Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2020-01-17, n. 202000126

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2020-01-17, n. 202000126
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000126
Data del deposito : 17 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2020

N. 09879/2019 REG.RIC.

N. 00126/2020 REG.PROV.CAU.

N. 09879/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9879 del 2019, proposto dal maggiore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Cerbara, 64;


contro

Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum :
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Lesti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione Pronto Soccorso per le Famiglie APS, rappresentato e difeso dall'avvocato Viviana Callini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma, Sezione I- bis , n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente provvedimento di trasferimento d’autorità.


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti gli atti di intervento ad adiuvandum ;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2020 il Cons. L L e uditi per le parti gli avvocati come indicato nel relativo verbale;


Osservato, in termini generali, che giurisprudenza costante ascrive natura giuridica di ordine al provvedimento di trasferimento del personale militare, come tale sottratto alle disposizioni recate dalla l. n. 241 del 1990, e che, comunque, le esigenze organizzative ed operative dell’Amministrazione militare sono strutturalmente preminenti rispetto alle esigenze individuali o familiari del singolo militare;

Rilevato inoltre, nel caso di specie, che:

- le esigenze cui l’Amministrazione intende far fronte con l’impugnato trasferimento sono oggettive, documentate e circostanziate;

- per quanto agli atti, le mansioni che l’ufficiale appellante andrà a svolgere nella sede di destinazione non risultano configurare un demansionamento;

- la patologia della figlia minore dell’ufficiale appellante non consta avere carattere di gravità ex art. 3, comma 3, l. n. 104 del 1992;

- nella sede di destinazione è prevista la fruizione di alloggio di servizio;

Ritenuto in definitiva, che, ad un esame tipico della fase e salvo l’approfondimento proprio del merito, l’impugnato trasferimento non palesa carattere irrazionale, arbitrario o vessatorio;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi