Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-12-04, n. 201305760

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-12-04, n. 201305760
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201305760
Data del deposito : 4 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02842/2012 REG.RIC.

N. 05760/2013REG.PROV.COLL.

N. 02842/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2842 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-., rappresentato e difeso dagli avv. R G, A T, con domicilio eletto presso A T in Roma, via Cicerone n. 49;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, e Agenzia Informazioni e sicurezza esterna – AISE, rappresentate e difese per legge dall'Avvocatura gen. dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 01769/2012, resa tra le parti, concernente graduatoria per l'avanzamento di carriera a dirigente di II fascia di livello c


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2012 il Cons. O F e uditi per le parti gli avvocati R G e Giustina Noviello (avv.St);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con l’appello in esame, il ricorrente impugna la sentenza 21 febbraio 2012 n. 1769, con la quale il TAR per il Lazio, sez. I, ha respinto il suo ricorso (e due ulteriori ricorsi per motivi aggiunti) con i quali sono stati impugnati, tra gli altri, gli atti relativi allo scrutinio relativo alla selezione per la progressione in carriera a dirigente di II fascia di livello C, indetta dall’Agenzia informazione e sicurezza esterna – AISE.

Il ricorrente, colonnello della Guardia di Finanza, si è collocato al 65° posto della graduatoria della predetta selezione indetta per 18 posti di dirigente di II fascia.

La sentenza appellata – premessa l’analisi del quadro normativo di riferimento (ed in particolare del

DPCM

10 agosto 2008 n.

1 - afferma, in particolare:

- la valutazione dei candidati mediante l’espressione del voto numerico risulta coerente con l’atto di indirizzo della Commissione per lo scrutinio e quest’ultimo è in linea con il verbale n. 19 del Consiglio di amministrazione, a sua volta applicativo delle direttrici contenute nel DPCM n. 1/2008;

- la valutazione numerica della Commissione “è espressiva di un giudizio che è la risultante di un apprezzamento complessivo, nel quale l’apprezzamento degli elementi personali e di servizio – desunti esclusivamente dai relativi fascicoli . . . – assumono rilievo indivisibile e valenza unitaria, trattandosi di un giudizio in cui risalta il carattere tecnico, e non quello meramente numerico discendente dalla mera sommatoria d punteggi o aritmetici raffronti, onde non sarebbe possibile scindere i singoli elementi al fine di attribuire ad uno di essi la funzione di sorreggere il giudizio complessivo”;

- ne consegue che “è dunque assai ampia la discrezionalità alla Commissione di avanzamento, che è chiamata ad esprimersi su candidati di solito dotati di ottimi profili di carriera, le cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle relative qualità, da effettuarsi . . . attraverso u apprezzamento dei titoli e dei requisiti in via di attrazione e di sintesi, non condizionato dalla meccanica valutazione delle singole risultanze documentali”;

- non sussiste il difetto di motivazione nel giudizio espresso in termini numerici (Corte Cost. n. 20/2009);

- non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalla Commissione esaminatrice alla valutazione dei candidati, soprattutto allorchè tali tempi siano stati calcolati in base ad un computo presuntivo dato dalla durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti (o degli elaborati) esaminati, in quanto non è possibile stabilire, di norma, quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione.

Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello:

a) error in procedendo;
error in iudicando;
erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto nuove le domande istruttorie;
macroscopico travisamento fattuale;
motivazione contraddittoria in relazione all’ord. n. 3519/2011;
diniego di giustizia;
poiché il primo giudice ha disatteso le proprie precedenti determinazioni istruttorie, né vi erano state ulteriori richieste istruttorie, ma solo uno schema riepilogativo redatto dal ricorrente;

b) error in procedendo;
error in iudicando;
erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto nuove le domande istruttorie;
macroscopico travisamento fattuale;
motivazione contraddittoria in relazione all’ord. n. 3519/2011;
difetto di istruttoria;
diniego di giustizia;
violazione art. 24 Cost.;
poiché “il grave deficit documentale ha determinato la gravissima lesione del diritto alla difesa del ricorrente, nella misura in cui allo stesso non è stato consentito di avere una piena cognizione di tutti gli atti della procedura”;

c) error in iudicando;
erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene sufficiente il solo voto numerico in assenza della predisposizione delle griglie di valutazione (cui l’amministrazione si era autovincolata con precedenti atti, e segnatamente con il DPCM);
in quanto il CdA “era tenuto a fissare i criteri né avrebbe potuto sottrarsi a tale necessario adempimento viepiù nel caso di specie, in cui latita qualsivoglia motivazione in tal senso”;

d) error in iudicando;
erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene sufficiente il solo voto numerico in assenza della predisposizione delle griglie di valutazione (cui l’amministrazione si era autovincolata con precedenti atti, e segnatamente con il DPCM);
ciò in quanto “la valutazione dei candidati è stata espressa mediante l’apposizione del solo voto numerico, non accompagnato da alcun giudizio né preceduto dalla predeterminazione dei criteri a fronte del chiaro vincolo imposto dal DPCM richiamato”. Ne consegue che la valutazione “è arbitraria e indecifrabile, oltre che posta in essere in palese contrasto con le chiare ed univoche previsioni di legge e di selezione”;

e) error in iudicando;
erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene che il criterio ispiratore della selezione sia l’intuitu personae e diniego di giustizia per avere ritenuti insindacabili i giudizi della commissione esaminatrice;
contraddittorietà;
perplessità;
poiché “l’intuitu personae è modalità di reclutamento estranea al nostro ordinamento . . . ed è incompatibile con l’indizione della procedura selettiva”, né si può sottrarre l’attività amministrativa “espletata nell’ambito di una selezione pubblica al sindacato giurisdizionale”;

f) error in iudicando;
erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene insindacabile il tempo dedicato dalla commissione all’esame dei candidati;

g) abnormità della condanna alle spese, poiché “il giudice non ha tenuto conto della peculiarità della fattispecie nonché del contegno processuale dell’amministrazione resistente.

Si sono costituite in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna – AISE, che hanno concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.

All’udienza di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

2. L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Innanzi tutto, il Collegio ritiene infondati i primi due motivi di appello (sub a) e b) dell’esposizione in fatto), con i quali si censura, in sostanza, la decisione di ritenuta sufficienza, da parte del I giudice, degli elementi a sua disposizione ai fini del giudizio, segnalandosi la contraddizione con quanto precedentemente affermato dal medesimo con ordinanza. Occorre osservare:

- per un verso, che la eventuale mancata acquisizione di ulteriori elementi istruttori non può rilevare come vizio in sé inficiante la sentenza, potendosi essa risolvere, invece, in un difetto o insufficienza di motivazione della decisione in ordine a uno o più dei motivi di ricorso proposti;

- per altro verso, che non può assumere rilevanza la circostanza che il giudice abbia eventualmente disposto istruttoria e successivamente ritenuto di poter prescindere da quanto in precedenza disposto (che l’amministrazione abbia ottemperato o meno all’ordine istruttorio), sia in quanto valgono le considerazioni precedenti, sia in quanto nulla vieta una successiva e diversa ponderazione del giudicante.


3. Nel merito, occorre ricordare che la legge 3 agosto 2007 n. 124, recante “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto di Stato”, ha provveduto, tra l’altro, ad una complessiva riforma degli Organismi di informazione, onde renderne maggiormente coerente l’operato con i principi e le garanzie della Carta costituzionale.

In particolare, l’art. 2, precisa che:

“1. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall’Autorità delegata di cui all’articolo 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

2. Ai fini della presente legge, per «servizi di informazione per la sicurezza» si intendono l’AISE e l’AISI”.

Il successivo art. 8, a garanzia delle funzioni svolte dai servizi, ed anche al fine di delimitare il campo di azione in un settore particolarmente “sensibile”, quale quello degli Organismi di informazione (e, di conseguenza, al fine di evitare abusi derivanti da commistioni o sistemi paralleli), precisa che “le funzioni attribuite dalla presente legge al DIS, all’AISE e all’AISI non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio”.

Quanto al personale operante presso i Servizi per l’informazione e la sicurezza, l’art. 21 (rubricato “contingente speciale del personale”), prevede, in particolare al co. 1:

“1. Con apposito regolamento è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l’ordinamento e il reclutamento del personale garantendone l’unitarietà della gestione, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.

Più in particolare, la progressione in carriera del personale dei servizi di informazione e sicurezza è regolamentata dall’art. 84 del

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