Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2009-12-15, n. 200907993
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N. 07993/2009 REG.DEC.
N. 09839/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 9839 del 2006, proposto
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall’ARAN - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale nelle pubbliche amministrazioni e dall’Agenzia delle Dogane, in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso la quale domiciliano per legge in Roma via dei Portoghesi n. 12;
contro
Abbagnano Lidia, Abenante Maria, Albi Franca, Ancarola Paolo, Annunziata Fausta, Antonini Francesca, Aprile Francesco Luigi, Armando Maria, Armeno Stefania, Arveda Antonio, Atella Massimo Gianfranco, Avveduto Concetta Maria Beatrice, Basta Canio, Benetti Fabiola, Berti Francesca, Bertozzi Silvia, Biancanello Brunella, Bidetti Jolanda Zofia, Bolino Dante, Bosso Michele, Bovienzo Elisa, Bracaglia Elisabetta, Calabrese Giuseppe, Capelli Carlo Antonio, Capodiferro Gaetano, Capone Domenico, Capossela Fabio, Capuano Maria Teresa, Carletti Giuseppe, Carrera Alessandra, Casadio Marina, Lamia Maurizio, Catalano Rossella, Cataldi Mauro, Cau Annalisa, Cavallari Elisabetta, Cavini Flavia, Cepparulo Antonio, Cerioni Fabrizio, Ciampi Antonio, Ciavarro Ersilia, Cocchini Michela, Colazzo Angelo Raffaele, Coluccia Antonella, Condina Giuseppe, Consalvo Antonio, Contigiani Giuseppina, Cosentino Diane, Craveri Gian Pietro, D'Agostino Nunzio, Daniele Vito, Danio Anarciso Alberto, De Blasi Placido, De Carlo Massimo, De Caro Giuseppe, De Conciliis Enrico, De Cristofaro Antonio, De Risio Renato, De Salvatore Annarita, De Simone Alberto, De Simio Mariarita, Del Mauro Emilia, Della Valle Ferdinando, De Sena Raffaele, Desiderio Domenico, Di Carli Paolo, Di Girolamo Angelo, Di Maiolo Francesco, Dolcino Andrea, Donato Francesco, Dubbini Mariella, Eredi Cinzia, Ernani Pasqua, Esposito Ivana, Esposito Michele, Fabbri Annamaria, Fazio Rosaria, Ferraiolo Bruno, Ferrarello Riccardo, Fiore Francesca, Fizzarotti Barbara, Franchi Franca, Frediani Giuliano, Fremiotti Silvia, Galasso Emma, Gallo Vincenzo, Gallozzi Giancarlo, Gangi Michele, Genovali Giuliano, Ghiani Mauro, Giardino Patrizia, Grassani Cinzia, Greco Giuseppe Oronzo, Improda Pasqualina, Incatasciato Bruno, Interbartolo Daniela, Izzo Hector Rafael, La Placa Fabio, La Veglia Maria Rosaria, Lagana' Grazia, Lapenna Luigia, Le Noci Luigi, Leanza Antonina, Leoni Alessandra, Lepore Giancarlo, Lertora Massimo, Liuzzo Domenico, Lo Cicero Claudia, Locantore Anna Maria Assunta, Lombardi Casullo Mariantonietta, Lombardo Vincenzo, Lops Rosa, Lorenzi Sandra, Lostuzzi Ivano, Lucchesi Roberto, Lumia Giancarlo, Luvrano Giuseppe, Manfredi Giovanni, Manunza Pierangelo, Mataloni Francesca, Matano Manuel Enrico, Mattera Daniela, Mazziotti di Celso Giuseppina, Medda Ivo, Mele Antonio, Mele Mariagrazia, Menga Rosanna, Migliaccio Fabrizio Maria, Migliozzi Giuseppe, Modonesi Diego, Monaldi Elisabetta, Morigi Antonella, Morra Angelo, Murgianu Marco, Musso Paola, Nappi Biancamaria, Nicolini Nicoletta, Oveinnicoff Valentina, Palma Raffaella, Panico Enza, Paoletti Pietro, Paolucci Fabrizio, Parisi Roberta, Pasqualini Patrizia, Pensabene Stefano, Penta Giuseppe, Perrini Alessandro, Perrini Mario, Pesce Milena, Pieri Giovanni, Polizzi Carlo Rosario Giuseppe, Primiceri Sandra, Prisco Umberto, Pucillo Maria Luisa, Pugliese Giorgio, Quagliana Giuseppe, Rapisarda Francesco, Rega Crescenzo, Rizzi Monica, Rizzo Giorgio, Robustelli Tiziana, Romeo Giancarlo, Romeo Laura, Rotondi Loreto, Russo Michele, Russo Angela, Saccone Luigi, Sanso' Sergio, Santoro Anna Maria, Saracino Francesco, Scepi Paolo, Sciacca Vito Massimiliano, Sciarrotta Gaetano, Scognamiglio Riccardo, Seregni Enrico, Silvano Angela, Simone Sandro, Sofi Antonella, Solinas Antonio, Sommella Carolina, Sozzi Enrico, Spierto Vincenzo, Spineti Filomena, Stabile Andrea, Stassi Benedetto, Stefanizzi Lucia, Stefanizzi Rosaria, Stracuzzi Girolamo, Suppiej Margherita, Tarquinio Massimo, Tattoni Elisa, Tiberio Manuela, Tozzi Giuseppe, Tramontana Santa, Trizio Cesare, Tronci Marco, Valentino Paolo, Vellucci Fernando, Venturini Falvia, Vigilante Fabrizio, Vigilante Iole Fatima, Villa Livia, Virzi' Cosimo, Vozza Giuseppe, Vultaggio Umberto, Zambuto Antonio, Zampella Tommaso, Zarini Daniela, Lepore Anna, rappresentati e difesi dagli avvocati M L, M O e Stefano V, con domicilio eletto presso M L in Roma, piazza della Liberta' n. 20;
A L, rappresentata e difesa dagli avvocati M L e M O, con domicilio eletto presso M L in Roma, piazza della Liberta' N.20;
D A M, D A G, D L M, C A, L R R, M G, N C, P M, T C, non costituiti;
e con l'intervento di
N M A, R R e C C, rappresentate e difese dall'avv. L V, con domicilio eletto presso L V in Roma, via Asiago N.8;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II n. 06456/2006, resa tra le parti, concernente partecipazione procedura selettiva per il passaggio alla fascia f3.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2009, il Cons. A A e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Palatiello e gli avvocati V e F, su delega dell'avv. V;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Gli odierni appellati hanno impugnato avanti al T.A.R. del Lazio il bando n. 250 del 2006 col quale l’Agenzia delle Dogane ha indetto una procedura di selezione per il passaggio alla fascia retributiva F3 dell’area III, consentendo la partecipazione ai soli dipendenti inseriti nella fascia F2 ed escludendo di conseguenza il personale appartenente alla fascia F1.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale, affermata la sua giurisdizione, ha accolto il gravame annullando il bando e i provvedimenti di esclusione adottati dall’Agenzia nei confronti di taluni dei ricorrenti.
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello in esame dall’Amministrazione la quale nel merito ne chiede l’integrale riforma, tornando peraltro a eccepire in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Si sono costituiti gli appellati, insistendo per il rigetto dell’appello.
Hanno spiegato intervento ad opponendum i dipendenti in epigrafe indicati, i quali chiedono la reiezione del gravame.
All’Udienza del 10 novembre 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato.
Fondato infatti è il motivo d’appello col quale le appellanti amministrazioni tornano a dedurre che la controversia all’esame esula dalla giurisdizione amministrativa.
Come è noto, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice, nel lavoro pubblico contrattualizzato le procedure concorsuali di assunzione ascritte al diritto pubblico e all’attività autoritativa dell’Amministrazione sono solo quelle preordinate alla costituzione ex novo del rapporto di lavoro e quelle destinate a consentire l’inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi anche in tale ultimo caso una novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
Le progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con l’acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive sia con il conferimento di qualifiche superiori, sono affidate invece a procedure poste in essere dall’Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato. ( ex multis Cass. SS. UU. N. 6948 del 2009).
Ne consegue da un lato che la selezione per il passaggio in aree diverse da quelle di appartenenza configura una procedura concorsuale equiparata a quella di assunzione e come tale devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo;dall’altro che la selezione per il passaggio a posizioni più elevate ricomprese nella stessa area contrattuale, non comportando una assunzione, resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
In tal prospettiva risulta irrilevante il fatto che – come dedotto dagli appellati – le posizioni economiche di inquadramento attualmente previste nei vari comparti contrattuali corrispondano nella sostanza alle qualifiche funzionali del vecchio ordinamento professionale introdotto dalla legge n. 312 del 1980: infatti, ai fini del riparto di giurisdizione ciò che rileva non è il contenuto professionale e mansionistico correlato alle varie posizioni economiche, ma esclusivamente l’appartenenza di tali posizioni all’una o all’altra area contrattuale.
Dalle considerazioni che precedono consegue che le controversie originate dalla procedura selettiva in esame – pacificamente finalizzata alla progressione economica del personale dipendente all’interno dell’area di originario inquadramento - esulano dalla giurisdizione amministrativa e restano invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
L’appello va quindi accolto, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario per difetto di giurisdizione.
Le spese del giudizio possono essere compensate per motivi equitativi.