Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-29, n. 202211620
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Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 11620/2022REG.PROV.COLL.
N. 03365/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3365 del 2018, proposto da
IO MO, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Piras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Russo, Simonetta Pagliazzo, Maria Ida Rinaldi, Anna Maria Antonietta Piredda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 613/2017
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sassari;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2022 il Cons. Rosaria Maria Castorina e udito l’avvocato Maria Ida Rinaldi per parte appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con concessione edilizia n. C/04/572 l’appellante veniva autorizzato a realizzare opere di miglioramento fondiario in un lotto (mappale 207) acquistato nel 2020 e segnatamente un immobile avente funzione di deposito/rimessa di mezzi meccanici e imballaggio legname, con adiacenti ma separati locali bagno, letto e cucina.
A seguito del sopralluogo del Nucleo di vigilanza edilizia emergeva che i terreni acquistati provenivano da successivi e molteplici frazionamenti, derivanti da una attività di lottizzazione abusiva consistita nella progressiva parcellizzazione di un unico mappale, originariamente appartenente alla società ANIC spa, in mappali molto più piccoli e nella realizzazione di strade di collegamento dei predetti mappali alla via pubblica e, in taluni casi, anche nella realizzazione di opere edilizie abusive realizzate in variazione essenziale rispetto al titolo abilitativo.
In particolare, in difformità dalla concessione edilizia rilasciata, l’appellante rendeva comunicanti i vani destinati alla attività produttiva con quelli destinati ad abitazione, così trasformando la destinazione d'uso dell'immobile che diveniva una vera e propria abitazione non potendo più considerarsi servente rispetto all'esercizio di attività di sfruttamento del fondo, incorrendo così anche nell'illecito di cui agli articoli 31 del T.U. 380/2001 e 6 della legge regionale 23/1985.
Il Comune di Sassari, con provvedimento n. 13 del 20/05/2010 prot. n. 45388 ordinava l'immediata sospensione dell’attività lottizzatoria, il divieto di disporre del bene per atto tra vivi e procedeva alla trascrizione della ordinanza presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari.
Impugnato il provvedimento, il Tar Sardegna respingeva l'istanza cautelare con ordinanza n. 428/2010 e il ricorso con sentenza n. 613/2017.
Appellata la pronuncia resisteva il Comune di Sassari.
All’udienza di smaltimento del 2 dicembre 2022 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1.Con il primo motivo l’appellante deduce: Violazione e/o erronea applicazione delle norme e principi in tema di procedimento amministrativo; violazione giusto procedimento, ex artt. 3 e 7 della legge 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; omessa valutazione di circostanze di assoluto rilievo; manifesta ingiustizia e sviamento di potere.
2. Con il secondo motivo deduce: Violazione per erronea applicazione o interpretazione dell'art. 30 e 31 del d.p.r. 2001/380, dell’art. 17 l.r. 1985/23, omessa e / o insufficiente o erronea motivazione; difetto assoluto dei presupposti; illogicità e contraddittorietà; travisamento dei fatti; ingiustizia manifesta.
Lamenta come il Giudice a quo, aveva fatto proprio senza alcun vaglio critico l’assunto dell’amministrazione intimata, la quale avrebbe “ dimostrato che il contenuto del provvedimento non poteva essere diverso da quello in concreto adottato ”.
Evidenzia che non sussistevano i presupposti per poter inquadrare la fattispecie nell'ambito della lottizzazione abusiva ex art. 30 dpr 380/2001 in quanto non vi era alcuna dimostrazione dell'intento lottizzatorio di parte appellante, non vi era alcun dolo né alcuna colpa imputabile alla parte e pertanto non poteva essere applicata alcuna sanzione a un soggetto del tutto in buona fede.
Le censure, suscettibili di trattazione congiunta, non sono fondate.
Il frazionamento del fondo originario in più lotti di superfici non più utilizzabili a fini agricoli sostanzia l'intento lottizzatorio. Il provvedimento ex art. 30 d.p.r. 380/2001 mira in funzione anticipatoria al ripristino del tessuto urbano violato dalla lottizzazione abusiva in corso, a presidio dell'esigenza di assicurare un ordinato sviluppo del territorio attraverso la salvaguardia del potere di pianificazione urbanistica. Integrata la fattispecie illecita, il potere sanzionatorio dell'ente non è condizionato da successive vicende di trasferimento del bene, maturate per atti inter vivos o iure successionis , che potrebbero, altrimenti, comportare - ove invece ritenute idonee ad elidere la potestà sanzionatoria amministrativa - l'integrale vanificazione della tutela.
Né potrebbe rilevare