Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-01-23, n. 202400723
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Testo completo
Pubblicato il 23/01/2024
N. 00723/2024REG.PROV.COLL.
N. 07244/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7244 del 2023, proposto dalla Punto Alfa Organizzazione di Volontariato e dalla Croce Gialla Soccorso Volontario Organizzazione di Volontariato, in persona dei legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentate e difese dall'avvocato G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’A S, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati V C ed E T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Vopi - Volontari Pronto Intervento, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Ennio De Vita e Aurelio Mammone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione prima, n. 1912 del 2023, resa tra le parti, concernente l’affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza – urgenza 118.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della A S e della VOPI - Volontari Pronto Intervento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2023 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi per le parti gli avvocati G V, V C e Ennio De Vita;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le associazioni Punto Alfa Organizzazione di Volontariato e Croce Gialla Soccorso Volontario hanno impugnato il provvedimento con cui l’Asl di Salerno ha aggiudicato alla Vopi - Volontari Pronto Intervento il lotto 7 della procedura per l’affidamento in convenzione del servizio di trasporto sanitario di emergenza - urgenza 118.
1.1. In particolare, le due associazioni hanno sostenuto che in sede di soccorso istruttorio, la Vopi avrebbe prodotto una dichiarazione incompleta nel DGUE (documento unico di gara europeo). L’avviso di gara richiedeva al par. 1.1, lett. h, che in capo ai concorrenti non sussistessero le cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 “ relativamente a tutti i soggetti titolari della rappresentanza legale e/o titolari della capacità di impegnare l’associazione verso terzi ”. Tuttavia, rilevata l’omessa indicazione di tali soggetti, la stazione appaltante ha esercitato il soccorso istruttorio chiedendo, “ con riferimento al comunicato del presidente dell’ANAC dell’8.11.2017, i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3 del Codice appalti ”. Secondo le ricorrenti, la Vopi, anziché comunicare i dati identificativi di tutti i componenti dell’organo direttivo, avrebbe dichiarato unicamente quelli riferiti al presidente dell’associazione.
1.2. L’associazione aggiudicataria avrebbe inoltre indicato due ambulanze utilizzate per il potenziamento estivo del servizio e per eventuali sostituzioni non di sua proprietà, ma appartenenti a un’associazione avente una denominazione simile con un diverso codice fiscale in violazione del disciplinare (il par. 4, lett. b, punto h.7 del disciplinare di gara, con riferimento alla relazione tecnica, richiedeva che i mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio fossero intestati “ all’Associazione offerente o a uno dei partecipanti (in caso di ATS), ovvero intestati all’ausiliario (in caso di avvalimento) ”, consentendo in alternativa l’utilizzo della locazione finanziaria ma escludendo “ forme di cessione o prestito, compreso il comodato d’uso ”. Il punto h.4 richiedeva inoltre che l’autorizzazione sindacale al trasporto degli infermi fosse intestata ai concorrenti, non ammettendo autorizzazioni intestate a terzi).
2. Il Tar di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 1912 del 2023), ha respinto il ricorso condannando le ricorrenti alle spese di giudizio.
2.1. Secondo lo stesso Tribunale, solo i soggetti di vertice dell’associazione erano tenuti, secondo la lex specialis, a rendere la dichiarazione relativa alla insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 (quindi non tutti i soggetti appartenenti all’organo direttivo, come affermato dalle ricorrenti, ma unicamente quelli muniti di poteri di rappresentanza). Più nel dettaglio, l’art. 6 dello statuto dell’associazione aggiudicataria attribuiva la rappresentanza legale al solo presidente quindi non era applicabile la previsione degli obblighi di dichiarazione agli organi di gestione previsti nelle compagini societarie ex art. 80, comma 3, e 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016 e del comunicato Anac dell’8 novembre 2017 riferito alle società di capitali. Nel caso di specie, peraltro, la dichiarazione era stata resa anche dal vice presidente e dal segretario.
2.2. Quanto alle due ambulanze, il Tar ha ritenuto che le stesse fossero di proprietà dell’aggiudicataria e di una mera articolazione sezionale della Vopi.
3. Contro la suddetta sentenza hanno proposto appello la Punto Alfa Organizzazione di Volontariato e la Croce Gialla Soccorso Volontario sostenendo, nella sostanza, nel primo e secondo motivo di gravame, che tutti i componenti dell’organo di amministrazione avrebbero dovuto fare la dichiarazione prevista dal citato art. 80 e dal comunicato del Presidente Anac dell’8 novembre 2017. Inoltre, l’aggiudicataria avrebbe dichiarato in modo non veritiero l’appartenenza delle due ambulanze invece intestate ad una diversa associazione (Pubblica Assistenza Vopi, con diverso codice fiscale e diverso rappresentate legale).
3.1. Le associazioni appellanti ripropongono poi, nel terzo e quarto motivo, l’assenza della proprietà di tutti i mezzi di soccorso destinati al servizio 118 e l’illogicità della attribuzione del punteggio di 12 punti finalizzato a valutare la media degli anni di anzianità delle ambulanze, non potendosi infatti considerare i due mezzi destinati al potenziamento estivo non di proprietà dell’aggiudicataria.
4. L’Asl di Salerno e al Vopi si sono costituite in giudizio il 2 ottobre 2023, chiedendo il rigetto dell’appello. La Vopi ha anche reiterato l’eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado in ragione della mancata impugnazione da parte delle ricorrenti del provvedimento con il quale la Asl, a seguito delle censure mosse all’aggiudicataria e di un’ulteriore istruttoria, ha comunque ritenuto sussistenti i requisiti in capo alla stessa (nota prot. n. 44844 del 28 febbraio 2023).
5. Le associazioni appellanti hanno depositato ulteriori memorie il 3 e il 31 ottobre 2023, mentre la Vopi ha anch’essa depositato una memoria il 31 ottobre 2023.
6. Le appellanti e la Vopi hanno infine depositato repliche rispettivamente il 2 e il 3 novembre 2023.
7. Nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023 l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso, è stata abbinata al merito.
8. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 16 novembre 2023 senza che le parti abbiano insistito per la trattazione della domanda cautelare.
9. L’appello non è fondato a prescindere dell’eccezione di improcedibilità rinnovata dalla contro interessata Vopi in questo grado di giudizio.
10. Innanzitutto, la contestazione delle appellanti circa la mancata presentazione da parte dell’associazione aggiudicataria di una dichiarazione che attestasse l’assenza di cause di esclusione da parte di tutti i componenti dell’organo direttivo non può essere condivisa. L’art. 80, comma 3, del codice dei contratti ratione temporis vigente (d.lgs. n. 50 del 2016), richiamato dalla lex specialis , prevedeva, nella sostanza, che la dichiarazione fosse operata con riferimento a soggetti dotati, quantunque membri di consiglio di amministrazione o comunque dell’organo direttivo, del potere rappresentativo.
10.1. L’obbligo dichiarativo spettava dunque a coloro che erano dotati del potere rappresentativo dell’ente e non per tutti quelli che potessero concorrere a formarne la volontà (obbligo quindi riferito agli esponenti dell’associazione per mezzo dei quali la stessa agiva o che comunque erano tenuti, in ragione dei loro poteri di controllo, ad assicurare che la sua attività si svolgesse nel rispetto delle norme – cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12 novembre 2019, n. 7749).
10.2. D’altra parte, alla struttura giuridica delle associazioni di volontariato non può ritenersi applicabile la normativa prevista per le società con scopo di lucro essendo lo statuto delle stesse che ne disciplina le forme di rappresentanza legale esterna. In ordine a quest’ultimo profilo, non può pertanto condividersi la tesi delle appellanti secondo cui le esemplificazioni contenute nel comunicato del Presidente dell’Anac dell’8 novembre 2017 per gli obblighi di dichiarazione dei componenti delle società di capitali si potessero ritenere applicabili in virtù del richiamo operato all’art. 80 del codice dalla lex specialis .
10.3. Nel caso in esame, il potere rappresentativo faceva capo, per espressa disposizione statutaria (art. 6) al solo presidente dell’associazione, soggetto che ha presentato la dichiarazione come attestato nella sezione del DGUE sulle “informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”.
11. Quanto poi alla lamentata indisponibilità da parte della aggiudicataria di tutti i mezzi dichiarati per l’espletamento del servizio, va evidenziato come con una precedente sentenza del Tar di Salerno, la n. 1025 del 2017, passata in giudicato e riguardante la stessa materia e la Vopi, si fosse già chiarito che l’intestataria di una delle due ambulanze per il periodo estivo fosse un’articolazione della medesima aggiudicataria (la Pubblica Assistenza Vopi, sezione dell’associazione di volontariato Vopi, regolata dallo stesso statuto, seppure con diverso codice fiscale). L’altra ambulanza (targata FT279RM) risultava invece intestata all’aggiudicataria come risultava dall’estratto PRA e dall’autorizzazione sindacale relativa allo stesso mezzo.
11.1. Né in senso contrario può essere invocato il mutamento di disciplina del terzo settore, intervenuto con il d.lgs. n. 117 del 2017. A prescindere dal tema dell’applicazione della nuova disciplina alla gara oggetto di giudizio, va rilevato come l’entrata in vigore del registro unico nazionale del terzo settore (c.d. RUNTS), che ha imposto per l’iscrizione un unico codice fiscale alle associazioni, non può ritenersi rilevante tenuto conto che l’aggiudicataria non ha fatto una nuova iscrizione essendo i dati trasmigrati dalla Regione al Ministero senza che la nuova normativa abbia avuto portata novativa sugli enti già accreditati.
12. Con il terzo motivo di appello si contesta all’aggiudicataria di aver indicato nell’offerta
mezzi (le due ambulanze) per svolgere l’attività non di sua proprietà, in sostanza di aver dichiarato circostanze non vere. Tuttavia tale asserzione, non censurata con querela di falso, deve ritenersi inconferente sia per le considerazioni svolte a proposito dell’intestazione di uno dei due mezzi ad altra articolazione territoriale della stessa associazione, sia perché in definitiva riguarda un eventuale accertamento che la stazione appaltante avrebbe dovuto svolgere dopo l’aggiudicazione (come in effetti avvenuto con nota del Direttore UOC Gestione dell’Acquisizione dei Beni e dei Servizi ed Economato della Asl prot. n. 44844 del 28 febbraio 2023 non impugnata).
13. Con il quarto motivo di ricorso, le appellanti sostengono l’illogicità del punteggio assegnato all’aggiudicatari per il criterio volto a valutare “la media degli anni di anzianità delle
ambulanze/automediche del lotto”, assumendo che, sottraendo due dei sei mezzi offerti
dalla stessa per l’espletamento del servizio, il punteggio per tale criterio andava
proporzionalmente ridotto. Anche in questo caso, posta l’estraneità del tema dell’anzianità dei mezzi a quello della proprietà degli stessi, valgono le considerazioni svolte sul tema dell’appartenenza delle due ambulanze necessarie per il potenziamento del servizio estivo.
14. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
15. Tenuto conto delle questioni interpretative trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.