Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2020-01-17, n. 202000126
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Pubblicato il 17/01/2020
N. 00126/2020 REG.PROV.CAU.
N. 09879/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9879 del 2019, proposto dal maggiore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Cerbara, 64;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
ad adiuvandum
:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Lesti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione Pronto Soccorso per le Famiglie APS, rappresentato e difeso dall'avvocato Viviana Callini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma, Sezione I- bis , n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente provvedimento di trasferimento d’autorità.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti gli atti di intervento ad adiuvandum ;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2020 il Cons. L L e uditi per le parti gli avvocati come indicato nel relativo verbale;
Osservato, in termini generali, che giurisprudenza costante ascrive natura giuridica di ordine al provvedimento di trasferimento del personale militare, come tale sottratto alle disposizioni recate dalla l. n. 241 del 1990, e che, comunque, le esigenze organizzative ed operative dell’Amministrazione militare sono strutturalmente preminenti rispetto alle esigenze individuali o familiari del singolo militare;
Rilevato inoltre, nel caso di specie, che:
- le esigenze cui l’Amministrazione intende far fronte con l’impugnato trasferimento sono oggettive, documentate e circostanziate;
- per quanto agli atti, le mansioni che l’ufficiale appellante andrà a svolgere nella sede di destinazione non risultano configurare un demansionamento;
- la patologia della figlia minore dell’ufficiale appellante non consta avere carattere di gravità ex art. 3, comma 3, l. n. 104 del 1992;
- nella sede di destinazione è prevista la fruizione di alloggio di servizio;
Ritenuto in definitiva, che, ad un esame tipico della fase e salvo l’approfondimento proprio del merito, l’impugnato trasferimento non palesa carattere irrazionale, arbitrario o vessatorio;