Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-07-12, n. 201104196

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-07-12, n. 201104196
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201104196
Data del deposito : 12 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09024/2009 REG.RIC.

N. 04196/2011REG.PROV.COLL.

N. 09024/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9024 del 2009, proposto dalla società Fisia Italimpianti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R F, con domicilio eletto presso Damiano Pallottino in Roma, piazza dei Caprettari, n. 70;



contro

Comune di Capannori, rappresentato e difeso dall'avvocato F L, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Regione Toscana, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora e Vanna Console, con domicilio eletto presso Giovanni Pasquale Mosca in Roma, corso d'Italia, n. 102;
Provincia di Lucca,
Comune di Massarosa,
Comune di Viareggio,
Comune di Porcari,
Valeria Paolina Mei



per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE, SEZIONE II, n. 845/2009, resa tra le parti, concernente REALIZZAZIONE DI UNB TERMOVALORIZZATORE - RISARCIMENTO DANNI


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Capannori, del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e della Regione Toscana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2011 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato Parnetani, l’avvocato Mosca per delega dell'avvocato Console, l’avvocato Pizzuti per delega dell'avvocato Lastrucci e l'avvocato dello Stato Pisana;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

La soc. Fisia Italimpianti s.p.a. riferisce di essere risultata aggiudicataria nel corso del 1996 dell’appalto pubblico per la realizzazione di un termovalorizzatore al servizio dei Comuni della Provincia di Lucca.

Fra il 1997 e il 2000, la società appellante propose cinque ricorsi dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana per sentir pronunciare l’annullamento degli atti con cui il Comune di Capannori (sul cui territorio avrebbe dovuto essere realizzato l’impianto), la Regione Toscana e il Ministero per i beni e le attività culturali (e, per esso, la competente Soprintendenza) avevano nel corso degli anni adottato atti e provvedimenti tali da rendere definitivamente impossibile la realizzazione dell’impianto in parola.

In particolare:

Con un primo ricorso (recante il n. 3860/97) l’odierna appellante aveva chiesto l’annullamento: a ) del Decreto Ministeriale del 3 giugno 1997 del Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali con il quale l’area dell’ ex lago di Bientina, ricadente nei Comuni di Capannori Porcari ed Altopascio nella Provincia di Lucca e di Bientina e Castelfranco di Sotto nella Provincia di Pisa, era stata ricompresa tra le zone di interesse archeologico indicate nell’art. 1, lett. m) della legge 8 agosto 1985 n. 431; b ) del decreto del Direttore generale del Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, del 23 luglio 1997, con il quale erano stati inibiti i lavori finalizzati alla realizzazione di un impianto di smaltimento rifiuti in località Casa del Lupo, nel Comune di Capannori.

Con un secondo ricorso (recante il n. 662/08), l’odierna appellante aveva chiesto l’annullamento del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997 del Direttore generale del Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni archeologici architettonici artistici e storici, con il quale era stato posto il vincolo archeologico ai sensi della legge n. 1089 del 1939 sull’area destinata alla realizzazione dell’impianto di cui sopra.

Con un terzo ricorso (recante il n. 2557/98) la soc. Fisia Italimpianti aveva chiesto l’annullamento del provvedimento del Ministero per i beni culturali e ambientali, Soprintendenza archeologica di Firenze in data 30 gennaio 1998, con il quale era stato negato il nulla osta ex lege n. 1089 del 1939 ed espresso parere negativo ai fini ambientali, con riferimento al vincolo ex lege n. 431 del 1985, in merito al richiamato progetto.

Con un quarto ricorso (recante il n. 709/99) l’odierna appellante aveva chiesto l’annullamento della deliberazione della Giunta municipale del Comune di Capannori, n. 757 del 2 dicembre 1998, con la quale erano stati annullati e/o revocati tutti gli atti della serie procedimentale relativa alla realizzazione dell’impianto all’origine dei fatti di causa e, segnatamente:

- il decreto del Coordinatore del Dipartimento ambiente della Regione Toscana n. 5128 dell’8 novembre 1995, di approvazione del progetto dell’impianto di smaltimento di rifiuti a seguito del parere espresso dalla Conferenza regionale e dal Comitato tecnico, ai sensi dell’art. 3- bis della legge n. 441 del 1987;

- il decreto del Coordinatore del Dipartimento ambiente della Regione Toscana n. 5128 dell’8 novembre 1995, di approvazione del progetto esecutivo dell’impianto di smaltimento di rifiuti, a seguito della gara di appalto espletata dal Commissario straordinario, anche agli effetti della procedura espropriativa e di occupazione d’urgenza;

- il decreto del Commissario straordinario n. 29 del 18 ottobre 1996, con il quale era stata disposta l’attuazione dei lavori e a tal fine attivata la procedura di espropriazione ed occupazione d’urgenza.

Con il ricorso in questione, poi, la soc. Fisia Italimpianti aveva chiesto che le amministrazioni intimate fossero condannate al ristoro dei danni patrimoniali subiti a causa della complessiva vicenda.

Con un quinto ricorso (recante il n. 1702/00) l’odierna appellante aveva chiesto l’annullamento della deliberazione del Consiglio regionale della Regione Toscana n. 133 del 1° marzo 2000 ed avente ad oggetto “ destinazione finanziamento lire 24.863.000.000 – ex l. n. 441/1987 da impianto integrato di smaltimento rifiuti in località Casa del Lupo Comune di Capannori – Provincia di Lucca, ad impianto della Versilia Comune di Massarosa ”.

Con la pronuncia oggetto del presente gravame, il Tribunale adìto, previa riunione dei ricorsi in questione, in parte li dichiarava inammissibili e in parte li respingeva.

La pronuncia in questione veniva gravata in sede di appello dalla società Fisia Italimpianti la quale ne chiedeva l’integrale riforma articolando sedici motivi di doglianze, peraltro spesso ripetitive.

Si costituiva in giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali il quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.

Si costituiva, altresì, in giudizio il Comune di Capannori il quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.

Si costituiva, infine, in giudizio la Regione Toscana la quale concludeva a propria volta nel senso della reiezione del gravame.

All’udienza pubblica del 15 febbraio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da una società attiva nel settore della realizzazione di termovalorizzatori avverso la sentenza del T.A.R. per la Toscana con cui è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato (anche in relazione alla domanda risarcitoria) il ricorso proposto avverso gli atti con cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Regione e il Comune di Capannori avevano determinato la giuridica impossibilità di realizzare un termovalorizzatore (per quanto concerne l’impianto in questione, la gara era stata espletata e vinta dall’odierna appellante, ma il contratto non era stato stipulato per essere stato medio tempore apposto il vincolo archeologico sull’area).

2. Innanzitutto, occorre esaminare l’eccezione sollevata dalla difesa del Comune di Capannori, secondo cui il ricorso in appello sarebbe inammissibile per essere stato irritualmente notificato presso lo studio dell’avvocato difensore e non presso il domicilio eletto dal Comune (ossia, presso lo studio dell’avvocato Colzi in Firenze).

L’eccezione deve essere disattesa, dovendosi piuttosto riconoscere effetto sanante ex tunc dell’irrituale notifica la circostanza dell’avvenuta costituzione in giudizio da parte del Comune.

Si è condivisibilmente osservato al riguardo che nel processo amministrativo, mentre la notificazione del ricorso deve ritenersi inesistente quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa (risultando a costui del tutto estranea), al contrario è affetta da nullità, ma sanabile con effetto ex tunc a seguito della costituzione del convenuto quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario (Cons. Stato, V, 29 dicembre 2009, n. 8970).

Il che è puntualmente avvenuto nel caso di specie, atteso che la notifica è stata bensì effettuata presso un domicilio comunque riferibile al Comune appellato (si tratta dello studio dell’avvocato difensore del civico Ente).

3. Ancora in via

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