in materia di requisiti soggettivi di accesso all’ERP esige che l’assegnatario “ non sia stato occupante senza titolo di alloggi ERP negli ultimi 5 anni ” (art. 8, comma 1, lettera i), del R.R. 10 febbraio 2004, n. 1;
idem art. 7, comma 1, lettera g), del R.R. 4 agosto 2017 n. 4).

Ai sensi dell’art. 24, comma 1, del R.R. n. 1/2004 “ai fini del presente regolamento si intende occupante senza titolo chiunque occupi un alloggio di ERP senza essere legittimato da un provvedimento di assegnazione o da altro atto della pubblica amministrazione ”.

Nel caso di specie, l’appellata ha soggiornato stabilmente per circa due anni nell’alloggio già occupato da -OMISSIS- senza alcun titolo che legittimasse tale situazione.

Alla luce della sentenza penale che ha assolto l’appellata deve tuttavia escludersi che quest’ultima avesse consapevolezza della situazione di irregolare occupazione dell’amica che la ospitava, essendo invero mera ospite di questa e non essendo emerso alcun elemento atto a dimostrare non solo la volontà di occupare abusivamente l’immobile, ma neppure la consapevolezza di tale situazione di irregolarità.

Fermo il dato per cui non spetta all’amministrazione indagare l’elemento soggettivo della condotta, nel caso in esame sono comunque emersi elementi atti ad escludere che possa dirsi integrata la causa di esclusione fatta valere dal Comune, la quale presuppone in ogni caso che il soggetto interessato sia consapevole della situazione di abusività dell’occupazione, dal momento che solo così interpretata si può giustificare l’effetto in senso lato sanzionatorio della stessa disposizione.

5.1 – Avuto riguardo alle censure svolte dal Comune appellante, deve precisarsi come tale esito non deriva dall’automatico recepimento della statuizione del Giudice penale, bensì dalla valorizzazione di tale pronunciamento alla stregua di un elemento istruttorio che il Giudice amministrativo ben può valorizzare.

Invero, pur non sussistendo i presupposti di cui all’art. 654 c.p.p. per invocare l’autorità di giudicato nel presente giudizio della sentenza del giudice penale ( cfr. Cons. Stato, sez. VI, 31 gennaio 2017, n. 407;
Cons. Stato, sez. VI, 2 dicembre 2016, n. 5096), secondo i principi generali che presiedono alla valutazione delle risultanze istruttorie, enunciati dall’art. 116 c.p.c. e dall’art. 64 cod. proc. amm., deve ritenersi ben possibile valutare gli elementi emersi durante il procedimento penale, a prescindere dal riconoscimento di un giudicato facente stato nel presente giudizio (Cons. St. n. 825 del 2017 e Cons. St. n. 1833 del 2012).

6 – Per le ragioni esposte, l’appello va respinto.

7 - Ad una valutazione complessiva della lite le spese di lite possono essere compensate.

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