Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-01-31, n. 202200648
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 31/01/2022
N. 00648/2022REG.PROV.COLL.
N. 10517/2018 REG.RIC.
N. 03383/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10517 del 2018, proposto da:
G N, rappresentata e difesa dall’avvocato C P Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO, non costituiti in giudizio;
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI VERONA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TOR VERGATA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 3383 del 2019, proposto da
GIOVANNI BONAFEDE, GIACOMO DE PASCALIS, ALFREDO DECIO FABBRI, FRANCESCA LAZZARINI, ELISA MAGELLI, ANDREA MAMBRINO, CATERINA MIGNANI, DEBORA PEDONE, GIOVANNI PORRO, ALESSANDRA FILOMENA PRENCIPE, CARLO ALBERTO UGOLINI, rappresentati e difesi dall’avvocato C P Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI BOLOGNA-ALMA MATER STUDIORUM, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GENOVA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MILANO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI PAVIA, UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE-ANCONA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SIENA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI VERONA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
CINECA-CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO, non costituito in giudizio;
per la riforma,
quanto ad entrambi i ricorsi in epigrafe n. 3383 del 2019 e n. 10517 del 2018, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 10276 del 2018;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti indicate in epigrafe;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2022 il Consigliere Dario Simeoli;
Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che il giudizio può essere definito con sentenza emessa ai sensi dell’art. 74 c.p.a.;
Rilevato in fatto che:
- gli odierni appellanti, in data 6 settembre 2016, partecipavano alla prova selettiva per l’ammissione ‒ relativa all’anno accademico 2016-2017 ‒ ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e di odontoiatria e protesi dentaria, al fine di iscriversi presso le sedi universitarie indicate nella domanda, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 30 giugno 2016 n. 546, nonché dai rispettivi bandi delle Università;
- ritenendo illegittimo l’esito negativo della prova, gli istanti proponevano ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ponendo a fondamento dell’impugnativa le seguenti censure:
i) violazione dei principi di legalità, buon andamento e trasparenza dell’Amministrazione in merito alla somministrazione di domande integralmente “copiate” o acquisite da manuali di preparazione al test di note società private;
ii) violazione del principio dell’anonimato delle prove da correggere;
iii) violazione della certezza della paternità della singola prova rispetto a ciascun candidato;
iv) illegittimità dei criteri selettivi ed erronea formulazione di alcuni quesiti della prova, in particolare il n. 16;
v) illegittimità della determinazione del contingente dei posti disponibili per l’anno accademico 2016/2017;
vii) la mancata copertura di tutti i posti stabiliti dal decreto ministeriale e la permanenza di posti vacanti;
viii) illegittimità delle procedure di gestione informatica della graduatoria da parte del Cineca e del M.I.U.R.;
- con motivi aggiunti (depositati il 14 novembre 2017), la studentessa N G impugnava il provvedimento di mancata ammissione al corso di laurea sotto i seguenti ulteriori profili:
i) la mancata copertura dei posti riservati agli studenti ‘extracomunitari’ e la mancata redistribuzione sul contingente riservato agli studenti ‘comunitari’;
ii) l’illegittimità della somministrazione di quesiti non inediti alla luce della documentazione acquisita in via ulteriore;
- il giudice di primo grado, con sentenza n. 10276 del 2018, dichiarava il ricorso in parte inammissibile ed in parte infondato;
- avverso l’anzidetta pronuncia di primo grado sono stati proposti, separatamente, i due appelli in epigrafe;
- l’Amministrazione si è costituita in entrambi i giudizi, insistendo per il rigetto dei gravami;
- nell’ambito del giudizio di appello n. 10517 del 2018, la Sezione, con ordinanza 18 maggio 2020, 2727 ‒ « Richiamato il decreto presidenziale n. 2318/2020 e le considerazioni ivi svolte; rilevato che risulta documentata