Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-01-15, n. 201300225

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-01-15, n. 201300225
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201300225
Data del deposito : 15 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00527/2007 REG.RIC.

N. 00225/2013REG.PROV.COLL.

N. 00527/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 527 del 2007, proposto da:
P T, rappresentato e difeso dall'avv. N M, con domicilio eletto presso Fausto Buccellato in Roma, viale Angelico, 45;



contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura gen. dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; Uff. Gener. Pers. Marina Mil., 3 Rep., Imp. Sott. e Truppa, Uff. Gener. Person. Marina Milit., Repar. Formaz., Ufficio 2, Direzione Studi Scuola Sottufficiali Marina Militare Taranto;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 04988/2006, resa tra le parti, concernente diniego corresponsione indennità di trasferimento (risarc.danno).

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2013 il Cons. S D F e udita per la parte pubblica, assente la parte ricorrente, l'avvocato dello Stato Anna Collabolletta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - sezione di Lecce, P T Enrico agiva per l’annullamento dei provvedimenti - note del 9 agosto 2004 e dell’8 agosto 2004, con le quali gli veniva negato il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della legge n.186 del 2001, con decorrenza 10 novembre 2003, data del suo invio a Mariscuola Taranto.

Il rigetto dell’amministrazione era stato motivato per la ragione che, “continuando attività di formazione”, la nuova sede di assegnazione “non può considerarsi sede di servizio in senso proprio”.

Il ricorrente deduceva che il suo iter formativo si sarebbe esaurito in data 26 ottobre 2002 a conclusione del corso di formazione biennale, secondo quanto previsto dal bando di concorso e dalla normativa in materia, mentre l’amministrazione aveva dilatato illegittimamente tale periodo, perché i periodi di imbarco e tirocinio avrebbero dovuto essere compresi all’interno del biennio di formazione; illegittimamente sarebbe stato quindi trattenuto in formazione, nonostante fossero trascorsi oltre quattro anni.

Il primo giudice rigettava il ricorso, ritenendolo infondato, motivando sulla considerazione che in occasione dei vari corsi e trasferimenti (Corso di qualificazione anfibia, tirocinio pratico in unità navali, sia per i corsi 13° e 14° di abilitazione anfibia, sia in relazione al trasferimento disposto presso Mariscuola Taranto), l’amministrazione aveva sempre avuto cura di precisare nei relativi provvedimenti la seguente espressione: “trattasi di proseguimento iter formativo” e avverso tali atti il ricorrente non era mai insorto.

Secondo il primo giudice, quindi, non potendosi

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